SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌ Clausole campione

SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌. Prima di descrivere le modalità operative per operare la Sospensione o la Revoca di un Identità Digitale si precisa che: - - la sospensione di un’identità digitale causa una disattivazione temporanea delle credenziali associate. Così come previsto dalle norme attuative di cui all’art 4 comma 2 del DPCM, nel caso di sospensione dell’identità, trascorsi trenta giorni dalla suddetta sospensione, Namirial S.p.A. provvede al ripristino dell’identità precedentemente sospesa qualora non pervenga con le modalità sopra indicate una richiesta di revoca. La revoca di una identità digitale comporta conseguentemente la revoca delle relative credenziali. - la riattivazione consiste nel rendere di nuovo utilizzabili le credenziali precedentemente sospese. - la revoca rende inutilizzabili per sempre le credenziali digitali. In pratica si tratta di una sospensione a tempo indeterminato e irrevocabile di un’identità digitale. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 e dell’articolo 9 del DPCM, il gestore revoca l’identità digitale nei casi seguenti:
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌. Prima di descrivere le modalità operative per operare la Sospensione o la Revoca di un Identità Digitale si precisa che: La sospensione di un’identità digitale causa una disattivazione temporanea delle credenziali associate. La sospensione dura fino a quando l’identità non viene riattivata su richiesta dell’utente o definitivamente revocata. La riattivazione consiste nel rendere di nuovo utilizzabili le credenziali precedentemente sospese. La revoca rende inutilizzabili per sempre le credenziali digitali. In pratica si tratta di una sospensione a tempo indeterminato e irrevocabile di un’identità digitale. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 e dell’articolo 9 del DPCM, il gestore revoca l’identità digitale nei casi seguenti: 1. risulta non attiva per un periodo superiore a 24 mesi; 2. per decesso della persona fisica; 3. per estinzione della persona giuridica; 4. per uso illecito dell’identità digitale; 5. per richiesta dell’utente; 6. per scadenza contrattuale. Nel caso previsto ai punti 1 e 6, il gestore dell’identità digitale revoca di propria iniziativa l’identità, mettendo in atto meccanismi con i quali comunica, la causa e la data della revoca all’utente, con avvisi ripetuti (90, 30 e 10 giorni nonché il giorno precedente la revoca definitiva), utilizzando l’indirizzo di posta elettronica e il recapito di telefonia mobile (attributi secondari essenziali forniti per la comunicazione). A tal proposito il sistema SPID Aruba PEC è in grado di notificare al Titolare il mancato utilizzo dell’identità digitale con cadenze personalizzabili che, di default, sono impostate a 90, 30 e 10 giorni nonché il giorno precedente la revoca definitiva. Nei casi previsti dai punti 2 e 3, il gestore dell’identità digitale procede alla revoca dell’identità digitale, previo accertamento operato anche utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM. In assenza di disponibilità dei predetti servizi, dovrà essere cura dei rappresentanti del soggetto utente (eredi o procuratore, amministrazione, società subentrante) presentare la documentazione necessaria all’accertamento della cessata sussistenza dei presupposti per l’esistenza dell’identità digitale. Il gestore, una volta in possesso della documentazione suddetta, dovrà procedere tempestivamente alla revoca. Nel caso previsto dal punto 4, ovvero nel caso in cui l’utente ritenga che la propria identità digitale sia stata utilizzata fraudolentemente, lo stesso può ch...
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌. Prima di descrivere le modalità operative per Sospensione o la Revoca di un Identità Digitale si precisa che: • la sospensione di un’identità digitale causa una disattivazione temporanea delle credenziali associate. Così come previsto dalle norme attuative di cui all’art 4 comma 2 del DPCM. • la riattivazione consiste nel rendere di nuovo utilizzabili le credenziali precedentemente sospese. • la revoca rende inutilizzabili per sempre le credenziali. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 e dell’articolo 9 del DPCM, il gestore revoca l’identità digitale nei casi seguenti: 1) risulta non attiva per un periodo superiore a 24 mesi; 2) per decesso della persona fisica; 3) per estinzione della persona giuridica;
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌. La sospensione dell’identità può essere operata: 1. dal genitore/tutore attraverso l’apposita funzione presente nella propria area riservata; 2. dal minore attraverso l’apposita funzione presente nella propria area riservata. La revoca può essere disposta attraverso le seguenti modalità: 1. attraverso l’apposita funzione presente nell’area riservata del genitore/tutore e del minore; 2. dal genitore/tutore e dal genitore non richiedente attraverso modulo di richiesta; La prima modalità può essere utilizzata dal genitore/tutore cui è collegata l’identità e dal minore stesso. La seconda modalità può essere impiegata dal genitore/tutore e dal Genitore non richiedente, secondo quanto definito nel § 9.2.2 per la casistica di richiesta da parte dell’utente (5), con modulo dedicato alla revoca di identità avente titolare un soggetto minorenne. L’identità del minore, infine, viene automaticamente revocata: - nel caso in cui intervenga la revoca dell’identità del genitore/tutore richiedente cui è collegata; - nei casi previsti dalla normativa, descritti nel § 9.2.2.
SOSPENSIONE E REVOCA DELL’IDENTITÀ‌. La sospensione di un'Identità Digitale ne comporta la disattivazione temporanea, e la medesima non potrà essere utilizzata durante il periodo di sospensione. Un'Identità Digitale sospesa può essere riattivata o revocata al termine del periodo di sospensione. La revoca è il processo che annulla definitivamente la validità delle credenziali. Prima di descrivere le modalità operative per gestire la sospensione o la revoca di un Identità Digitale si precisa che: - la sospensione di un’identità digitale causa una disattivazione temporanea delle credenziali associate; - la sospensione dura fino a quando l’identità non viene riattivata o definitivamente revocata; - la riattivazione consiste nel rendere di nuovo utilizzabili le credenziali precedentemente sospese; - la revoca rende inutilizzabili per sempre le credenziali digitali.

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Sospensione del contratto (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.

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