Common use of Sospensioni e riprese dei lavori Clause in Contracts

Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'inter- ruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di so- spensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cau- tele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e- secuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'ese- cutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovu- to all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospen- sioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ri- presa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non inter- venga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrat- tuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i la- vori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve es- sere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indenni- tà qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del co- dice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ul- timate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà pro- lungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risulta- re da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appal- tatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

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Samples: Contratto d'Appalto

Sospensioni e riprese dei lavori. Ordinate dal Direttore dei Lavori - Art. 17 Capitolato Speciale 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore lavori su ordine del Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, Lavori in caso di forza maggiore, o di condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte comprese d’arte. La direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita' necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'operad’opera nei casi previsti dall’articolo 106 e 107 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno imposto l'inter- ruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di so- spensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere comportato la cui esecuzione rimane interrotta e le cau- tele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneriinterruzione. 3. Per Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. - Ordinate dal RUP - Art. 18 Capitolato Speciale 5. Anche Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 6. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori. 7. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del capitolato, commi 2,4,7,8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, qualunque sia in quanto compatibili. 8. Se la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, sospensione o le sospensioni, durino se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e- secuzione dei lavori stessi, dall’articolo 14 del capitolato o comunque quando superino sei 6 mesi complessivicomplessivamente, l'ese- cutore l'appaltatore può chiedere la risoluzione richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante si opponeStazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, l'esecutore ha diritto alla in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovu- to all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospen- sioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ri- presa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non inter- venga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrat- tuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANACiscrivendoli nella documentazione contabile. 4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i la- vori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve es- sere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indenni- tà qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del co- dice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ul- timate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà pro- lungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risulta- re da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appal- tatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'inter- ruzione l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutoredel contraente, compila il verbale di so- spensione sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cau- tele cautele adottate affinche' affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e- secuzione l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'ese- cutore il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante appaltante si oppone, l'esecutore il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovu- to all’esecutore dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore del contraente in merito alle sospen- sioni sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ri- presa ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore il contraente non inter- venga intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrat- tuale contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 4. L'esecutore Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri: a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i la- vori lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve es- sere essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 56. L'esecutore Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indenni- tà indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del co- dice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatoredel contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ul- timate ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà pro- lungamento prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risulta- re risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed Appal- tatoreil contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 67. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

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Samples: Contract for Works

Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'inter- ruzione l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutoredel contraente, compila il verbale di so- spensione sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cau- tele cautele adottate affinche' affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e- secuzione l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'ese- cutore il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante appaltante si oppone, l'esecutore il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovu- to all’esecutore dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore del contraente in merito alle sospen- sioni sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ri- presa ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore il contraente non inter- venga intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrat- tuale contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 4. L'esecutore Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri: a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i la- vori lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve es- sere essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 56. L'esecutore Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indenni- tà indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del co- dice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatoredel contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ul- timate ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà pro- lungamento prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risulta- re risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed Appal- tatoreil contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 67. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 9. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i xxxx xxxxxxxxxxxx xxx'xxxxxxxx 0 xxx xx. "Xxxxxxx Semplificazioni" e s.m.i. (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).

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Samples: Contratto Di Appalto

Sospensioni e riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 n.50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'inter- ruzione l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di so- spensione sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cau- tele cautele adottate affinche' affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'e- secuzione l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'ese- cutore l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovu- to dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospen- sioni sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ri- presa ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non inter- venga intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrat- tuale contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i la- vori lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve es- sere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.termine 5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indenni- tà indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 dall’art.1382 del co- dice civileCodice Civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ul- timate ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà pro- lungamento prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risulta- re risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appal- tatoreAppaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

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Samples: Contratto Di Appalto