Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e per non più di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (e al direttore dei lavori) ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavorilavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, anche a più riprese, e tra cui l'interruzione di finanziamenti per non più esigenze di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appaltofinanza pubblica; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolodisposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18dell’articolo 13, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall’articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, RUP può ordinare la sospensione dei lavorilavori per cause di necessità o di pubblico interesse, anche a più riprese, e tra cui l’interruzione di finanziamenti per non più esigenze di 100 ggfinanza pubblica. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine L’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante . L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.
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Samples: Appalto
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e lav ori per non più cause di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appaltopubblico int eresse o part icolare necessit à; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina st esso R. U.P. det ermina il momento moment o in cui sono venute meno le v enute me no l e ragioni di pubblico interesse pu bblico int eresse o di particolare necessità necessit à che lo hanno indotto indot to ad ordinare la sospensione lavori sospendere i lav ori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine di emet te l’ord ine d i ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18d isposizioni d ell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di i n mat eria d i v erbali d i sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo t empo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16d ella d urata co mplessiva prev ista d all’articolo 14, o comunque quando quand o superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitàl'appalt atore pu x xxxxxx dere l o sciogl imento de l cont ratto se nza inde nnità; la l a Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal t al caso, riconosce al medesimo la rifusione dei rifu sione de i maggiori oneri derivanti one ri de rivanti dal prolungamento della sospensione prol ungamento de lla sospe nsione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, RUP può ordinare la sospensione dei lavorilavori per cause di necessità o di pubblico interesse, anche a più riprese, e quali ad esempio l’interruzione di finanziamenti per non più esigenze di 100 ggfinanza pubblica. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine L’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante . L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.
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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 120.1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e lavori per non più cause di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appaltopubblico interesse o particolare necessità; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
220.2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione sospendere i lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
320.3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18dell’Art. 19, commi 219.2, 419.4, 719.7, 8 19.8 e 919.9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
420.4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, dall’Art. 17 o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Samples: Appalto
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. ASL ROMA 1 – Adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico del Poliambulatorio di Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxx, 1
1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento Ai sensi di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastichequanto previsto dall’art. 107, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatorecomma 2 del D.Lgs. n.50/2016, la sospensione dei lavoripuò, anche a più ripresealtresì, e essere disposta dal RUP per non più ragioni di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (e al direttore dei lavori) ed ha efficacia dalla data necessità o di emissionepubblico interesse.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9del precedente articolo 15, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall’articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo all’appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e lavori per non più cause di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appaltopubblico interesse o particolare necessità; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.. Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione sospendere i lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18dell’articolo 19, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, o dall’Art. 17 -o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1Ai sensi dell‟art. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino 107, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, “R.U.P” può ordinare la sospensione dei lavori, anche a più riprese, e lavori per non più cause di 100 ggnecessità o di pubblico interesse. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto; l'ordine L‟ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all‟appaltatore e al direttore dei lavori) “D.L.” ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. “R.U.P.” determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l‟ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all‟appaltatore e al direttore dei lavori.
3“D.L.”. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall‟articolo 3.3 del presente “C.S.”, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante . La “S.A.” può opporsi allo scioglimento del contratto ma, ma in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal “R.U.P.” si applicano le disposizioni del precedente articolo 3.5, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall‟Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all‟articolo 38, comma 9 del presente “C.S.”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Nel caso in cui le opere contrattuali interferiscano o pregiudichino il regolare svolgimento di attività istituzionali o tradizionali (lezioni scolastiche, attività amministrative o politiche, manifestazioni periodiche e/o tradizionali, ecc.) o pregiudichino le esigenze della viabilità in determinati periodi dell'anno, motivate da ragioni turistiche, sportive, religiose, culturali o simili, o debbano essere eseguite in concomitanza con i periodi di sospensione di determinati servizi irrigui, idraulici o simili, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, direttamente o attraverso la Direzione Lavori, all'appaltatore, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavorilavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, anche a più riprese, e tra cui l'interruzione di finanziamenti per non più esigenze di 100 gg. complessivi, fino alla cessazione delle cause predette, senza che l'Appaltatore possa per ciò richiedere alcun onere aggiuntivo a quanto contrattualmente convenuto e ciò in deroga anche a quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appaltofinanza pubblica; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore (all’appaltatore e al direttore dei lavori) lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette, nei modi di cui al comma precedente, l'ordine emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolodisposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 18dell’articolo 15, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16dall’articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, salvo quanto indicato nel precedente comma 1, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
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Samples: Appalto Integrato