Sostituzione del Mandatario Clausole campione

Sostituzione del Mandatario. Il Mandatario potrà essere sostituito solo previo consenso del Mandante e, qualora il Mandatario rivesta anche il ruolo di Banca autorizzata, previo consenso anche del Ministero, alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero: a) della sostituzione sia stata data da parte del Mandatario una comunicazione per iscritto al Mandante e, nel caso in cui il Mandatario sia anche una Banca autorizzata, al Ministero e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi; b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione per il compimento delle attività di cui al Mandato; c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento agevolato in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il “Mandatario Sostituendo”) svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione; d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull’attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva, fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all’effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell’incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell’incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.
Sostituzione del Mandatario. Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:
Sostituzione del Mandatario. Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora: a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato e/o della Convenzione; o b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette. In caso di sostituzione del Mandatario, quest’ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto dal o richiesto al Mandante a seguito del verificarsi di una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato. Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero, direttamente o per il tramite del soggetto eventualmente incaricato di svolgere, in tutto o in parte, l’istruttoria agevolativa ai sensi dell’Avviso:
Sostituzione del Mandatario. (art. 1717 c.c.) e mandato a favore di terzo (art. 1411 c.c.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il trattamento giuridico della sostituzione. Il rapporto fra mandante e mandatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 459
Sostituzione del Mandatario. Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora: a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato; o b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette; In caso di sostituzione del Mandatario, quest’ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto dal o richiesto al Mandante in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato. Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero, direttamente o per il tramite del soggetto eventualmente incaricato di svolgere, in tutto o in parte, l’istruttoria agevolativa ai sensi del Decreto 8 marzo 2017:

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  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.