Common use of Spese ammissibili Clause in Contracts

Spese ammissibili. 1. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività. 3. Sono costi ammissibili, per le “Iniziative” di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

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Samples: Financing Agreement

Spese ammissibili. 1(articolo 10 dell’Avviso) L’ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell’Articolo 63 “Ammissibilità” dell’RDC2. Le spese In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico. In sede di progetto definitivo e nell’ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo. In base a quanto stabilito dall’articolo 7 del GBER “Intensità di aiuto e costi ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo ” ai fini del calcolo dell'intensità di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta aiuto e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività. 3. Sono dei costi ammissibili, per le “Iniziative” tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed qualsiasi imposta o altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6onere. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di riferimento. 7aiuto e dei costi ammissibili. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese Gli importi dei costi ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di affidamenti costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di servizicosti e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di forniture sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo. I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati. La Legge 41/2023 di lavori pubbliciconversione del DL 13/2023 prevede che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, nonché la normativa nazionale erogati a qualunque titolo e in tema qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di reclutamento del personale e conferimento altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, progetto (CUP) di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla all'articolo 11 della legge 6 agosto 202116 gennaio 2003, n. 113. 103, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”. Le Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l’apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblicirendicontate; a tal fine, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento momento dell’emissione della fattura relativa alla spesa 2 REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesaal Fondo sociale europeo Plus. oggetto di rendicontazione, nonché per ogni altra disposizione le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all’impresa in meritosede di presentazione dell’istanza.

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Samples: Contratti Di Programma

Spese ammissibili. 1. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con Sono ammissibili a contributo le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub a investimenti materiali e da quest’ultimo immateriali per la realizzazione dei progetti descritti al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche par. 3.1. Qualora il progetto consista nella riqualificazione e recupero di immobili, le spese da esso sostenute per opere murarie e assimilate sono interamente ammesse. Altrimenti, le spese per opere murarie e assimilate funzionalmente correlate agli investimenti in relazione alle proprie attività. 3. Sono costi ammissibili, per le “Iniziative” di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, beni materiali sono ammesse nel limite del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progettoprogetto di investimento ammissibile (comprensivo dei costi di installazione, di sicurezza cantiere, di progettazione e di collaudo). Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato Sono inoltre ammesse spese riferite alla progettazione dell’intervento per un massimo del 10% del costo totale ammissibile. Tenuto conto delle due diverse linee di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese finanziamento attivate per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di eserciziopresente Avviso, inclusi costi di materialicome indicate al par. 1.2, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro nella domanda il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché proponente dovrà individuare separatamente le spese occorrenti di progettazione di pertinenza di ciascuna linea di intervento. Inoltre, gli affidamenti dovranno essere distinti per le procedure tipologia di gara. 6intervento. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo rappresenta una spesa ammissibile solo se questa realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente. Nel caso in cui l’Ente operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. In occasione di ogni rendicontazione, dovrà essere attestato il regime IVA di riferimento in relazione ai costi dell’operazione oggetto di finanziamento. Ogni altro tributo od o onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile per i progetti finanziati o cofinanziati è ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile possa essere recuperato dal Beneficiario. Sono escluse 4le spese relative alla realizzazione di: • opere relative ai c.d. “sottoservizi” (fognature, acquedotti), salvo che si tratti di condotti verso la rete primaria; • interventi di urbanizzazione primaria; • interventi per l’installazione di sottosistemi a rete per l’erogazione dei servizi ubicati nel sottosuolo; • interventi di infrastrutturazione primaria di porti, escluse piccole opere di adeguamento funzionale e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese ammissibili decorrono dalla data non imposte da adeguamenti normativi obbligatori; • piste ciclabili che per le loro caratteristiche sono da considerarsi opere di inizio delle attività infrastrutturazione primaria; • interventi diretti di edilizia universitaria e scolastica (uffici amministrativi, aule per la formazione e la didattica); • interventi diretti relativi al risparmio energetico e alla produzione di energia ed inquadrabili come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponentiregimi di aiuto; • interventi per le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 n. 79 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea Nuova disciplina in materia di affidamenti consorzi di servizibonifica); • infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto, per quanto attribuito di forniture e competenza agli enti proprietari di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo strade dall’art.14 comma 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (UECodice della Strada) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in meritoe suo regolamento di attuazione; • interventi di manutenzione ordinaria.

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Samples: Public Funding Notice

Spese ammissibili. 1. Le spese ammissibiliIn base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 al punto 2.i, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MURdetta i principi generali per l’ammissibilità della spesa, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017, sono quelle: a) effettivamente ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi/xxxxx e sostenute a partire dal Soggetto attuatore 1° gennaio 2014. Esse devono essere: • legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; • eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di ammissibilità validità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni nell’arco di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività. 3. Sono costi ammissibili, per le “Iniziative” di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; • pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; • previste dall’intervento e, comunquequindi, espressamente indicate nel rispetto relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto previsto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal successivo articolo 17 (Modalità citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di erogazione richiedere, se del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9caso, uno specifico parere all’ACT. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. Non sono altresì ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 13 agosto 20212010, n. 113. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblicidecreto-legge 12 novembre 2010, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurinon. 187, in tutto particolare è tenuto: • a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); • a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in partealternativa, un aiuto con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di Stato ai sensi dell’articolo 107pagamento al destinatario finale (esecutori, paragrafo 1 del TFUEconsulenti/professionisti, si rinvia al Regolamento dipendenti): bonifico, assegno, Xx.Xx. (UEricevute bancarie elettroniche) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in meritoo altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Basilicata

Spese ammissibili. 1. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso;aumento. 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” ammissibili a contributo finanziario sono rendicontate dagli Spoke all’Hub quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede ammettere a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attivitàcontribuzione finanziaria. 3. Sono costi ammissibiliNel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: • esecuzione dei lavori relativi alle opere, per le “Iniziative” agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione stessa; • acquisizione di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze immobili necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e dei terreni 6; • indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado permessi, concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edificiprovvedimenti, tale limite è aumentato al 15% (quindici per centocomunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle opere); • spese generali; d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori.appalti: • Compensi al personale interno e/o incentivi tecnici • pubblicità 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi che si dovessero verificare a titolo di natura debitoria e interessi spese generali o di mora relativi al pagamento acquisizione di immobili o di somme a disposizione del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di garaBeneficiario resteranno a carico del Beneficiario. 6. L'imposta Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. 7. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo una spesa ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziatorecuperabile. 8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà Per tutte le spese solo sulla base del decreto non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di concessione del finanziamento equelle indicate, comunquesi fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo nazionali e rendicontazione delle spese) del presente avvisoregionali. 9. Non sono ammissibili Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di serviziammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, di forniture nazionali e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113regionali. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

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Samples: Financing Acceptance Agreement

Spese ammissibili. 1) Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese dirette strettamente imputabili all’iniziativa, documentate attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale, debitamente quietanzato. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con mezzi tracciabili (bonifico, ricevuta bancaria, carte di credito o debito, assegno non trasferibile). 2) Al riguardo e alla luce del successivo art. 12, dai corrispondenti documenti finali di spesa ‐ in originale o in copia – dovranno risultare sia l’imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all’iniziativa oggetto del contributo. 3) Le spese ammissibilisi intendono al netto dell’IVA, nel rispetto delle successive linee guida qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario. 4) In ogni caso, non si dovrà trattare di iniziative già avviate o concluse alla data di trasmissione dell’istanza iniziale di contributo; conseguentemente, le spese non devono essere sostenute anteriormente alla data sopra citata. 5) Premesso che saranno fornite dal MURl’Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi progettuali di investimento (con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi di mero funzionamento), sono quellee salva diversa disciplina prevista dallo specifico Bando, possono essere ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché direttamente correlate alle azioni da svolgere: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo spese generali, di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o amministrazione interna e di organizzazione (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, trasporto, tasse, imposte e similari): sono ammissibili, fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno elencate e giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalentea parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 12 e opportunamente documentate; b) tracciabilispese di personale dipendente: sono ammissibili fino alla percentuale massima del 10% degli oneri vivi e diretti, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; ca condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) contabilizzate dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione ‐ in conformità alle disposizioni originale o in copia – (ad esempio, statini stipendiali), a corredo di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute quanto deve essere appositamente attestato in relazione alle proprie attività. 3. Sono costi ammissibili, per le “Iniziative” sede di dichiarazione sostitutiva di cui al presente avvisosuccessivo art. 12. 6) Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche nei casi in cui dette spese siano comprovate da documenti contabili e/o fiscali di soggetti controllati, collegati, partecipati o di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti in comune. 7) Non sono in ogni caso ammesse: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”rappresentanza (quali ad esempio omaggi, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione pranzi, colazioni di cui all’articolo 8lavoro, comma 1rinfreschi, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studioecc.). b) costi spese per strumentiacquisto di beni immobili e/o durevoli, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze salvo che le stesse non siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle espressamente previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa.nello specifico disciplinare o bando; c) costi dei fabbricati beni e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti del costo totale soggetto proponente o loro prossimi congiunti, nonché da soggetti nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti del progettosoggetto proponente o loro prossimi congiunti. Con solo riferimento A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario produce una specifica dichiarazione resa ai siti (terreni) in stato di degrado sensi e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento)gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di eserciziofunzionamento ordinario in generale, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui salvo quanto precisato alle lettere a) e e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.precedente comma 5;

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Samples: Regolamento Per La Concessione Di Contributi E Sovvenzioni

Spese ammissibili. 1(articolo 10 dell’Avviso) L’ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell’Articolo 63 “Ammissibilità” dell’RDC2. Le spese In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico. In sede di progetto definitivo e nell’ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo. In base a quanto stabilito dall’articolo 7 del GBER “Intensità di aiuto e costi ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo ” ai fini del calcolo dell'intensità di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta aiuto e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività. 3. Sono dei costi ammissibili, per le “Iniziative” tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di cui al presente avviso: a) spese di personale impegnato nell’ “Iniziativa”, in misura non superiore al 30% a valere sull’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 1, del presente Avviso. In tale voce di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed qualsiasi imposta o altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale del progetto. Con solo riferimento ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del 20% (venti percento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sono, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6onere. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di riferimento. 7aiuto e dei costi ammissibili. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8. Le spese Gli importi dei costi ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di affidamenti costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di servizi, costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di forniture e esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di lavori pubblici, nonché costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la normativa nazionale in tema pista di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento 2 REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus. I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati. La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 651/2014 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della Commissione Europea richiesta dello stesso”. Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l’apposizione del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle CUP ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese ammissibilirendicontate; a tal fine, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo al momento dell’emissione della fattura relativa alla spesaspesa oggetto di rendicontazione, nonché per ogni altra disposizione le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all’impresa in meritosede di presentazione dell’istanza.

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Samples: Contratti Di Programma

Spese ammissibili. 1. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive linee guida che saranno fornite in base a quanto disposto dalla Delibera CIPE 166/2007 e dal MURD.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 e ss.mm.ii., sono quelle: a) effettivamente devono essere • eleggibili, cioè temporalmente sostenute dal Soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate validità dell’intervento • legittime, ossia conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente • effettive, quindi corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati imputabili all’intervento, direttamente o con calcolo pro-rata. Non sono ammesse spese a forfait • documentabili, cioè essere giustificate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi con valore probatorio equivalente; b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c) contabilizzate con tracciabilità bancaria • contabilizzate, quindi essere riscontrabili nelle registrazioni contabili effettuate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d) coerenti con le finalità dell’avviso; 2relazione alla gestione dell’intervento. Le spese relative alle attività previste dall’“Iniziativa” Nello specifico, sono rendicontate dagli Spoke all’Hub e da quest’ultimo al MUR; l’Hub provvede a rendicontare anche ritenute ammissibili le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività. 3. Sono costi ammissibili, conto gestione relative all’attivazione/prosecuzione dei servizi per le “Iniziative” la prima infanzia di cui al presente avviso: a) seguito dettagliate per ciascuna linea di intervento • Intervento 1: sono ritenute ammissibili a parziale copertura delle spese di gestione - il costo del personale impegnato nell’ “Iniziativa”educativo, ammissibile solo in caso di personale a contratto o di servizio esternalizzato - l’acquisto di materiali ludico-didattici, in misura non superiore al 3010% del contributo assegnato - i costi relativi alla formazione e aggiornamento professionale del personale educativo reclutato, in misura non superiore al 20% del contributo assegnato - le spese generali in misura non superiore all’8% del contributo assegnato, a valere sull’agevolazione condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato • Intervento 2: sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla figura professionale dell’educatore e al materiale didattico, come di seguito specificati - i costi accessori relativi al compenso dell’educatore, tra cui all’articolo 8oneri riflessi, comma 1assicurazione, del presente Avviso. In tale voce contributi - l’acquisto di spesa vi rientra esclusivamente il personale adibito all’attività di ricerca: professori universitarimateriali ludico-didattici, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito ad attività di ricerca, che risulti, con il soggetto beneficiario, dipendente a tempo determinato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, di assegno di ricerca o borsa di studio. b) costi per strumenti, attrezzature e licenze necessari all’attuazione dell’“Iniziativa”. Qualora strumenti, attrezzature e licenze siano utilizzate per attività differenti rispetto a quelle previste dall’Iniziativa i relativi costi potranno essere poste a valere delle agevolazioni di cui presente Avviso solo per la quota corrispondente all’effettivo utilizzo nell’ambito dell’Iniziativa. c) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del costo totale contributo assegnato - i costi relativi alla formazione e aggiornamento professionale dell’educatore familiare/genitore accogliente, in misura non superiore al 20% del progetto. Con solo riferimento contributo assegnato - le spese generali in misura non superiore all’8% del contributo assegnato, a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato • Intervento 4: sono ammissibili le spese relative ai siti (terreni) in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15% (quindici per cento); d) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto entro il limite del 20%(venti per cento) delle spese per il personale di cui alla lettera a); e) Altri costi di eserciziogestione sostenuti dalla struttura privata con la quale i Comuni/Unioni di Comuni (in caso di servizi in gestione associata) stipulano la convenzione, inclusi come di seguito specificati - il costo del personale - l’acquisto di materiali ludico-didattici, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato - i costi di materialirelativi alla formazione e aggiornamento professionale del personale educativo reclutato, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto entro il limite del in misura non superiore al 20% (venti percento) delle altre del contributo assegnato - le spese ammissibili di cui alle lettere a) generali in misura non superiore all’8% del contributo assegnato, a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’intervento e b). 4. Ulteriori voci di costo necessarie alla realizzazione dell’Iniziativa non previste dal comma precedente rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero dei soggetti realizzatori. 5. Sonoche siano imputate con calcolo pro-rata all’intervento, comunque, esclusi dall’ammissibilità della spesa secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato Per tutti gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioniinterventi è considerata ammissibile l’IVA, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara. 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 7. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni ogni altro tributo od o onere fiscale, previdenziale e o assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato. 8siano recuperabili. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L’amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso. 9. Non sono Sono invece considerate non ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizirelative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di forniture e una misura di lavori pubblicisostegno finanziario regionale, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113e/o comunitario. 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell’Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta. 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all’intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

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Samples: Public Notice