Common use of Spese ammissibili Clause in Contracts

Spese ammissibili. In base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 al punto 2.i, che detta i principi generali per l’ammissibilità della spesa, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017, sono ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi/xxxxx e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere: • legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; • eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; • pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; • previste dall’intervento e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di richiedere, se del caso, uno specifico parere all’ACT. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: • a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); • a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Xx.Xx. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Patto Per Lo Sviluppo Della Basilicata

Spese ammissibili. (articolo 10 dell’Avviso) L’ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell’Articolo 63 “Ammissibilità” dell’RDC2. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico. In sede di progetto definitivo e nell’ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo. In base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 stabilito dall’articolo 7 del GBER “Intensità di aiuto e costi ammissibili” ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al punto 2.ilordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che detta i principi generali per l’ammissibilità della spesa, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017, sono ammissibili al FSC 2014/2020 tutte ne specifica le spese relative condizioni di sostegno in base ad out-put a interventi inseriti nei piani operativirisultato e/xxxxx o a processo. I singoli programmi devono essere organici e sostenute funzionali e tra loro correlati. La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che “a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere: • legittimegiugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarieerogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, nazionali, regionali applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; • eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; • pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; • previste dall’intervento e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di richiedere, se del caso, uno specifico parere all’ACT. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: • a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); • a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, anche per il tramite del proprio tesorieredi altri soggetti pubblici o privati, facendo transitare gli stessi su un conto dedicatoo in qualsiasi modo ad essi riconducibili, anche in via non esclusivadevono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, mediante bonifico bancario n. 3, riportato nell'atto di concessione o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovutocomunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”. I pagamenti Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l’apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell’emissione della fattura relativa alla spesa 2 REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus. oggetto di rendicontazione, le imprese sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all’impresa in sede di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Xxpresentazione dell’istanza.Xx. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: www.regione.puglia.it

Spese ammissibili. In base conformità a quanto disposto definito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla Delibera Cipe normativa nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n. 25/2016 22) e dalle norme specifiche relative al punto 2.iFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, che detta i principi generali per l’ammissibilità della spesanonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia 2014-2020, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017tra cui il Xx.Xx.Xx. e l’Avviso/Procedura a valere sul quale l’operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità a interventi inseriti nei piani operativi/xxxxx e sostenute cui lo stesso attende. Le spese ammissibili a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere: • legittime- pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del quadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento; - effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; - sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarieentro il 31 dicembre 2023, nazionalitermine indicato dall’art. 65(4) del Reg. (UE) n. 1303/2013; - contabilizzate, regionali applicabili, con particolare riferimento in conformità alle disposizioni vigenti di Xxxxx ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione. Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell’ambito del quadro economico dell’operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: ✓ fornitura dei nuovi autobus; ✓ indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione dell’intervento (immatricolazioni, ecc.); ✓ spese generali. Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: - progettazione dell’intervento; - spese di gara (commissioni di aggiudicazione); - (ove previsto) direzione esecuzione del contratto; - collaudo. Le voci di spesa relative alle spese generali saranno ritenute ammissibili nel limite massimo del 2% (inteso come totale cumulativo delle stesse) del valore dell’importo a base d’asta dell’appalto delle forniture. Le spese per imprevisti (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e intervenute successivamente all’approvazione del quadro economico definitivo), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura massima del 10% dell’importo delle/dei forniture/servizi, rilevabile a seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi. Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblicipubblici e dell’ammissibilità delle relative spese. Nel caso di variante, regimi conforme alla normativa vigente, la cui entità economica è superiore al limite del 10% di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; • eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito nell’atto di concessione cui alla voce imprevisti del finanziamento dell’intervento; • pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; • previste dall’intervento e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato definitivo, la Regione si riserva di valutare la possibilità di considerare ammissibile al contributo del POR la relativa spesa nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate per il progetto, fermo restando il costo totale dell’operazione così come ammessa a finanziamento ed il relativo contributo massimo concedibile. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e contenute nei limiti definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di importo autorizzati nell’atto riferimento. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti. Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria degli autobus, quelle relative ad acquisto autobus usati, nonché quelle spese non contemplate nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento. Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di concessione appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del finanziamento e Soggetto beneficiario. Per tutte le spese non specificate nel relativo quadro economico; • effettive e comprovabilipresente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. Reg. (UE) n. 22 del 5 febbraio 2018 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di richiedere, se del caso, uno specifico parere all’ACT. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 al D.P.R. n. 22 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 20105 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioniparagrafo 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: • a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); • a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Xx.XxReg. (ricevute bancarie elettronicheUE) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziarin. 1303/2013).

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Samples: Disciplinare Regolante I Rapporti Tra

Spese ammissibili. In base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 al punto 2.i, che detta Xxxxx restando i principi generali vigenti per l’ammissibilità il FSC 2014-2020, in tema di ammissibilità e rendicontazione della spesaspesa si farà riferimento al combinato disposto tra la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017, sono poiché compatibili con la tipologia dell’intervento di cui alla presente Accordo. Le spese ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi/xxxxx e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere: - legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, nazionali e regionali applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; - eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; - pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; - previste dall’intervento dal progetto e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; - contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di richiedere, se del caso, uno specifico parere all’ACTSoggetto Beneficiario ed Attuatore. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSCfonti. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore FARBAS deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: - a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ dell’esecutore/appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); - a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore Soggetto Beneficiario ed Attuatore dalla Banca Tesoriera Tesoriera, dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Xx.XxXX. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/09/2022 sino a 30 giorni successivi al termine di scadenza della convenzione di cui al precedente art. 5 purché relative ad attività di progetto svolte entro tale termine. Il programma di ricerca prevede un costo complessivo pari ad € 247.500,00, così ripartito: Regione Basilicata (Fondi FSC) € 225.000,00 FARBAS (costo cofinanziato in termini di mesi/uomo del personale impegnato nelle attività) € 22.500,00 Sono ammissibili le spese finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento e connesse alle attività declinate nel progetto a carico della Regione Basilicata (pari a € 225.000,00), secondo la seguente articolazione:

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Samples: Accordo Di Collaborazione