Spese e indennità. Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. - Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto, da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (quaranta/00), per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 (ottanta/00), per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. - Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta/00) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta/00) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. Il mancato pagamento delle spese di avvio e di mediazione, compresi gli accessori, costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di Mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. È liquidato a parte o convenuto dalle Parti medesime con il professionista incaricato il compenso per gli eventuali esperti. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica Parte. Nel caso di mancato accordo al primo incontro, nessuna spesa di mediazione è dovuta per l’Organismo di Mediazione. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Sarà cura dell’Organismo di Mediazione trasmettere la richiesta di esonero ai competenti uffici per le verifiche del caso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
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Spese e indennità. Le indennità comprendono 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. - Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto, dovuto da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, parte un importo di euro 40,00 (quaranta/00), per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 (ottanta/00), per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è é versato dall'istante dall’istante al momento del deposito della domanda demanda di mediazione e dalla Parte parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. - Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo parte, l’importo indicato nella tabella A Tabella delle Indennità allegata al presente regolamentoregolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella ATabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di dl formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativolegislativo n. 28/2010;
d) deve essere ridotte di un terzo nelle materie di cui all’articolo all'articolo 5, comma 1bis e comma 21, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente commalegislativo n. 28/2010;
e) deve essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta/00) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta/00) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti parti sulla stima, l'Organismo I'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, riferimento e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimentoparti.
9. Le spese di mediazione devono essere sono corrisposte per intero prima dell'inizio del rilascio del verbale primo incontro di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. Il mancato pagamento delle spese di avvio e di mediazione, compresi gli accessori, costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di Mediazionemediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell’articolo 11 del decreto legislativo. È liquidato a parte o convenuto dalle Parti medesime con il professionista incaricato il compenso per gli eventuali esperti.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell‘indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi d’interessi si considerano come un'unica Parteparte.
13. Nel caso Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di mancato accordo diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al primo incontrocomma 3, nessuna spesa di mediazione è dovuta per l’Organismo di Mediazione. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudizialema restano fermi gli importi fissati dal comma 4, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Statolettera d), ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Sarà cura dell’Organismo di Mediazione trasmettere la richiesta di esonero ai competenti uffici per le verifiche materie di cui all'articolo 5, comma 1, del casodecreto legislativo n. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il Mediatore qualora l’organismo si avvalga di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Partiesperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il Mediatore riceve un’indennità ridottaloro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrociniose esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tutti gli oneri fiscali, tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Spese e indennità. Le indennità comprendono 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. - Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto, dovuto da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, parte un importo di euro 40,00 (quaranta/00), per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 (ottanta/00), per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante dall‟istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. - Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo parte, l‟importo indicato nella tabella A Tabella delle Indennità allegata al presente regolamentoregolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella ATabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto quarto, e nello specifico ABC Mediazione ha previsto l‟aumento nella misura di un quinto, in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativoD. Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all’articolo all‟art. 5, comma 1bis e comma 21, del decreto legislativolegislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta/00) quaranta per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta/00) cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione l‟applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti parti sulla stima, l'Organismo l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, 250.000,00 e lo comunica alle Partiparti. Nello specifico, ABC Mediazione ha stabilito che, qualora risulti indeterminato, indeterminabile, il valore di riferimento è “compreso tra € 25.001 e € 50.000”. In ogni caso, se all'esito all‟esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità l‟importo dell‟indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione devono essere sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. L‟indennità dovuta deve essere, comunque, corrisposta per intero prima del rilascio del verbale di accordo cui all‟articolo 11 del D. Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 11 all‟articolo 5 del decreto legislativoD. Lgs. Il mancato pagamento delle spese 28/2010, l‟ODM e il mediatore designato non si rifiuteranno di avvio e di svolgere la mediazione, compresi gli accessori, costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di Mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo dell‟articolo 11 del decreto legislativoD. Lgs. È liquidato a parte o convenuto dalle Parti medesime con il professionista incaricato il compenso per gli eventuali esperti28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennitàdell„indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi d‟interessi si considerano come un'unica Parteparte.
13. Nel caso Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di mancato accordo diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al primo incontrocomma 3, nessuna spesa di mediazione è dovuta per l’Organismo di Mediazione. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudizialema restano fermi gli importi fissati dal comma 4, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Statolettera d), ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Sarà cura dell’Organismo di Mediazione trasmettere la richiesta di esonero ai competenti uffici per le verifiche materie di cui all'articolo 5, comma 1, del casoD. Lgs. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativacome determinati a norma della tabella A del D. M. 180/2010, sono derogabili. Il Mediatore Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l‟organismo si avvalga di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Partiesperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il Mediatore riceve un’indennità ridottaloro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrociniose esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tutti gli oneri fiscali, tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
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Samples: Regolamento Di Procedura