Ne bis in idem. Come si dirà meglio in seguito, contrariamente a quanto sollevato da A. – in re- lazione al reato di falsità in documenti – in concreto non sussiste alcuna viola- zione del principio ne bis in idem (cfr. infra consid. II.4.1).
Ne bis in idem. 4.1.1 Per quanto riguarda i capi d’imputazione di falsità in documenti concernenti le relazioni “R24.” e Fondo 1 (cfr. infra), A. ha anche in questa sede sollevato, in via principale, la violazione del principio ne bis in idem. Egli ritiene infatti di essere già stato perseguito in Italia per queste fattispecie. La falsità in documenti sa- rebbe a suo avviso integralmente assorbita dal comportamento sanzionato in Ita- lia (malversazioni ai danni degli aventi diritto economico dei conti R24. e Fondo 1). Vi sarebbe un’identità dei fatti con il procedimento italiano, per il quale sarebbe imminente l’accoglimento di un concordato, e quindi una sentenza defi- nitiva. La falsità in documenti sarebbe funzionale ai reati patrimoniali commessi in Italia. La prima Corte avrebbe, in via principale, respinto l’applicazione del prin- cipio ne bis in idem alla luce del mancato carattere di crescita in giudicato delle sentenze italiane. Nella fattispecie saremmo tuttavia nell’imminenza della cre- scita in giudicato, essendo imminente l’accoglimento dell’istanza di concordato (CAR pag. 5.200.045 seg.). Prima di entrare nel merito di detti capi d’accusa va quindi esaminata tale censura.
4.1.2 La prima istanza ha a tal proposito indicato che in concreto non vi sarebbe alcuna sentenza passata in giudicato in Italia, di conseguenza il principio ne bis in idem non troverebbe applicazione, entrando questo in considerazione unicamente in presenza di sentenze definitive. A titolo abbondanziale ha poi ritenuto che, ad ogni modo, non si sarebbe in presenza del medesimo complesso di fatti. I reati patrimoniali perseguiti in Italia e quelli di falsità in documenti per cui si procede in Svizzera sarebbero differenti e proteggerebbero beni giuridici differenti (con- sid. I.5.4)
4.1.3 Come rettamente indicato nella sentenza qui impugnata (sentenza SK.2020.27 consid. I.5.1, a cui si rinvia), il principio ne bis in idem vieta che una persona sia perseguita penalmente due volte per gli stessi fatti; esso è violato quando sono identici l'oggetto del procedimento, la persona interessata e i fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b). Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS) prevede che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Par...
Ne bis in idem. 5.1 L’art. 11 CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res judicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo a procedere, nonché la revisione (cpv. 2). Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4 par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (di seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14 par. 7 del Patto in- ternazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.1). Il principio ne bis in idem ha anche una valenza transnazionale per i paesi membri dell’Accordo Schengen. Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), una persona che sia stata giu- dicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sotto- posta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte con- traente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente, non possa più essere eseguita. Il principio ne bis in idem costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (v. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (v. DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato con- dannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un se- condo, successivo, in cui egli verrebbe nuovamente perseguito o punito (v. sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii). La giurisprudenz...
Ne bis in idem. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, è fatto divieto di richiedere o concedere, a qualsiasi titolo, incrementi economici collettivi, anche a livello territoriale o di unità, per tutta la durata del presente contratto.