SPESE FUNERARIE Clausole campione

SPESE FUNERARIE. Nel caso in cui l’Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia inden- nizzabile, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group rimborsa fino al limite della somma indicata nell’Allegato alla Polizza – Quadro le spese funerarie sostenute dalla famiglia. Inoltre WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, assicura a titolo gratu- ito le seguenti ulteriori spese.
SPESE FUNERARIE. La Società, a seguito di infortunio mortale o malattia indennizzabile, occorso durante le attività assicurate risarcirà le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma prevista dal Modulo di Polizza e/o dalla Scheda di Offerta Tecnica.
SPESE FUNERARIE. Nel caso in cui l’Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabili, l’Impresa rimborsa fino al limite della somma indicata dalla Tabella delle Prestazioni TAPRE 17-18, le spese funerarie sostenute dalla famiglia.
SPESE FUNERARIE. L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle spese sostenute a seguito del decesso dell'Animale domestico, relative alla sua sepoltura presso un cimitero per animali o alla sua cremazione collettiva o singola.
SPESE FUNERARIE. Nel caso in cui l’Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabile, la Compagnia rimborsa fino al limite della somma indicata nell’Allegato alla Polizza – Quadro le spese funerarie sostenute dalla famiglia. Inoltre la Compagnia, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, assicura a titolo gratuito le seguenti ulteriori spese.
SPESE FUNERARIE. Nel caso in cui l’Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia indennizzabile, l’Impresa rimborsa fino al limite della somma indicata nell’Allegato A.
SPESE FUNERARIE. La Società si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). Le spese per le esequie, l’inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari. § 9 - Spese di viaggio di un familiare dell’Assicurato In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino all’ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” (di cui all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione). La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
SPESE FUNERARIE. Nel caso di opzione per il solo caso di invalidità permanente e l'Assicurato deceda per infortunio, l'Assicuratore rimborserà anche le spese funerarie fino ad un massimo di € 3.000.
SPESE FUNERARIE. Le spese funerarie in relazione con un sinistro assicurato saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all’inter- vento di un eventuale assicuratore sociale.
SPESE FUNERARIE. (D W4B) Per Spese Funerarie si intende quanto compreso all’art.13, punto 4b. Il lavoratore richiedente deve compilare l’apposita modulistica denominata DW4b scaricabile dal sito EBER (xxx.xxxx.xxx) e presentarla all’impresa corredata della seguente documentazione comprovante la situazione evidenziata, ovvero: • certificato di morte del congiunto; • documentazione attestante il grado di parentela; • Fatture intestate al lavoratore che documentino la spesa sostenuta nell'anno, in data non superiore a 3 (tre) mesi dalla data del decesso se avvenuto nell’anno precedente. L’intervento è riconosciuto nel caso in cui il dipendente richiedente abbia sostenuto spese funerarie a suo carico, anche parziale. La sola lapide non è considerata spesa funeraria. Le spese funerarie si devono riferire ad un famigliare del lavoratore ascendente, discendente di primo grado o al coniuge se convivente e per il quale non sia intervenuta separazione legale, il convivente con cui sia stato sottoscritto contratto di convivenza ai sensi della L.76/2016 registrato all’anagrafe. Solo un familiare può richiedere la prestazione. La misura per l’intervento è di 500€