Condizioni generali d’assicurazione MN economia domestica HomeProtect
Condizioni generali d’assicurazione MN economia domestica HomeProtect
La forma al maschile utilizzata a volte nel presente testo si applica per analogia alle persone di sesso femminile. MNGA01-I3 – edizione 01.01.2022
Indice | |||
Art. 1 | Assicuratore che assume il rischio | Art. 23 | Prestazioni ampliate («livello plus») |
Art. 2 | Condizioni di adesione | Art. 24 | Estensioni opzionali della copertura |
Art. 3 | Proposta d’assicurazione | Art. 25 | Esclusioni generali |
Art. 4 | Sottoscrizione del contratto e inizio della | Art. 26 | Pagamento dei premi |
copertura assicurativa | Art. 27 | Diffida, messa in mora ed esecuzione | |
Art. 5 | Reticenza | Art. 28 | Modifica della tariffa dei premi |
Art. 6 | Periodo d’assicurazione | Art. 29 | Adeguamento delle condizioni d’assicurazione |
Art. 7 | Durata e disdetta del contratto d’assicurazione | Art. 30 | Notifica di un sinistro |
Art. 8 | Fine del contratto d’assicurazione | Art. 31 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 9 | Scopo dell’assicurazione / coperture a scelta | Art. 32 | Violazione degli obblighi in caso di sinistro |
Art. 9a | Tipo d’assicurazione | Art. 33 | Gestione dei casi di sinistro |
Art. 10 | Cose assicurate | Art. 34 | Valutazione del danno |
Art. 11 | Franchigia | Art. 35 | Procedura peritale |
Art. 12 | Luogo del rischio | Art. 36 | Indennità |
Art. 13 | Somme d’assicurazione | Art. 37 | Sottoassicurazione |
Art. 14 | Xxxxxx e danni assicurati | Art. 38 | Colpa grave |
Art. 15 | Incendio e danni della natura | Art. 39 | Obbligo di informare |
Art. 16 | Furto con scasso, rapina | Art. 40 | Obbligo di diligenza |
Art. 17 | Furto semplice al luogo del rischio | Art. 41 | Comunicazioni |
Art. 18 | Danni delle acque | Art. 42 | Prescrizione e decadenza |
Art. 19 | Spese risultanti da un danno assicurato | Art. 43 | Protezione dei dati |
Art. 20 | Prestazioni fuori dal luogo del rischio | Art. 44 | Luogo d’adempimento e foro |
Art. 21 | Valori pecuniari | Art. 45 | Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie |
Art. 22 | Home Assistance | Art. 46 | Disposizioni legali |
Art. 1 Assicuratore che assume il rischio
1. La gestione dell’assicurazione d’economia domestica è assunta dal Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (di se- guito GMA SA).
2. La VAUDOISE GENERALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, Avenue de Cour 41, 1007 Losanna (di seguito l’«assi- curatore») assume il rischio e gestisce i sinistri.
Art. 2 Condizioni di adesione
1. Tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono chiedere l’adesione all’assicurazione d’economia dome- stica.
2. Il rischio da assicurare deve situarsi sul territorio svizzero.
Art. 3 Proposta d’assicurazione
1. L’invio di una proposta d’assicurazione non costituisce una domanda d’offerta, bensì una dichiarazione formale
della persona proponente a GMA SA di voler stipulare un contratto d’assicurazione d’economia domestica. La per- sona proponente resta vincolata a GMA SA, conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 1 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), ossia per quattordici giorni.
2. La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dal suo invio. Tale termine è ri- spettato, se la persona proponente consegna la revoca all’assicuratore conformemente all’articolo 41 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l’ultimo giorno del termine.
3. Se la proposta proviene dall’assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando ha accettato la proposta.
4. La proposta è formulata mediante il modulo messo a disposizione da GMA SA. La persona proponente deve rispondere in modo completo e veritiero a tutte le doman- de che figurano nella proposta d’assicurazione. È inoltre
Società di Groupe Mutuel Holding SA: Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Recapiti amministrativi: Xxx xxx Xxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxxx – 0848 803 222 – xxxxxxxxxxxx.xx
responsabile della conformità alle sue indicazioni delle ri- sposte fornite da una terza persona o da un intermediario. La persona proponente deve autorizzare i terzi a conse- gnare a GMA SA tutta la documentazione e le in-forma- zioni di cui ha bisogno.
5. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d’assicurazione, senza dover motivare la sua decisione.
Art. 4 Sottoscrizione del contratto e inizio della copertura assicurativa
1. Il contratto d’assicurazione è sottoscritto non appena il GMA SA comunica alla persona proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa inizia alla data d’entrata in vigo- re confermata nella polizza d’assicurazione.
Art. 5 Reticenza
1. Se, quando ha risposto alle domande, la persona con- traente ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere (reticenza), GMA SA ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza della reti- cenza.
2. La disdetta ha effetto dal momento in cui è recapitata alla persona contraente. L’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni concesse per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reti- cenza.
3. Il diritto dell’assicuratore a tale rimborso cade in pre- scrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le con-dizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.
Art. 6 Periodo d’assicurazione
1. Il periodo d’assicurazione corrisponde a un anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il periodo d’assicurazione va dalla data d’entrata in vigore confermata nella polizza d’assicurazione, fino alla fine dell’anno civile.
Art. 7 Durata e disdetta del contrat- to d’assicurazione
1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di tale durata, se non viene disdetto, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dalla per- sona contraente o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e in seguito annualmen- te, in ogni caso con un preavviso di tre mesi.
3. Dopo ogni sinistro per il quale l’assicuratore versa una prestazione, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto al più tardi entro dieci giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento del sinistro. Se la persona contraente disdice il contratto, l’assicurazione cessa di produrre i suoi effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. GMA SA conserva il suo dirit- to al premio per il periodo d’assicurazione in corso se la
persona contraente disdice il contratto durante l’anno che segue l’entrata in vigore della copertura assicurativa.
4. Dopo ogni sinistro per il quale l’assicuratore versa una prestazione, GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento del sinistro. Se GMA SA disdice il contratto, l’assicurazione cessa di produrre i suoi effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.
5. Resta riservato il diritto di GMA SA di disdire il contratto in caso di frode o di tentata frode
6. Il diritto di disdetta per violazione dell’obbligo d’informa- zione da parte di GMA SA prima della sottoscrizione del contratto cessa quattro settimane dopo che la persona contraente è venuta a conoscenza della violazione e delle informazioni, al più tardi tuttavia due anni dopo la viola- zione. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene a GMA SA.
7. In caso di riduzione del rischio ai sensi dell’articolo 28a LCA, la persona contraente può, con preavviso di un mese, disdire il contratto o chiedere la riduzione tariffaria corrispondente. Se GMA SA rifiuta di ridurre il premio o se la persona contraente non è d’accordo con la riduzio- ne tariffaria proposta, quest’ultima può disdire il contratto con preavviso di un mese dalla comunicazione da parte di GMA SA.
8. La persona contraente o l’assicuratore può disdire il con- tratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell’articolo 35b LCA.
9. Se il contratto d’assicurazione è disdetto o si estingue pri- ma della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino alla fine del contratto.
10. La persona contraente deve notificare la sua disdetta conformemente all’articolo 41 delle presenti condizioni generali.
Art. 8 Fine del contratto d’assicurazione
Il contratto d’assicurazione si estingue:
a. al momento della disdetta del contratto d’assicurazione;
b. se GMA SA recede dal contratto in seguito al mancato pagamento dei premi conformemente all’articolo 21 ca- poverso 1 LCA;
c. in caso di trasferimento del domicilio all’estero, alla data di partenza notificata al comune o al cantone.
Art. 9 Scopo dell’assicurazione / coperture a scelta
1. Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto, l’assicu- ratore risarcisce, in seguito a un sinistro assicurato, i dan- ni risultanti dalla distruzione, dal deterioramento o dalla scomparsa di cose appartenenti all’inventario dell’econo- mia domestica nel luogo del rischio assicurato.
2. L’assicurazione può essere sottoscritta per l’inventario dell’economia domestica del domicilio principale o per l’inventario dell’economia domestica di una residenza se- condaria.
3. L’assicurazione d’economia domestica prevede due livelli di copertura (modulo di base):
– Livello basic;
– Livello plus.
4. Il Livello basic può essere completato con l’opzione
«Furto semplice fuori dal luogo del rischio».
5. Il Livello plus può essere completato con le opzioni «Furto semplice fuori dal luogo del rischio», «Rottura vetri dello stabile» e «Terremoto».
6. La polizza d’assicurazione menziona l’estensione della copertura, le franchigie e le somme d’assicurazione scelte per le quali è accordata una protezione assicurativa.
Art. 9a Tipo d’assicurazione
1. La copertura d’assicurazione rientra nella categoria di as- sicurazioni di danni.
2. Le coperture d’assicurazione che rientrano nella catego- ria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assi- curate.
Art. 10 Cose assicurate
1. Cose assicurate
a. I beni mobili che servono all’uso privato di proprietà della persona contraente o delle persone che vivono nella stessa economia domestica con lui.
b. Le cose in leasing, affittate o affidate.
c. Gli animali domestici.
d. Le costruzioni mobiliari.
2. Cose non assicurate
– I beni che si trovano in permanenza (vale a dire per più di dodici mesi) fuori dal luogo del rischio.
– Gli attrezzi professionali di proprietà del datore di la- voro.
– I veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, le roulotte, le case mobili, compresi i loro accessori.
– I veicoli nautici e i loro accessori per i quali è prescrit- ta un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non vengono riportati regolarmente al luo- go del rischio dopo l’uso; gli aeromobili che devono es-sere iscritti nella Matricola svizzera degli aeromo- bili.
– Gli oggetti assunti da un’assicurazione specifica.
Art. 11 Franchigia
1. 1. Per il modulo di base, la persona contraente ha la pos- sibilità di scegliere le varianti seguenti:
– senza franchigia;
– franchigia di Fr. 200.–;
– franchigia di Fr. 500.–; per evento.
2. Conformemente alla legislazione, in caso di sinistro con-seguente a danni della natura la persona avente di- ritto assume la franchigia indicata nella polizza per la co- pertura secondo l’articolo 15 capoverso 2 delle CGA.
3. L’importo della franchigia è detratto dall’indennità, con riserva di altre disposizioni contrattuali.
Art. 12 Luogo del rischio
1. Principio
La copertura assicurativa è valida nel luogo del rischio de- signato nella polizza. Per le cose assicurate che si trovano temporaneamente (al massimo per dodici mesi) fuori dal
luogo del rischio, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 delle CGA.
2. Trasloco
L’assicurazione è valida per la durata del trasloco e al nuovo domicilio in Svizzera. I cambiamenti di domicilio vanno comunicati a GMA SA entro trenta giorni. GMA SA ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione.
3. Trasferimento del domicilio all’estero
In deroga all’articolo 2 capoverso 2 delle CGA, se la per- sona contraente trasferisce il proprio domicilio all’estero, l’assicurazione si estingue dalla data di partenza notifica- ta al comune o al cantone.
Art. 13 Somme d’assicurazione
1. Principio
Le somme d’assicurazione convenute nella polizza ser- vono da base per il calcolo del premio. Queste somme costituiscono il limite dell’indennità per sinistro.
2. Valore totale
La somma d’assicurazione deve corrispondere all’impor- to necessario per l’acquisto dei beni assicurati al loro va- lore a nuovo.
3. Primo rischio
In caso di assicurazione al primo rischio, la somma d’as- sicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell’indennità.
Art. 14 Xxxxxx e danni assicurati
1. L’inventario dell’economia domestica è assicurato contro i danni causati da:
– incendio e eventi naturali;
– furto;
– acqua.
2. Per il Livello plus, la copertura include anche le prestazio- ni della «copertura estesa» ai sensi dell’articolo 23 delle CGA.
3. In caso di obbligo assicurativo per i rischi incendio e dan- ni della natura presso un Istituto cantonale d’assicurazio- ne, le coperture descritte nell’articolo 15 delle CGA non sono assicurate.
Art. 15 Incendio e danni della natura
L’assicuratore risarcisce i danni descritti di seguito fino a con- correnza della somma d’assicurazione convenuta per evento.
1. Incendio
Sono assicurati i danni dovuti:
a. agli incendi;
b. al fumo (azione repentina e accidentale);
c. ai fulmini;
d. alle esplosioni e alle implosioni;
e. alla caduta di aeromobili, di meteoriti, di veicoli spa- ziali o di parti che se ne staccano.
Non sono tuttavia assicurati:
– i danni causati a oggetti esposti all’azione normale o graduale del fumo;
– le bruciacchiature (con riserva di un’eventuale coper- tura secondo l’articolo 23 capoverso 4 delle CGA).
2. Danni della natura
1. Danni della natura assicurati
L’assicuratore si assume anche i danni dovuti agli eventi naturali seguenti:
a. piene;
b. inondazioni;
c. tempeste (vento di almeno 75 km/h che sradica alberi o scoperchia i tetti delle case nelle vicinan- ze delle cose assicurate);
x. xxxxxxxx;
x. xxxxxxxx;
f. pressione della neve;
g. frane;
h. cadute di massi;
i. scoscendimenti.
2. Danni della natura esclusi
Non è concessa alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:
– cedimenti del terreno;
– cattivo stato di un terreno da edificare;
– costruzione difettosa;
– manutenzione difettosa dello stabile;
– omissione di misure di prevenzione o di protezio- ne;
– movimenti del terreno dovuti a lavori;
– scivolamento della neve dai tetti;
– acque sotterranee;
– crescita e straripamento di corsi d’acqua o di fal- de che, secondo esperienze precedenti, si ripeto- no.
A prescindere dalla causa, sono parimenti esclusi i danni:
– dovuti all’acqua di laghi artificiali o di altre installa- zioni idriche;
– dovuti al rigurgito delle acque delle canalizzazioni;
– causati da scosse dovute al crollo di cavità artifi- ciali;
– ai battelli in acqua durante tempeste.
3. Franchigia
Conformemente alla legislazione, la persona avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza. L’importo della franchigia è detratto dall’indennità.
4. Limitazione della garanzia
– Se le indennità che tutti gli istituti d’assicurazio- ne abilitati a operare in Svizzera devono versare a una sola persona contraente per un evento assi- curato superano 25 milioni di franchi, esse saran- no ridotte a questo importo.
– Se le indennità che tutti gli istituti
– Se le indennità che tutti gli istituti d’assicurazio- ne abilitati a operare in Svizzera devono versare per un evento assicurato superano un miliardo di franchi, le indennità di pertinenza delle varie persone aventi diritto saranno ridotte in modo che non superino questo importo.
– Le indennità per i danni al mobilio e agli stabili non sono addizionate.
– Sono considerati danni causati da un solo evento i danni dovuti alla stessa causa di ordine atmosfe- rico o tettonico, anche se avvengono in momenti e luoghi diversi.
Art. 16 Furto con scasso, rapina
In caso di furto con scasso o di rapina, l’assicuratore risarci- sce i danni causati all’inventario dell’economia domestica e provati da tracce, testimoni o in altro modo probatorio, fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta per evento.
1. Scasso
Furto o tentativo di furto perpetrato da persone che si in- troducono per effrazione:
– in uno stabile;
– in uno dei suoi locali; solo il contenuto di questi locali è assicurato;
– o vi scassinano un mobile o un veicolo; solo il contenu- to di questo mobile o di questo veicolo è assicurato.
2. Rapina
Furto commesso con atti o minacce di violenza contro la persona contraente, le persone viventi nella sua stessa economia domestica o che lavorano nella sua economia domestica, come pure il furto perpetrato in stato di in-ca- pacità di difesa delle persone assicurate in seguito a in- fortunio, svenimento o decesso.
I furti commessi impiegando chiavi regolari o codici sono assimilati alla rapina se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.
Al contrario, i furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice e sono dunque esclusi (con riserva di un’eventuale copertura secondo l’articolo 17 o 24 capoverso 1 delle CGA).
3. Gioielli
1. L’indennità è limitata al 20% della somma d’assicu- razione, ma al massimo a Fr. 30’000.– quando i gio- ielli non sono conservati in una cassaforte di almeno 100 kg o in una cassaforte murata.
2. La limitazione della somma viene a cadere se la cas- saforte o la cassaforte murata è chiusa a chiave e le persone responsabili delle chiavi le portano con sé o le hanno chiuse in una cassaforte o una cassaforte murata di qualità uguale. Le stesse disposizioni sono applicabili per la chiave di quest’ultima cassaforte. Queste regole sono applicabili per analogia alla con- servazione del codice per le chiusure a combinazione.
3. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a Fr. 5000.– al pezzo sono considerati gioielli.
4. Danneggiamenti dello stabile
L’assicurazione risarcisce i danni causati allo stabile in occasione di un furto con scasso o di un tentativo pro- vato di furto con scasso al luogo del rischio. Il danno è indennizzato solo nella misura in cui il proprietario dello stabile non possa rivendicare un’indennità o una ripara- zione integrale del danno presso un altro assicuratore.
5. Esclusioni
Oltre alle esclusioni generali menzionate nell’articolo 25 delle CGA, non è concessa alcuna copertura assicurativa per:
– il vandalismo, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici (con riserva di un’eventuale coper- tura secondo l’articolo 23 cpv. 2 delle CGA);
– l’utilizzo illegale di carte di credito e di debito;
– il furto in veicoli che si trovano all’esterno di uno sta- bile (con riserva di un’eventuale copertura secondo l’articolo 17 o 24 capoverso 1 delle CGA);
– i danni causati da persone che vivono nella stessa economia domestica con la persona contraente, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l’occasione di ac- cedere al luogo del rischio;
– i danni conseguenti all’incendio e agli eventi naturali.
Art. 17 Furto semplice al luogo del rischio
L’assicuratore risarcisce il furto che non costituisce né uno scasso né una rapina fino a concorrenza della somma d’assi- curazione convenuta per evento.
I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considera- ti furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano nel luogo del rischio.
1. Residenza secondaria
Se il luogo del rischio designato nella polizza è una resi- denza secondaria, la copertura «furto semplice» è accor- data soltanto se il luogo del rischio è abitato.
2. Gioielli
1. L’indennità è limitata al 20% della somma d’assicura- zione, ma al massimo a Fr. 30’000.–.
2. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a Fr. 5000.– al pezzo sono considerati gioielli.
3. Esclusioni
Oltre alle esclusioni generali menzionate nell’articolo 25 delle CGA, non sono inclusi in questa copertura:
– la perdita o l’abbandono di oggetti per distrazione;
– i valori pecuniari;
– il vandalismo, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici;
– il furto semplice fuori dal luogo del rischio (con riserva di un’eventuale copertura secondo l’articolo 24 ca- po-verso 1 CGA);
– l’utilizzo illegale di carte di credito e di debito;
– i danni causati da persone che vivono nella stessa economia domestica con la persona contraente, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l’occasione di ac- cedere al luogo del rischio;
– i danni conseguenti all’incendio e agli eventi naturali.
Art. 18 Danni delle acque
1. L’assicuratore risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta per evento.
x. Xxxxxxxx e diversi
La fuoriuscita di acqua e altri liquidi da condotte, in- stallazioni e apparecchi a esse collegati, da acquari, fontane ornamentali e materassi ad acqua, qualunque sia la causa della fuoriuscita.
b. Gelo
Le spese risultanti dal disgelo e dalla riparazione delle installazioni d’acqua e degli apparecchi che vi sono col- legati – danneggiati dal gelo – installati all’interno dello stabile dalle persone assicurate in quanto locatari.
c. Pioggia e neve
Le infiltrazioni dell’acqua piovana, dovute allo sciogli- mento della neve o del ghiaccio se l’acqua è penetra-
ta nello stabile attraverso il tetto (cupole comprese), dalle grondaie, dai tubi di scarico esterni o da balconi e terrazze.
Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni in seguito a infiltrazioni d’acqua:
– da soglie e telai difettosi di porte, portefinestre e fi- nestre, nonché da acqua penetrata da porte, abbaini, portefinestre aperte;
– da aperture praticate sul tetto durante i lavori di tra- sformazione o altri lavori.
d. Rigurgito
Il rigurgito di acqua all’interno dello stabile.
e. Falda freatica
L’acqua proveniente da falde freatiche all’interno del- lo stabile.
f. Riscaldamento
La fuoriuscita di acqua o altri liquidi provenienti da in- stallazioni di riscaldamento.
2. Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni conse- guenti all’incendio e agli eventi naturali.
Art. 19 Spese risultanti da un danno assicurato
L’assicuratore risarcisce le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito:
– fino a concorrenza del 5% della somma d’assicurazione per il Livello basic;
– fino a concorrenza del 20% della somma d’assicurazione per il Livello plus.
La somma d’assicurazione è intesa per caso di sinistro.
a. Spese di sgombero
Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l’eliminazione nel luogo appropria- to più vicino.
b. Spese di ricostituzione
– Le spese di ricostituzione di documenti, quali i passa- porti, o di creazione di un duplicato;
– le spese di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito.
c. Spese per il cambiamento delle serrature
Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affit- tate a uso privato.
d. Spese per riparazioni provvisorie
Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e ser- rature provvisorie.
e. Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari
Le spese risultanti dall’impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate.
f. Spese funerarie
Le spese funerarie in relazione con un sinistro assicurato saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all’inter- vento di un eventuale assicuratore sociale.
g. Spese di sostegno psicologico
Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato in relazione con un sinistro assicurato. Questa copertura è complementa- re all’intervento di un eventuale assicuratore sociale. Le
franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.
h. Perdita di reddito di subaffitto
Le perdite di reddito provocate dall’impossibilità di occu- pare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate.
i. Xxxxxxxx professionali
Gli attrezzi professionali appartenenti alla persona con- traente o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio.
j. Effetti personali degli ospiti
Gli effetti personali degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. I valori pecuniari sono coperti dalla copertura
«Valori pecuniari» ai sensi dell’articolo 21 delle CGA.
Art. 20 Prestazioni fuori dal luogo del rischio
1. Quando le cose assicurate si trovano temporaneamen- te (al massimo dodici mesi) fuori dal luogo del rischio, in Svizzera o all’estero, l’assicuratore risarcisce i danni:
– fino a concorrenza del 5% della somma d’assicura- zione per il Livello basic;
– fino a concorrenza del 20% della somma d’assicura- zione per il Livello plus.
La somma d’assicurazione si intende per caso di sinistro.
2. Per i valori pecuniari, si applicano le disposizioni dell’arti- colo 21 capoverso 3 delle CGA.
Art. 21 Valori pecuniari
1. Principio
L’assicurazione rimborsa i valori pecuniari dello stipulan- te, delle persone viventi in comunione domestica con lui e degli ospiti nell’ambito di un evento assicurato:
– fino a concorrenza di Fr. 1000.– per caso per il Livello basic;
– fino a concorrenza di Fr. 5000.– per caso per il Livello plus.
2. Definizione
Denaro, carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e meda- glie, metalli preziosi grezzi, pietre preziose e perle non incastonate, carte di cliente e carte di credito, tessere te- lefoniche, carte prepagate per cellulari, titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), vignette autostradali, biglietti d’ae- reo e voucher (buoni che possono essere scambiati con biglietti d’aereo, prenotazioni in un albergo o altre presta- zioni già pagate; i buoni regalo sono considerati come voucher), assegni, pezze giustificative di carte di credito compilate validamente e firmate da persone autorizzate.
3. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati i valori pecuniari degli ospiti che si trovano fuori dal luogo del rischio.
Art. 22 Home Assistance
Nell’ambito del programma «Vaudoise Assistance», l’assi- curatore fornisce alla persona contraente e alle persone che vivono nella sua stessa economia domestica le prestazioni seguenti in collaborazione con un partner (qui di seguito «for- nitore di assistenza»).
1. Regole da osservare in caso di richiesta di assistenza
Per consentire al fornitore di assistenza di intervenire 24 ore su 24, occorre:
– notificare il caso telefonicamente immediatamente al numero 0800 808 222;
– ottenere l’accordo preventivo del fornitore di assisten- za prima di prendere qualsiasi iniziativa o di assumere qualsiasi spesa;
– conformarsi alle soluzioni preconizzate dal fornitore di assistenza;
– fornire a GMA SA tutte le pezze giustificative originali delle spese di cui si chiede il rimborso.
2. Validità territoriale
Le prestazioni d’assistenza sono erogate in Svizzera, nel luogo del rischio assicurato, ai sensi dell’articolo 12 ca- po-verso 1 delle CGA.
3. Eventi assicurati
1. La copertura si applica se la persona assicurata si tro- va in una situazione di necessità:
a. in seguito a un incendio (compresi i danni dovuti all’a- zione repentina e accidentale del fumo, escluso l’ef- fetto progressivo di quest’ultimo, i fulmini, le esplo- sioni, le implosioni, i danni della natura e la caduta di aeromobili), a danni delle acque, a un furto o a un tentativo di furto con scasso, a un atto di vandalismo conseguente a un furto con scasso, alla rottura di vetri al domicilio assicurato nell’ambito del contratto d’assicurazione;
b. in caso di furto o di perdita delle chiavi del luogo del rischio assicurato;
c. in caso di guasto al riscaldamento o all’impianto-elet- trico, se la persona assicurata è proprietaria dello sta- bile o proprietaria per piano. Il fornitore di assistenza interviene anche se la persona assicurata è locatario, nella misura in cui il guasto si produca all’interno dei locali affittati. I guasti a elettrodomestici, TV, impianti hi-fi e video non sono coperti.
2. Sono considerate situazioni di necessità, le situazioni per cui è necessaria un’azione immediata per evitare un danno considerevole.
4. Prestazioni assicurate
1. Invio di fornitori di prestazioni
Il fornitore di assistenza cerca e invia il fornitore di prestazioni specializzato (idraulico, vetraio, elettri- ci-sta, addetto ai riscaldamenti, fabbro) in grado di intervenire il più rapidamente possibile per adottare misure conservative ed effettuare le riparazioni d’ur- genza necessarie.
2. Custodia
Se, in seguito a un evento assicurato ai sensi dell’ar- ticolo 22 capoverso 3 delle CGA, il domicilio deve es-sere sorvegliato per evitare il furto dei beni sul po- sto, la copertura si estende all’organizzazione e alla presa a carico della custodia dei locali.
5. Spese prese a carico
L’importo totale delle prestazioni garantite dall’assicura- tore è di Fr. 1000.– per evento e include:
a. le spese di trasferta del fornitore di prestazioni;
b. le riparazioni d’emergenza;
c. l’eventuale custodia del domicilio.
6. Informazione viaggi
Prima di partire in viaggio, il fornitore di assistenza for- nisce agli assicurati le informazioni sulle formalità d’en- trata nel paese di destinazione, i titoli doganali necessari (passaporti, visti ecc.), le vaccinazioni e le rappresentanze diplomatiche.
7. Esclusioni
1. Il fornitore di assistenza non può in nessun caso sosti- tuirsi agli enti di soccorso locali.
2. Non sono inoltre inclusi nella copertura Home Assi- stance:
– le spese assunte senza l’accordo del fornitore di assistenza e/o non espressamente previste dalle presenti condizioni generali;
– le spese non giustificate da documenti originali;
– le conseguenze di atti intenzionali o dolosi da par- te della persona assicurata o di tentativi di suici- dio;
– i sinistri ripetitivi causati dal mancato ripristino del domicilio dopo un primo intervento del fornitore di assistenza;
– le spese di ristorante (pasti e bibite) e telefoniche.
8. Circostante eccezionali
1. Uno sciopero non costituisce una ragione per attivare i servizi «del fornitore di assistenza» e non dà diritto a all’assunzione di eventuali costi.
2. Il fornitore di assistenza, l’assicuratore o GMA SA non possono essere ritenuti responsabili di lacune nell’e- secuzione di prestazioni in seguito a eventi come:
– conflitto civile o guerra;
– instabilità politiche note, sommosse, atti di terro- rismo, movimenti popolari, rappresaglie;
– restrizione alla libera circolazione delle persone e dei beni, nominativa o generale;
– eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, scoscendi- menti, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, piene;
– disintegrazione dell’atomo;
– altri casi di forza maggiore, ritardi nell’esecuzione risultanti dalle stesse cause.
9. Surrogazione
Il fornitore di assistenza è surrogato, a concorrenza delle indennità pagate e dei servizi da lui forniti, nei diritti e nelle azioni della persona assicurata contro qualsiasi persona responsabile.
10.Doppia assicurazione
Se per la stessa causa una persona assicurata ha già chiesto prestazioni derivanti da un altro contratto d’assi- stenza, le prestazioni sono accordate a titolo sussidiario per la parte delle prestazioni che eccede quelle del forni- tore di assistenza al quale si è fatto ricorso per primo.
Art. 23 Prestazioni allargate (Livello plus)
Copertura estesa
Optando per il Livello plus, la copertura assicurativa si esten- de alle prestazioni seguenti.
1. Rottura dei vetri del mobilio
1. Principio
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento i danni causati dalla rottura di:
a. vetri del mobilio, compresi il plexiglas e altri mate- riali simili;
b. pannelli di tavoli in pietra naturale o artificiale e
piani di cottura in vetroceramica appartenenti alle cose assicurate;
x. xxxxx e specchi amovibili;
d. vetri dei pannelli solari mobili.
2. Pitture e diversi
A seguito di un sinistro rottura vetri, l’assicuratore as- sume anche le spese di ricostituzione di pitture, iscri- zioni, decorazioni e incisioni.
3. Esclusioni
Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni:
– ai vetri dello stabile, alle installazioni sanitarie e alle insegne luminose (con riserva di un’eventuale copertura secondo l’articolo 24 capoverso 2 delle CGA);
– causati da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla tin- teggiatura e quelli causati all’argentatura;
– dovuti all’applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i vetri assicurati;
– conseguenti all’impiego di apparecchi che produ- cono calore;
– ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon;
– agli schermi di ogni materiale elettronico;
– a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie;
– conseguenti all’incendio e agli eventi naturali.
2. Vandalismo
1. Rischi assicurati
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento l’inventario dell’economia do-me- stica in caso di danno risultante direttamente da:
a. vandalismo o atti dolosi;
b. tumulti;
c. un conflitto di lavoro;
d. un attentato terroristico;
e. una collisione;
x. xxxxx di faine.
2. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati i danni causati in seguito ad atti dolosi da parte della persona contraente, delle persone che vivono nella sua stessa economia dome- stica, dei suoi dipendenti, nella misura in cui le funzio- ni a essi assegnate abbiano dato loro l’occasione di accedere al luogo del rischio, e degli ospiti.
3. Particolarità per il rischio «Collisione»
Sono assicurati i danni provocati accidentalmente in seguito a una collisione con:
– veicoli terrestri, gru o altri dispositivi di solleva- mento, come pure il loro carico;
– parti di stabili vicini;
– alberi o rami che se ne staccano e piloni. Questa copertura è concessa a titolo complementare, os- sia dopo l’intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.
Non sono tuttavia assicurati i danni dovuti a eventi
naturali.
4. Particolarità per il rischio «Morsi di faine»
La copertura è concessa anche per i morsi di roditori come topi x xxxxx non posseduti a titolo privato.
5. Obblighi specifici
In caso di sinistro, la persona contraente o le perso-ne che vivono nella sua stessa economia domestica si impegnano a promuovere la procedura necessaria presso le autorità competenti per ottenere l’indenniz- zo dei danni. L’indennità ottenuta da un altro assicu- ratore o da terzi dovrà essere restituita all’assicuratore nella misura in cui questo versamento copra tutte o parte delle indennità che l’assicuratore ha pagato per lo stesso evento.
3. Prodotti surgelati
1. Principio
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento i danni alle derrate destinate all’uso privato provocati dallo scongelamento dovuto a un guasto imprevisto di un’installazione di conge- lamento.
2. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati i danni dovuti all’incen- dio, alla natura, al furto e all’acqua.
4. Bruciacchiature
1. Principio
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento i danni dovuti a bruciacchiature alle cose assicurate.
2. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati i danni a oggetti esposti volontariamente al fuoco o al calore.
5. Danni causati dall’energia elettrica
1. Principio
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento i danni provocati dall’energia elettrica, come sovratensione, riscaldamento causato da un sovraccarico e corto circuito.
2. Cose assicurate
La copertura si estende:
a. a macchine, apparecchi, cavi e installazioni elettriche appartenenti all’economia domestica;
b. all’elettrocuzione di animali domestici.
3. Danni assicurati
Le spese di riparazione sono tuttavia limitate al valore a nuovo dell’apparecchio o dell’installazione danneg- giata.
4. Oggetto in garanzia
Durante il periodo di garanzia, la copertura è conces- sa solo se la persona contraente non può far valere pretese nei confronti del fornitore/venditore.
5. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati:
– le linee e le condotte elettriche appartenenti allo stabile;
– i danni causati dai fulmini.
6. Casco
1. Principio
L’assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2’000.– per evento i danni alle cose assicurate nel e fuori dal luogo del rischio.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i deterioramenti o le distruzioni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all’azione di una forza esterna.
3. Indennizzo
– Per gli oggetti fino a 36 mesi di vita, l’assicuratore indennizza il valore a nuovo;
– a partire dal 37° mese, l’indennizzo è calcolato al valore attuale (ossia il valore a nuovo con dedu- zione di un ammortamento).
4. Esclusioni
Non sono tuttavia assicurati:
– i danni causati dalle proprietà naturali della merce, dall’usura naturale, da un imballaggio difettoso o da insetti nocivi;
– i danni dovuti ad appropriazione indebita;
– gli oggetti dimenticati;
– i gioielli, gli orologi, gli oggetti d’arte e le pellicce;
– i danni alle biciclette elettriche;
– i danni agli animali;
– i danni alle derrate alimentari;
– i valori pecuniari;
– i danni per i quali il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzio- ne;
– i danni dovuti a difetti che erano o dovevano es- sere conosciuti dallo stipulante o dalle persone viventi in comunione domestica con lui;
– le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale.
5. Sussidiarietà
Questa copertura interviene a titolo sussidiario alle prestazioni di un’altra assicurazione.
6. Spese
Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d’assicurazione convenuta.
Art. 24 Estensioni opzionali della copertura
Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurate una o più coperture definite nell’articolo 24 capoversi 1-3 delle CGA.
1. Furto semplice fuori dal luogo del rischio
1. Principio
In deroga parziale all’articolo 17 delle CGA, l’assicu- ratore risarcisce il furto semplice fuori dal luogo del rischio fino a concorrenza della somma d’assicurazio- ne convenuta per evento.
2. Definizione
Il furto semplice è un furto che non costituisce né uno scasso né una rapina. I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano fuori dal luogo del rischio.
3. Esclusioni
– La perdita o l’abbandono di oggetti per distrazio- ne non sono considerati furto semplice;
– i valori pecuniari e l’appropriazione indebita;
– l’abuso di carte di credito e di debito;
– per il «Livello basic», è escluso anche il furto di biciclette fuori dal luogo del rischio.
2. Rottura dei vetri dello stabile
1. Principio
L’assicuratore rimborsa fino a concorrenza della som- ma d’assicurazione convenuta per evento i danni cau- sati dalla rottura di:
x. xxxxx e cupole di stabili, compresi quelli in plexi- glas o in altri materiali simili;
b. pannelli solari fissati allo stabile;
c. pannelli di tavoli e piani di lavoro di cucina in pie- tra naturale o artificiale e piani di cottura in vetro- ceramica fissi allo stabile;
d. vetri di serre e di ripari per piscine;
e. specchi stradali appartenenti alla persona contra- ente che servono lo stabile assicurato;
f. insegne e lanterne pubblicitarie;
x. xxxxxx e lavandini con relativo ripiano, vasi di gabi- netti, bidè, vasche della doccia, vasche da bagno, compresi gli accessori e le armature necessari (esclusi i danni allo smalto).
2. Pitture e diversi
A seguito di un sinistro rottura dei vetri, l’assicurato- re assume anche le spese di ricostituzione di pitture, iscrizioni, decorazioni e incisioni.
3. Spese
Le spese seguenti sono comprese nella copertura:
– le spese di sgombero (ossia le spese per lo sgom- bero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l’eliminazione nel luogo appropriato più vicino);
– le spese per le riparazioni provvisorie (ossia le spese per il montaggio di vetri di fortuna).
4. Esclusioni
Oltre alle esclusioni generali menzionate nell’articolo 25 delle CGA, non è accordata alcuna copertura as- si-curativa per i danni:
– risultanti da lavori ai vetri o alle loro intelaiature;
– causati da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla tin- teggiatura e quelli causati all’argentatura;
– dovuti all’applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i vetri assicurati;
– conseguenti all’impiego di apparecchi che produ- cono calore;
– risultanti dall’usura di lavabi, lavandini, vasi di ga- binetti, vasche da bagno, vasche della doccia e bidè;
– all’equipaggiamento elettrico e meccanico di ga- binetti automatici (motori, cavi ecc.);
– ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon;
– conseguenti all’incendio e agli eventi naturali.
3. Terremoti / eruzioni vulcaniche
In deroga all’articolo 25 delle CGA, sono assicurati fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta per evento la distruzione, il deterioramento o la scomparsa causati da terremoti o eruzioni vulcaniche.
1. Definizione – terremoto
Sono reputati terremoti le scosse provocate da proces- si tettonici subiti dagli strati geologici nella crosta terre- stre e dalla superficie della terra. Le scosse dovute alla costruzione o alla perforazione di gallerie sotterranee non sono considerate terremoti. In caso di dubbio, fa stato il parere del servizio sismico svizzero.
2. Definizione – eruzioni vulcaniche
Sono reputate eruzioni vulcaniche i fenomeni come le colate di lava, la pioggia di ceneri o le nubi di gas formate dall’emissione violenta o no di magma.
3. Definizione dell’evento
Tutti i terremoti e/o le eruzioni vulcaniche che si veri- ficano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha provocato danni costituiscono un solo sinistro. Sono coperti tutti i sinistri il cui inizio cade nel periodo contrattuale.
4. Esclusioni
Non sono assicurati i danni causati dalle acque di ba- cini artificiali.
5. Disdetta
In deroga parziale all’articolo 7 CGA, questa copertu- ra dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche può essere disdetta dalle due parti per la fine di un periodo d’as- sicurazione con un preavviso di un mese.
Art. 25 Esclusioni generali
1. Sono escluse le cose e le spese seguenti:
– le cose e le spese che sono o devono essere assicu- rate presso un Istituto cantonale d’assicurazione;
– le spese causate dall’intervento di corpi ufficiali di pompieri, di polizia o di altri organi obbligati a prestare soccorso;
– le cose per le quali è stata stipulata un’assicurazione speciale.
2. Sono altresì esclusi, a meno che la persona contraente non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi, i danni:
– verificatisi durante eventi bellici, violazioni della neu- tralità, rivoluzioni e ribellioni;
– causati direttamente o indirettamente dall’irradiamen- to nucleare o ionizzante, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva;
– dovuti all’acqua dei laghi artificiali, a prescindere dalla loro causa;
– verificatisi in occasione di atti di vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici e collisioni (con riserva di un’eventuale copertura per il Livello plus se- condo l’articolo 23 capoverso 2 delle CGA);
– dovuti a terremoti (scosse provocate da processi tet- tonici nella crosta terrestre), con riserva di un’even- tuale copertura secondo l’articolo 24 capoverso 4 delle CGA;
– dovuti a eruzioni vulcaniche (con riserva di un’even- tuale copertura secondo l’articolo 24 capoverso 4 delle CGA).
Art. 26 Pagamento dei premi
1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo.
2. Essi possono pure essere pagati a rate semestrali, trime- strali o mensili. In questo caso, l’importo annuo dei premi è scaglionato e differito.
3. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese in cui inizia o finisce l’adesione.
Art. 27 Diffida, messa in mora ed esecuzione
1. Se il premio non viene pagato alla scadenza convenuta, il debitore sarà diffidato per iscritto e a sue spese a ef- fettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida, che menzionerà le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, l’obbligo di pre- stazione cessa una volta scaduto il termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazio- ni per sinistri in relazione con eventi verificatisi durante la sospensione dell’obbligo di prestazione, anche se il pre- mio nel frattempo viene pagato.
3. Se avvia una procedura di esecuzione nei confronti dello stipulante, il GMA SA può esigere che egli paghi le spese amministrative.
Art. 28 Modifica della tariffa dei premi
1. Il GMA SA può adattare la tariffa dei premi e le franchigie per il periodo d’assicurazione successivo.
2. Il GMA SA deve notificare allo stipulante le nuove disposi- zioni del contratto, al più tardi trenta giorni prima della fine del periodo d’assicurazione. In questo caso, lo stipulante ha il diritto di disdire il suo contratto per la fine del periodo d’assicurazione in corso entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della polizza o della comunicazione del- la modifica. La disdetta deve pervenire al GMA SA entro trenta giorni, al più tardi tuttavia l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
3. Se lo stipulante non disdice il contratto, le modifiche dei premi sono considerate accettate.
4. Se l’autorità federale o un’autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decre- ta un cambiamento di premio, il GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.
Art. 29 Adeguamento delle condizioni d’assicurazione
1. Il GMA SA ha il diritto di adeguare le condizioni d’assicu- razione.
2. Le nuove condizioni si applicano se vengono adeguate nel corso della validità dell’assicurazione.
3. Il GMA SA comunica per iscritto questi adeguamenti agli stipulanti. Gli stipulanti non disposti ad accettare questi adeguamenti possono disdire il contratto per la data dell’a- deguamento. Se il GMA SA non riceve alcuna disdetta en- tro trenta giorni dalla comunicazione dell’adeguamento, le nuove condizioni sono considerate accettate.
4. Se l’autorità federale o un’autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decre- ta un cambiamento di franchigia, dei limiti dell’indennità o della copertura, il GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.
Art. 30 Notifica di un sinistro
1. La persona contraente deve notificare a GMA SA imme- diatamente dopo che si è verificato o che è stato con- statato, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedi-bili possono concernere l’assicurazione.
In caso di necessità
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA Prestazioni Patrimonio
Xxx xxx Xxxxxx 0 – Casella postale – 1919 Martigny N° telefono 0000 000 000 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
2. GMA SA, dopo le verifiche preliminari, trasmette il caso all’assicuratore che, da quel momento, è in contatto diret- to con la persona assicurata.
3. L’assicuratore effettua la verifica finale della copertura e, se essa è accordata, assume la gestione del caso.
Art. 31 Obblighi in caso di sinistro
1. La persona contraente o la persona avente diritto deve giustificare le pretese e fare tutto il possibile per conser- vare e preservare le cose assicurate e per contenere il danno.
2. In caso di furto, di tentato furto, di atti dolosi o di disordi- ni civili, la persona contraente o la persona avente diritto deve informare la polizia e non modificare o cancellare le tracce senza il suo accordo.
3. La persona contraente o la persona avente diritto deve collaborare con l’assicuratore nell’indagine sui fatti e nell’accertamento della prova del danno.
4. Salvo in caso di necessità, la persona contraente o la persona avente diritto non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l’accordo dell’assicuratore.
5. La persona contraente o la persona avente diritto è te- nuta a fornire all’assicuratore qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all’attenzione dell’assicuratore, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire all’assicuratore le relative informazioni e la documenta- zione corrispondente. L’assicuratore ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.
Art. 32 Violazione degli obblighi in caso di sinistro
1. Le persone assicurate si assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell’obbligo di notifica.
2. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, l’assicuratore è liberato da ogni obbligo nei suoi confronti.
Art. 33 Gestione dei casi di sinistro
L’assicuratore interviene in caso di sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino l’eventuale franchigia convenuta.
Art. 34 Valutazione del danno
1. La persona avente diritto deve provare l’entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell’e- sistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
2. La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, me- diante un perito comune oppure mediante procedura di valutazione. Ognuna delle parti può esigerne l’applicazio- ne.
3. Nell’assicurazione per conto altrui, l’assicuratore si riser- va il diritto di valutare il danno esclusivamente con la per- sona contraente.
4. L’assicuratore non è obbligato ad assumere cose salvate o danneggiate.
5. L’assicuratore si riserva il diritto di fornire una prestazione in natura.
Art. 35 Procedura peritale
1. Ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno.
2. Se i periti sono d’accordo, la loro constatazione vincola lo la persona contraente e l’assicuratore. Se le conclusioni differiscono, l’arbitro decide in merito ai punti contestati, nei limiti dei due rapporti dei periti.
3. Ciascuna parte si assume le spese del proprio perito.
4. Le spese dell’arbitro sono suddivise a metà.
Art. 36 Indennità
L’assicuratore rimborsa il valore di sostituzione in funzione delle particolarità menzionate di seguito.
1. Valore di sostituzione
L’indennità è calcolata sulla base dell’importo necessa- rio per sostituire le cose danneggiate con oggetti nuovi al momento del sinistro (valore a nuovo), previa deduzione del valore dei resti.
2. Danni parziali
Per i danni parziali, l’assicuratore rimborsa le spese ef- fettive di riparazione, tuttavia al massimo il valore di un nuovo acquisto.
3. Valore affettivo
Un valore affettivo non è preso in considerazione.
4. Spese per ridurre il danno
Sono rimborsate anche le spese per ridurre il danno. Se tali spese e l’indennità superano la somma d’assicurazio- ne, il rimborso è concesso solo se si tratta di spese ordi- nate dall’assicuratore.
5. Oggetti ritrovati
La persona avente diritto deve rimborsare l’indennità che gli è stata versata per gli oggetti ritrovati (previa detrazio- ne di un importo da determinare per un eventuale perdita di valore) o mettere questi ultimi a disposizione dell’assi- curatore.
6. Pagamento
1. L’indennità è esigibile trenta giorni dopo che l’assi- curatore ha ricevuto le informazioni necessarie per la determinazione dell’importo del danno.
2. L’obbligo di effettuare il pagamento è differito fintanto che una colpa di una persona assicurata impedisce di stabilire o pagare l’indennità.
3. In particolare, l’indennità non è dovuta fintanto che:
– la persona assicurata è oggetto di un’inchiesta di polizia o di un’istruttoria penale in relazione al si- nistro e la procedura non è terminata;
– esistono dubbi sulla legittimità della persona avente diritto a ricevere il pagamento.
Art. 37 Sottoassicurazione
Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzio- ne (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella pro-porzione esistente tra la somma assicurata e il valore a nuovo.
1. Somme assicurate
L’indennità è limitata alla somma d’assicurazione se- con-do la polizza. Per le estensioni di copertura, le inden- nità sono pagate in aggiunta alla somma d’assicurazione degli oggetti coperti nella polizza. Nell’assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza del-la somma d’assicurazione convenuta, a prescindere da un’eventuale sottoassicurazione.
2. Applicazione
In funzione degli elementi contrattuali menzionati nella polizza, il calcolo della sottoassicurazione è effettuato come segue:
1. Somma d’assicurazione stabilita mediante l’aiuto alla determinazione del valore dell’inventario dell’econo- mia domestica o somma d’assicurazione secondo inventa-rio dettagliato risalente a meno di cinque anni prima. La persona contraente si impegna a fornire dati corrispondenti alla realtà. Non viene calcolata una sotto-assicurazione per i danni il cui importo è inferio- re a Fr. 20’000.–. La regola della sottoassicurazione si applica alla parte eccedente.
2. Somma d’assicurazione fornita dalla persona contra- ente senza inventario dettagliato: l’eventuale sottoas- sicurazione è calcolata dal primo franco.
Art. 38 Colpa grave
L’assicuratore rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave.
Art. 39 Obbligo di informare
1. Qualsiasi modifica (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono subito essere notificati a GMA SA. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Se la persona contraente trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori dalla Svizzera, deve avvisare GMA SA e trasmettergli un attestato di partenza emesso dal co- mune o dal cantone. Su tale base, l’assicuratore disdice il contratto d’assicurazione con effetto dalla data di parten- za indicata nell’attestato.
3. Se la persona contraente omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disidre il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al
cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona contraente.
4. Per l’accertamento dei fatti, la persona contraente deve collaborare alle investigazioni relative al contratto d’assi- curazione, in particolare per quanto concerne la reticen- za, le modifiche del rischio ecc.
Art. 40 Obbligo di diligenza
1. La persona contraente è tenuta a osservare l’obbligo di diligenza.
2. In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circo- stanze per proteggere le cose assicurate dai rischi coper- ti.
3. Se, in seguito a una colpa, sono stati violati gli obblighi di diligenza, le prescrizioni in materia di sicurezza o altri obblighi, l’indennità potrà essere ridotta nella misura in cui il verificarsi o l’estensione del danno ne siano stati in- fluenzati.
Art. 41 Comunicazioni
1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA o dell’assicuratore possono essere validamente effettuate per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o mezzi di comunicazio- ne messi a disposizione da GMA SA o dall’assicuratore), ad eccezione dei social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente in relazione alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di GMA SA.
3. Le comunicazioni della persona contraente in relazione al trattamento di un sinistro devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell’assicuratore.
4. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente effet- tua-te all’ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato dalla persona contraente a GMA SA.
5. Le comunicazioni dell’assicuratore sono validamente ef- fettuate all’ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato dalla persona contraente all’assicuratore.
6. L’assicuratore può altresì effettuare comunicazioni gene- riche alle persone contraenti tramite il giornale destinato agli assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all’assicuratore. In tal caso, l’assicuratore declina qualsiasi responsabilità relativamente alle comunicazioni pubblicate.
Art. 42 Prescrizione e decadenza
1. I crediti derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il fatto dal quale nasce l’obbligo.
2. Decadono le richieste d’indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un’azione giudiziaria nei cinque anni che seguono il sinistro.
Art. 43 Protezione dei dati
Dati personali e sensibili
Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sen- sibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mu- tuel Assicurazioni GMA SA,l’assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Con l’espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessa- te, che includono tra l’altro quelle relative alla gestione del contratto d’assicurazione. Con l’espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pub- bliche quando ciò è autorizzato.
Base giuridica
Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle perso- ne interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessa- te, rispettivamente l’esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mu- tuel e le persone interessate; l’interesse pubblico preponde- rante o l’interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.
Finalità
I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per va- lutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il moni- toraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit in- terno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l’ottimizzazione e l’economia dei costi assicurativi, l’esecuzione di operazio- ni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.
Sicurezza
Nell’ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi in- termediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassi- curatore) si impegnano a implementare tutte le misure neces- sarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l’accesso da parte di terzi non autorizzati.
Trasferimento dei dati
I dati vengono trattati in modo riservato e possono essere comunicati al fornitore di assistenza, all’assicuratore e a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all’estero. Tale comunicazio- ne avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è og- getto di un contratto di subappalto, outsourcing o collabo- razione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell’ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispetta- re la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il tratta- mento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l’intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest’ultimo non è responsabile del tratta- mento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condi- zioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.
Profilatura
Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le per- sone interessate possono essere oggetto di profilatura a sco- po di marketing, in modo che l’assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.
Durata di conservazione
I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d’assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli even- tuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l’inter- mediario assicurativo o i terzi.
Diritti di accesso e di rettifica
Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trat- tamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l’esecuzione del contratto, rivolgersi all’autorità di vigilanza competente.
Data Protection Officer
Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (ad- detto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel:
Art. 44 Luogo d’adempimento e foro
1. Salvo disposizioni particolari contrarie, gli obblighi risul- tanti dal contratto devono essere adempiuti sul territorio svizzero in franchi svizzeri.
2. In caso di contestazione, la persona contraente o la per- sona avente diritto può scegliere i tribunali del suo domi- cilio svizzero o quelli della sede del GMA SA.
3. In caso di controversia riguardo alle pretese derivanti dal- la presente assicurazione, il foro di un’eventuale azione legale contro l’assicuratore è quello del domicilio svizzero della persona assicurata o della sede dell’assicuratore.
Art. 45 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
La copertura non è concessa nella misura e fintanto che san- zioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all’erogazione delle prestazioni contrattuali.
Art. 46 Disposizioni legali
Per la presente assicurazione si applicano inoltre le prescri- zioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle dell’Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.