SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale, Responsabilità Civile Professionale
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
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Samples: Responsabilità Civile Professionale
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale davanti alla Corte dei Conti o al Giudice ordinario per colpa grave a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella nel Certificato e/o Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistroSinistro per colpa grave. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto nè le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenzae peritali dei procedimenti penali. Le circostanze di sinistro non comportano l’obbligo degli Assicuratori di farsi carico di spese legali e/o peritali alcune come precisato all’articolo 12 della presente polizza.
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SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale davanti alla Corte dei Conti o al Giudice ordinario per colpa grave a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella nel Certificato e/o Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistroSinistro per colpa grave. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto ne’ le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente e peritali dei procedimenti penali. Le circostanze di sinistro non comportano l’obbligo degli Assicuratori di farsi carico di spese legali e/o peritali alcune come precisato al recupero delle somme indicate in sentenzasuccessivo articolo 16 della presente polizza. .
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Samples: Insurance Agreement
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale davanti alla Corte dei Conti o al Giudice ordinario per colpa grave a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella nel Certificato e/o Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistroSinistro per colpa grave. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto ne’ le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente e peritali dei procedimenti penali. Le circostanze di sinistro non comportano l’obbligo degli Assicuratori di farsi carico di spese legali e/o peritali alcune come precisato al recupero delle somme indicate in sentenzasuccessivo articolo 16 della presente polizza.
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Samples: Polizza/Convenzione Della Responsabilità Del Dipendente Per Colpa Grave
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Se il sinistro comporta imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle le spese legali sostenute per assistere la difesa dell’Assicurato, purché questi venga prosciolto o assolto in fase istruttoria o con sentenza passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule e difendere l’Assicurato in caso i casi di sinistroestinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
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Samples: Responsabilità Civile Professionale
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Se il sinistro comporta imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle le spese legali sostenute per assistere la difesa dell’Assicurato, purché questi venga prosciolto o assolto in fase istruttoria o con sentenza passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule e difendere l’Assicurato in caso i casi di sinistroestinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
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Samples: Insurance Contract
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale davanti al Giudice ordinario per colpa grave a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella nel Certificato e/o Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistroSinistro per colpa grave. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto nè le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente e peritali dei procedimenti penali. Le circostanze di sinistro non comportano l’obbligo degli Assicuratori di farsi carico di spese legali e/o peritali alcune come precisato al recupero delle somme indicate in sentenzasuccessivo articolo 16 della presente polizza.
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Samples: Assicurazione Ramo Elementare