Bonus/Malus con franchigia Clausole campione

Bonus/Malus con franchigia. Il Contraente può scegliere la formula Bonus/Malus con Franchigia di 500 euro, beneficiando dell’agevolazione ta- riffaria prevista. Per effetto della Franchigia, in caso di Sinistro con respon- sabilità totale o parziale, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a rimborsare in solido alla Compagnia l’importo del risarcimento fino al limite della Franchigia. Fatte salve le regole previste dal Risarcimento Diretto, la Com- pagnia ha il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri per i quali l’importo del risarcimento rientri nei limiti della Franchigia. Se il rimborso avviene successi- vamente al rinnovo del Contratto, all’atto del primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la Compagnia asse- gnerà il Contratto alla classe di merito cui sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la Compagnia mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione di Rischio come se il sinistro non fosse avvenuto. Il rimborso della Franchigia a favore della Compagnia av- verrà tramite addebito sul conto corrente indicato dal Contraente. L’addebito viene effettuato a partire dal mese successivo alla liquidazione del sinistro, in dodici rate men- sili. Nel caso di chiusura anticipata del conto corrente la parte di Xxxxxxxxxx rimanente verrà addebitata in un’unica soluzione al momento dell’estinzione del conto. In caso di pagamento delle rate ancora in corso al mo- mento del rinnovo del Contratto e senza che vi siano state rate insolute, la Compagnia assegnerà al Contratto la classe di merito che avrebbe assegnato se il Sinistro non fosse avvenuto. Restano ferme le regole evolutive previste dall’Articolo 2.9 nel caso di Sinistro il cui risarcimento ec- ceda l’importo della Franchigia.
Bonus/Malus con franchigia. La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede, fermo quanto disposto alla condizione speciale F) Bonus Malus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx. 000/X). Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a XXXX l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
Bonus/Malus con franchigia. Questa formula tariffaria prevede in assenza di sinistri il miglioramento della classe di merito e ad ogni sinistro causato il peggioramento della classe di merito (secondo quanto previsto dalle tabelle evolutive della classe di merito CU sotto riportate) e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimbor- sare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
Bonus/Malus con franchigia. (valida esclusivamente per le autovetture se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
Bonus/Malus con franchigia. La presente Copertura assicurativa è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente, ed il pagamento di una franchigia fissa di valore assoluto dell’ammontare pattuito tra le Parti: si articola in 36 classi di Appartenenza (18 classi CU e 18 classi interne CARGEAS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono.
Bonus/Malus con franchigia. Valida per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Motocarri XXXXX conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Bonus/Malus con franchigia. 2.13 FORMULA 5.000 : Premio

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.