Common use of STABILIMENTI BALNEARI Clause in Contracts

STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente Contratto.

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STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 7878 ); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx Fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 8079); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 7069, 7877); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 8079); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 7271); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente Contratto.

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STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similarisi- milari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo arti- colo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo ar- ticolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante ta- voleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx Fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionaleregiona- le, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite sosti- tuite dal presente articolo del presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similarisi- milari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo arti- colo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo ar- ticolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante ta- voleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionaleregiona- le, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite sosti- tuite dal presente articolo del presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx Fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente Contratto.

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STABILIMENTI BALNEARI. Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazio- ne ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL. CHIARIMENTO A VERBALE Xxxxx Fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente Contratto.

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