SCATTI DI ANZIANITA'. A partire dalla applicazione del presente Regolamento, gli scatti di anzianità cesseranno di esistere. Eventuali scatti già maturati sono riassorbiti nelle nuove retribuzioni di cui alla tabella approvata dall’Esecutivo della Struttura e allegata al Regolamento (All.C) e, per l'eventuale quota eccedente, mantenuti "ad personam" e riassorbiti con i miglioramenti economici successivi al primo inquadramento.
SCATTI DI ANZIANITA'. Art. 192 (Scatti di anzianità)
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: Livelli 1° gennaio 1990 Importi Euro In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo. La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo settore commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retr...
SCATTI DI ANZIANITA'. L’ articolo dovrà essere aggiornato sostituendo i livelli con le posizioni economiche di cui all’ art 47. Si inserisce il valore dello scatto di anzianità relativo alla categoria C posizione 2 pari ad euro 19,63.
SCATTI DI ANZIANITA'. Per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, a decorrere dall’11 novembre 1969 (con decorrenza dal 10 feb- braio 1983) gli operai a tempo indeterminato, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra pari a Euro 11,36205 lordi mensili se inquadrati nei livelli 3°, 4°,; a Euro 11,93014 lordi mensili se inquadrati nei livelli 5° e 6°; a Euro 12,49826 lordi mensili se inquadrati nei livelli 7°, 8° ed a Euro 12,78231 lordi mensili se inquadrati nei livelli 9° e 10°. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque. In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il nu- mero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalu- tazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di an- zianità, sino al raggiungimento dei numero massimo di cinque. L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio di- pendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed isti- tuti contrattuali.
SCATTI DI ANZIANITA'. (1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XIV del titolo XII.
(2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è: - quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986; - quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986; - quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986; - quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.
(3) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
(4) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure: A 79.000 B 76.000 I 73.000 II 70.000 III 67.500 IV 64.000 V 63.000 VI S 60.500 VI 60.000 VII 59.000
(5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
(6) Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
(7) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
(1) Relativamente a quanto stabilito dall'articolo 116 sulla anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto per il personale di età superiore a ventuno anni in servizio alla data di entrata in vigore del p...
SCATTI DI ANZIANITA'. (Scatti di anzianità)
SCATTI DI ANZIANITA'. Art. 192 (Scatti di anzianità)
SCATTI DI ANZIANITA'. (Portieri con profili professionali A)
SCATTI DI ANZIANITA'. 192 (Scatti di anzianità)
SCATTI DI ANZIANITA'. Alla data del 31 dicembre 2002 cessa di produrre ogni effetto il sistema di calcolo degli scatti di anzianità previsto dall’art. 29 del previgente CCPL, che li computava in numero massimo di otto per ogni triennio di anzianità di servizio. Per il personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente accordo, il valore degli scatti d’anzianità maturati fino alla data del 31 dicembre 2002 viene riconosciuto ad personam in una voce a parte della paga (definita “anzianità congelata”), comprensiva anche di un importo (come derivante dal CCPL) proporzionale all’eventuale frazione di anzianità, in trentaseiesimi, ulteriormente maturata dall’ultimo scatto fino alla data del 31 dicembre 2002. Gli scatti di anzianità successivi matureranno per tutti i dipendenti ex novo a decorrere dal 1° gennaio 2003 nel numero di cinque per ogni biennio successivo, secondo la disposizione dell’art. 79 del CCNL 8 giugno 2000. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale in forza a tempo indeterminato avrà riconosciuto il successivo scatto di anzianità a decorrere dall’1.1.2005 e così di seguito con periodicità biennale, nella misura e nel numero massimo stabiliti dalla disciplina nazionale.