Common use of Strumenti e attrezzature Clause in Contracts

Strumenti e attrezzature. Questa voce comprende i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento (cfr. anche l'Allegato RISVIN11). Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti: ▪ il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti; ▪ per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso. Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti: - contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie; - verbale di consegna e collaudo; - fatture della società di leasing intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di leasing. Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e può prevedere esplicitamente una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene o la facoltà di acquisto del bene. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto. Si precisa che il beneficiario che opta per il leasing o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing o del noleggio rispetto all’acquisto diretto del bene. Infine, per favorire i controlli e le ispezioni che verranno effettuate dall’Agenzia, si precisa che le attrezzature dovranno essere fisicamente individuabili: a tal fine si suggerisce l’applicazione, laddove possibile, di etichette riportanti un codice numerico identificativo del bene o la tenuta di un registro degli strumenti ed attrezzature utilizzati nel progetto.

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Samples: Development Contracts

Strumenti e attrezzature. Questa voce comprende Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso: - l’acquisto; - il leasing; - il noleggio. L’ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto. Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature, : • nuovi di fabbrica; • comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.); • a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l’unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto; • nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti , e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo cioè:  in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento (cframmortamento. anche l'Allegato RISVIN11)Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;  integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Nel caso in cui gli Qualora l’uso degli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti: ▪ il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti; ▪ per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progettoprogetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in parte proporzionale proporzione all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso. Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile imputabile è pertanto così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti: - contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie; - verbale di consegna e collaudo; - fatture della società di leasing intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di leasing. Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e può prevedere esplicitamente una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene o la facoltà di d acquisto del bene. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già singolo bene A% = percentuale di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel ammortamento previsto gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno U% = percentuale di utilizzo in caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto. Si precisa che il beneficiario che opta per il leasing di impiego parziale o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing o del noleggio rispetto all’acquisto diretto del bene. Infine, per favorire i controlli e le ispezioni che verranno effettuate dall’Agenzia, si precisa che le attrezzature dovranno essere fisicamente individuabili: a tal fine si suggerisce l’applicazione, laddove possibile, di etichette riportanti un codice numerico identificativo del bene o la tenuta di un registro degli strumenti ed attrezzature utilizzati non esclusivo nel progetto.

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Samples: Disciplina Dei Criteri E Delle Modalità Di Concessione E Liquidazione Dei Contributi Per Progetti Di Ricerca, Sviluppo E Innovazione

Strumenti e attrezzature. Questa voce comprende Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso: - l’acquisto; - il leasing; - il noleggio. L’ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto. Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature, : • nuovi di fabbrica; • comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.); • a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l’unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto; • nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti , e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo cioè: ⏵ in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento (cframmortamento. anche l'Allegato RISVIN11)Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; ⏵ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Nel caso in cui gli Qualora l’uso degli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti: ▪ il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti; ▪ per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progettoprogetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in parte proporzionale proporzione all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso. Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile imputabile è pertanto così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti: - contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie; - verbale di consegna e collaudo; - fatture della società di leasing intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di leasing. Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e può prevedere esplicitamente una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene o la facoltà di d acquisto del bene. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già singolo bene A% = percentuale di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel ammortamento previsto gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno U% = percentuale di utilizzo in caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto. Si precisa che il beneficiario che opta per il leasing di impiego parziale o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing o del noleggio rispetto all’acquisto diretto del bene. Infine, per favorire i controlli e le ispezioni che verranno effettuate dall’Agenzia, si precisa che le attrezzature dovranno essere fisicamente individuabili: a tal fine si suggerisce l’applicazione, laddove possibile, di etichette riportanti un codice numerico identificativo del bene o la tenuta di un registro degli strumenti ed attrezzature utilizzati non esclusivo nel progetto.

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Samples: Disciplina Dei Criteri E Delle Modalità Di Concessione E Liquidazione Dei Contributi Per Progetti Di Ricerca, Sviluppo E Innovazione

Strumenti e attrezzature. Questa voce comprende Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso: - l’acquisto; - il leasing; - il noleggio. L’ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto. Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature, : • nuovi di fabbrica; • comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.); • a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l’unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto; • nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti , e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo cioè: ◗ in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento (cframmortamento. anche l'Allegato RISVIN11)Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; ◗ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Nel caso in cui gli Qualora l’uso degli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti: ▪ il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti; ▪ per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progettoprogetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all’agevolazione individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in parte proporzionale proporzione all’uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso. Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile imputabile è pertanto così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti: - contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie; - verbale di consegna e collaudo; - fatture della società di leasing intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare; - documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di leasing. Ai fini dell’ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e può prevedere esplicitamente una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene o la facoltà di d acquisto del bene. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già singolo bene A% = percentuale di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel ammortamento previsto gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno U% = percentuale di utilizzo in caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto. Si precisa che il beneficiario che opta per il leasing di impiego parziale o il noleggio deve fornire dimostrazione della convenienza economica del leasing o del noleggio rispetto all’acquisto diretto del bene. Infine, per favorire i controlli e le ispezioni che verranno effettuate dall’Agenzia, si precisa che le attrezzature dovranno essere fisicamente individuabili: a tal fine si suggerisce l’applicazione, laddove possibile, di etichette riportanti un codice numerico identificativo del bene o la tenuta di un registro degli strumenti ed attrezzature utilizzati non esclusivo nel progetto.

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Samples: Criteri Per La Determinazione E La Documentazione Delle Spese