CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI Clausole campione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI. Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del “leasing”, sarà ammessa al finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominanti imprese "collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente modulistica allegata al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando l'obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura16, l'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura, al netto di IVA, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri contabili. Pertanto l'impresa finanziata è tenuta a far rispettare alle collegate i criteri contenuti nella presente modulistica. Per la quantificazione in lire italiane o in euro, in funzione della moneta di rendicontazione, dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere: a. pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro) b. pagamenti effettuati direttamente in valuta estera 1. se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazz...

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  • Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte Il plico contenente la documentazione e l’offerta e il plico contenente la campionatura, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto VI ed all’indirizzo, rispettivamente, di cui al punto I e VI sopra indicati; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. I plichi devono essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e all’indicazione dei lotti per i quali la ditta concorre – la dicitura “OFFERTA PER FORNITURA DI CONTATORI D’ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE GARA N.13/2009 – NON APRIRE”. - una busta recante la dicitura “A – Documentazione”; la busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’intestazione del mittente e le indicazioni relative all’oggetto della gara; - una o più buste, ciascuna riferita allo specifico lotto di partecipazione, recanti la dicitura “B – Offerta tecnica Lotto n° (specificare n° lotto)”; le buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e dovranno recare all’esterno l’intestazione del mittente e le indicazioni relative all’oggetto della gara. - una o più buste, ciascuna riferita allo specifico lotto di partecipazione, recanti la dicitura “C – Offerta economica Lotto n° (specificare n° lotto)”; le buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e dovranno recare all’esterno l’intestazione del mittente e le indicazioni relative all’oggetto della gara. Sigilli e firme sui lembi di chiusura della/e busta/e “B – Offerta tecnica” e della/e busta/e “C – Offerta economica” sono richiesti A PENA DI ESCLUSIONE. Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri: a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unica- mente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto en- tro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato; c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si appliche- ranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Criteri di valutazione Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adot- tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamen- to. Non sono soggetti ad ammortamento: - i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”; - le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo; - gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40. Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la per- dita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di va- lore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula. P = T ×N×Ir dove: P Premio unico anticipato T tasso mensile finito pari a 0,03420% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Danni ). Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell’Assicurazione.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001. 6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della L. n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2000, al conferimento di mansioni superiori a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione; i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;