BENI IMMATERIALI Clausole campione

BENI IMMATERIALI. Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi per l’acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Qualora l’uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all’uso effettivo per il progetto. Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene A% = percentuale di ammortamento previsto gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.
BENI IMMATERIALI. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione alla cessione di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani e progetti di costruzione, fabbricazione ed edificazione, nonché di software o di dati elaborabili mediante computer. La consegna di cose in cui è incorporato un software per il governo delle cose stesse non è considerata co- me cessione di software.
BENI IMMATERIALI. Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali (quali a titolo esemplificativo brevetti, licenze, marchi) devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi (che non hanno relazioni con l’acquirente) a condizioni di mercato, circostanza che deve emergere da apposita perizia asseverata fatta redigere dalla Banca Convenzionata. d) figurare all’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni (cinque anni nel caso di Grande Impresa finanziata ai sensi del precedente art. 12 bis) Non sono considerate ammissibili voci quali avviamento e disavanzi di fusione o assimilabili a queste L’importo massimo di spesa ammissibile per tale capitolo è di euro 1 milione, e non potrà superare il 50% del complessivo programma di spesa di cui all’investimento finanziando.
BENI IMMATERIALI. In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo dei beni immateriali sono i seguenti: - i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento; - il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA; - per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.
BENI IMMATERIALI. Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi per l’acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Qualora l’uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all’uso effettivo per il progetto. Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene A% = percentuale di ammortamento previsto gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto. A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda • elenco dei beni immateriali da acquisire (file excel – Dettaglio spese) • illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (file word –Relazione dettagliata del progetto). • dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i fornitori e l’impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni) B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto • illustrazione dell’utilizzo dei beni nell’ambito del progetto (vd modulo su file file word da caricare in formato pdf – • fatture/giustificativi • quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3) • estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento del bene immateriale imputato al progetto • dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i fornitori e l’impresa (vd modulo su file excel da caricare in formato pdf – Dichiarazioni)
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  • Qualità e provenienza dei materiali Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: • rispondenti ai requisiti contrattuali • delle migliori qualità; • in buono stato di conservazione; • senza difetti di sorta; • lavorati a regola d'arte; • provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; • adatti all'ambiente in cui vengono impiegati • dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

  • Materiali Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei “materiali compositi” a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati. Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da ANAS, il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell’ultimo, rispetto alla scadenza dell’offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e, pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni. Di converso, nel caso in cui il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad esempio offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale, ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato. Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali “compositi” dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e, su richiesta di ANAS, dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzo fornite da ANAS. Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l’altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell’appalto. Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l’autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile. In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere prodotta l’analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi). Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d’inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l’effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità. L’analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2) Opzioni:

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.