Common use of Struttura della retribuzione Clause in Contracts

Struttura della retribuzione. 1. La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguenti. 2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre. 3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate. 5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le sulla base degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del trattamento economico personale appartenente al comparto di cui al 1° comma dell’art. 1 del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - presente C.C.R.L. si determina compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguentianzianità; d) indennità di amministrazione; e) progressione economica di categoria, ove spettante; f) compensi di cui all’art. 88, ove spettanti; g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Detta struttura del trattamento Al personale, ove spettante, è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembresuccessive modificazioni. 3. Per il periodo intercorrente tra il L’importo dello stipendio tabellare di cui alla lettera “ a “ del comma del presente articolo è rideter- minato alla data dell’1 gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma 2002 negli importi di cui all’allegato una tantum” (v. tabella allegata in AllG”. 4. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo A decorrere dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti 2002, l’importo dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo alla lettera “b” del gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti comma del presente articolo è rideterminato negli importi di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegatecui all’allegato “H”. 5. L’assegno L’importo annuo dello stipendio tabellare è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’alle- gato “I”. 6. Gli incrementi di cui al comma precedente, afferenti al biennio economico 2002-2003, sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata per il medesimo contratto. 7. Il reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del 1° comma del presente articolo è pari, per ciascun dipendente del comparto, alla differenza tra l’intera retribuzione spettante sulla base del pre vigente si- stema contrattuale alla data del 31 dicembre 2001 e gli importi al 1° gennaio 2002 delle voci di cui alle lettere “a”, “b”, “d”, ed “e” del 1° comma del presente articolo. 8. Per trattamento economico spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale di cui al precedente comma si intende la somma delle voci aventi carattere di elemento fisso della retribuzione previste dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Regione e che sono rappresentate da: — stipendio tabellare (art. 8 lettera “a” del D.P.R.S. n. 11/95); — maturato economico individuale (art. 8 lettera “b” del D.P.R.S. n. 11/95); — indennità integrativa speciale (art. 8 lettera “c” del D.P.R.S. n. 11/95); — assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex (art. 9 13, 2° comma, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio D.P.R.S. n. 11/95); — progressione economica orizzontale (PEO) (art. 14 del D.P.R.S. n. 11/95); — indennità di amministrazione (art. 3 del D.P.R.S. n. 38/1997) come eventualmente modificate dai successivi accordi sindacali precedenti al presente C.C.R.L. 9. L’indennità di amministrazione di cui alla lettera “d” del 1° comma del presente articolo è quella prevista dall’art. 3 del D.P.R.S. n. 38/97 come modificata dai successivi accordi sindacali precedenti al presente C.C.R.L. 10. L’importo dell’indennità di amministrazione è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’al- legato “J”. L’eventuale differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento all’1 gennaio 2002 è rivalutabi- e quella de- terminata dal presente comma va ad incrementare la voce stipendiale di cui al comma 7. 11. La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e” del 1° comma del presente articolo costi- tuisce la differenza tra le sulla base posizioni economiche all’interno delle categorie all’1 gennaio 2002 (Progressione econo- mica orizzontale) di cui alla Tabella A dell’ “Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e de- gli enti di cui all’art.1 della legge regionale n. 10/2000” di cui al D.P.R.S. n. 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85. 12. Gli incrementi della progressione economica di categoria di cui al comma 11 sono rideterminati negli importi di cui alla colonna “b” dell’allegato “K” a decorrere dal 1° gennaio 2002. Dalla modifica degli importi in godimento non derivano maggiori o minori oneri in quanto gli stessi saranno compensati nell’ambito del reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “c” del primo comma del presente articolo. Gli incrementi delle posi- zioni economiche di cui alle colonne “c” e “d” dell’allegato “K”, così come già rideterminate per effetto degli au- menti di cui al comma 5, costituiscono le differenze tabellari all’interno delle categorie e saranno utilizzate per le future progressioni economiche orizzontali. 13. Al personale posto in quiescenza in vigenza del biennio economico 2002-2003, al quale vengono ricono- sciuti gli incrementi contrattuali previsti ai commi 5 e 10 e riportati negli allegati “I” e “J” e con le decorrenze ivi previste, non si provvede alla rideterminazione della struttura della retribuzione che andrà effettuata esclusiva- mente per il personale in servizio alla data della stipula del presente contratto. 14. Dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministra- zione e del personale, esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 cui alle colonne (c) ed (e) del- l’allegato “I” e quelli di ciascun mesecui all’allegato “J”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La L'accordo definisce la struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguenti. 2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendiodella retribuzione (minimi contrattuali, dagli salario pro- fessionale, elemento retributivo individuale e scatti di anzianità e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” anzianità) per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; consentire la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta con- fluenza nel mese di dicembre. 3CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 63). Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” la definizione dei minimi contrattuali e del salario professionale vengono elen- cati gli elementi (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo 1° gennaio 2008 - minimi al 31 dicembre 20102005, relativamen- te alle voci stipendioEDR 31 luglio 1992, indennità di fun- zione, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellarein corso e congelati, si applicano le tabelle allegate. 5superminimi di categoria e individuali, ADPNR) che sono confluiti in un unico superminimo individuale dal quale è stata as- sorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del CCNL delle Attività Ferroviarie (compresi salario professionale e indennità di funzione), appli- cati dall'1 gennaio 2006, e quelli in vigore al 31 dicembre 2005. L’assegno L'eventuale differenza economica eccedente rispetto alla somma tra nuovo minimo contrattuale, salario professionale e indennità di funzione, applicati dall'1.1.2006, ha formato, ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex integrazione di quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie (art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le sulla base 6- 3.5), un elemento retributivo individuale (ERI), non rivalutabile nè riassorbibile e valido a tutti gli effetti retributivi, compresi la retribuzione oraria, il TFR e la 13ª e 14ª mensi- lità. -6- Ai fini della maturazione degli incrementi aumenti periodici di seguito indicati: 6anzianità previsti dal nuovo CCNL (art. 64), anch'essi posti in vigore dall'1 gennaio 2006, concorrono i ratei matu- rati all'atto della confluenza. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente salario professionale (art. 67 CCNL), infine, è pari a: 7entrato in vigore dall’1 gennaio 200- 6 con gli importi definiti in rapporto alle figure professionali per livello di inquadramen- to (pag. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 87). L'insieme delle operazioni descritte, particolarmente complesse dal punto di ciascun mesevista tecnico, sono però analoghe a quelle attuate nel 2003 per la confluenza dei dipendenti FS nel CCNL delle Attività Ferroviarie e, come quelle, sono vincolate nel determinare, l’1 gennaio 2006, "somma zero", tra nuovi istituti attivati e vecchi istituti assorbiti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguenti. 2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre. 3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo A decorrere dal 1° gennaio 2008 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue: 1) retribuzione tabellare, comprendente gli elementi di cui all'art. del presente accordo; 2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 7; 3) indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10; 4) competenze accessorie unificate; 5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976; 6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo; 7) trattamenti sostitutivi; 8) indennità (saltuarie e variabili); Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la «retribuzione normale» e sono corrisposti per 14 mensilità. CCNL 28 luglio 1989 Retribuzione tabellare: a decorrere dal 1-9-1989 la retribuzione tabellare per i vari livelli è costituita dalla retribuzione di livello di cui alla colonna B della tabella allegata n. 1 del CCNL 28 luglio 1989. La struttura della retribuzione di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980, è integrata e/o modificata come segue: - gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni tabellari di cui alla colonna B) della tabella allegata n. 1; - le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito dell'utilizzo del «3° elemento salariale». I valori retributivi sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1-2-1978, n. 30, ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 secondo il parametro (100-200) e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulle nuove retribuzioni tabellari; - i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al punto n. 4 del CCNL 28 luglio 1989; - il nuovo 3° elemento salariale è utile quello precisato al precedente punto n. 3 del CCNL 28 luglio 1989; (Testo 25-7-97 art.4) A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retributiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del CCNL 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data ai fini dei trattamenti di stipula del presente contratto. - l'indennità di funzione per i quadri; - indennità di mensa di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo 1° gennaio 2008 al punto 8 del CCNL 28 luglio 1989; - 31 dicembre 2010i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni, relativamen- te alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate. 5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex artcui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le C.C.N.L. 12-3-1980, così come modificato dal C.C.N.L. 17-6-1982, eventualmente residui a seguito dell'utilizzo del «3° elemento salariale», sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1-2-1978, 30 ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla relativa base degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mesecalcolo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale confluito nelle ARPA da comparti diversi dal SSN, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999, è attribuito : a) il trattamento economico iniziale, di cui all’art. 32, lett. a), dello stesso CCNL ; b) l’indennità integrativa speciale in atto goduta per il SSN del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina corrispondente livello di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguentiinquadramento; c) la retribuzione individuale di anzianità in atto percepita ; d) l’indennità professionale specifica, ove prevista per il relativo profilo dalla tabella all. 6 al CCNL 7 aprile 1999. 2. Detta struttura Alla costituzione del trattamento è costituita dallo stipendioeconomico iniziale del personale confluito formato da due voci (stipendio tabellare iniziale e misura comune dell’ex indennità di qualificazione professionale), dagli scatti di anzianità ai sensi dell’art. 30 del CCNL 7 aprile 1999, concorrono lo stipendio tabellare iniziale in atto goduto dal personale interessato nonché ogni altra indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità ricorrente e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre. 3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili avente riflessi ai fini del calco- lo trattamento previdenziale nella misura concorrente a costituire oltre al trattamento tabellare iniziale anche la seconda voce del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo dal economico iniziale. 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti . Gli oneri per l’attribuzione del trattamento economico iniziale, di cui all’alinea che precedeal comma 2, qualora le voci sopra richiamate non fossero sufficienti, sono a carico dei bilanci delle ARPA. Nel caso in cui, viceversa, le voci economiche sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo, la parte residua, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, verrà conservata come assegno ad personam, riassorbibile con i passaggi alle fasce economiche superiori o a seguito del passaggio alla categoria superiore, ovvero come fascia retributiva superiore, ove ne abbia la consistenza. A tale inquadramento economico provvedono direttamente le ARPA. Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. 4. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo rimangono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL del 7 aprile 1999, relativamen- te alle voci stipendio, scatti al momento della cessazione dal rapporto di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate.lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario 5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex artÉ, altresì, a carico delle ARPA la corresponsione della specifica indennità professionale di cui alla tabella all. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le sulla base degli incrementi 6 al CCNL 7 aprile 1999, utilizzando allo scopo l’eventuale saldo positivo di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mesecui al comma 3.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del trattamento economico personale appartenente al comparto di cui al 1° comma dell’art. 1 del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - presente CCRL si determina compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguentianzianità; d) indennità di amministrazione; e) progressione economica di categoria, ove spettante; f) compensi di cui all'art. 88, ove spettanti; g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Detta struttura del trattamento Al personale, ove spettante, è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembresuccessive modificazioni. 3. Per il periodo intercorrente tra il L’importo dello stipendio tabellare di cui alla lettera “ a “ del gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma comma del presente articolo è rideterminato alla data del 01.01.2002 negli importi di cui all’allegato una tantum” (v. tabella allegata in AllG”. 4. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo A decorrere dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti 2002, l’importo dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo alla lettera “b“ del gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti comma del presente articolo è rideterminato negli importi di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegatecui all’allegato “H”. 5. L’assegno L’importo annuo dello stipendio tabellare è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’allegato “I”. 6. Gli incrementi di cui al comma precedente, afferenti al biennio economico 2002-2003, sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata per il medesimo contratto. 7. Il reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del 1° comma del presente articolo è pari, per ciascun dipendente del comparto, alla differenza tra l’intera retribuzione spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale alla data del 31.12.2001 e gli importi al 1° gennaio 2002 delle voci di cui alle lettere “ a “, “ b “, “ d “, ed “ e “ del 1° comma del presente articolo. 8. Per trattamento economico spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale di cui al precedente comma si intende la somma delle voci aventi carattere di elemento fisso della retribuzione previste dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Regione e che sono rappresentate da: - stipendio tabellare (art.8 lettera “ a “ del DPRS 11/95); - maturato economico individuale (art.8 lettera “ b “ del DPRS 11/95); - indennità integrativa speciale (art.8 lettera “ c “ del DPRS 11/95); - assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex (art. 9 13, 2° comma, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 DPRS 11/95); - progressione economica orizzontale (PEO) (art.14 del DPRS 11/95); - indennità di amministrazione (art. 3 del DPRS 38/1997) come eventualmente modificate dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 9. L’indennità di amministrazione di cui alla lettera “d“ del 1° comma del presente articolo è rivalutabi- quella prevista dall’art. 3 del DPRS 38/97 come modificata dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 10. L’importo dell’indennità di amministrazione è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’Allegato “J”. L’eventuale differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento al 01.01.2002 e quella determinata dal presente comma va ad incrementare la voce stipendiale di cui al comma 7. 11. La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le sulla base posizioni economiche all’interno delle categorie all’ 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell’ ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85. 12. Gli incrementi della progressione economica di categoria di cui al comma 11 sono rideterminati negli importi di cui alla colonna “ b “ dell’allegato “K” a decorrere dal 1° gennaio 2002. Dalla modifica degli importi in godimento non derivano maggiori o minori oneri in quanto gli stessi saranno compensati nell’ambito del reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del primo comma del presente articolo. Gli incrementi delle posizioni economiche di cui alle colonne “c“ e “d” dell’allegato “ K “, così come già rideterminate per effetto degli aumenti di cui al comma 5, costituiscono le differenze tabellari all’interno delle categorie e saranno utilizzate per le future progressioni economiche orizzontali. 13. Al personale posto in quiescenza in vigenza del biennio economico 2002-2003, al quale vengono riconosciuti gli incrementi contrattuali previsti ai commi 5 e 10 e riportati negli allegati “I” e “J” e con le decorrenze ivi previste, non si provvede alla rideterminazione della struttura della retribuzione che andrà effettuata esclusivamente per il personale in servizio alla data della stipula del presente contratto. 14. Dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mesecui ai commi 5 e 10 e dei relativi allegati “I” e “J”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguenti. 2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre. 3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo A decorrere dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue: 1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all’alinea che precede.all'art. del presente accordo; 2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 7; 3) indennità di contingenza di cui all'art. 9 e 10; 4) competenze accessorie unificate; 5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. Per il periodo 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976; 6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo; 7) trattamenti sostitutivi; 8) indennità (saltuarie e variabili); Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1° gennaio 2008 ), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la «retribuzione normale» e sono corrisposti per 14 mensilità. CCNL 28 luglio 1989 Retribuzione conglobata: a decorrere dal 1-9-1989 la retribuzione conglobata per i vari livelli è costituita dalla retribuzione di livello di cui alla colonna B della tabella allegata n. 1 del CCNL 28 luglio 1989. La struttura della retribuzione di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 12-3-1980, è integrata e/o modificata come segue: - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti gli aumenti periodici di anzianità sono calcolati sulle retribuzioni conglobate di cui alla colonna B) della tabella allegata n. 1; - le competenze accessorie unificate sono individuate negli eventuali valori residui ottenuti a seguito dell'utilizzo del «3° elemento salariale». I valori retributivi sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1-2-1978, n. 30, ed importo ex ristrutturazione tabellareC.C.N.L. 23-7-1976 secondo il parametro (100-200) e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, si applicano le tabelle allegate. 5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex artla stessa sarà riproporzionata sulle nuove retribuzioni conglobate; - i trattamenti sostitutivi comprendono anche i valori di cui al punto n. 4 del CCNL 28 luglio 1989; - il nuovo 3° elemento salariale è quello precisato al precedente punto n. 3 del CCNL 28 luglio 1989; - l'indennità di funzione per i quadri; - indennità di mensa di cui al punto 8 del CCNL 28 luglio 1989; - i valori retributivi dei compensi e delle indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni, di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le C.C.N.L. 12-3-1980, così come modificato dal C.C.N.L. 17-6-1982, eventualmente residui a seguito dell'utilizzo del «3° elemento salariale», sono quelli riferiti al livello di provenienza ex lege 1-2-1978, 30 ed ex C.C.N.L. 23-7-1976 e restano espressi in cifra fissa. Ove i valori siano espressi in percentuale, la stessa sarà riproporzionata sulla relativa base degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mesecalcolo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del trattamento economico personale appartenente al comparto di cui al 1° comma dell’art. 1 del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - presente CCRL si determina compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguentianzianità; d) indennità di amministrazione; e) progressione economica di categoria, ove spettante; f) compensi di cui all'art. 88, ove spettanti; g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Detta struttura del trattamento Al personale, ove spettante, è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembresuccessive modificazioni. 3. Per il periodo intercorrente tra il L’importo dello stipendio tabellare di cui alla lettera “ a “ del gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma comma del presente articolo è rideterminato alla data del 01.01.2002 negli importi di cui all’allegato una tantum” (v. tabella allegata in AllG”. 4. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo A decorrere dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti 2002, l’importo dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui all’alinea che precede. 4. Per il periodo alla lettera “b“ del gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti comma del presente articolo è rideterminato negli importi di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegatecui all’allegato “H”. 5. L’assegno L’importo annuo dello stipendio tabellare è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’allegato “I”. 6. Gli incrementi di cui al comma precedente, afferenti al biennio economico 2002-2003, sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata per il medesimo contratto. 7. Il reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del 1° comma del presente articolo è pari, per ciascun dipendente del comparto, alla differenza tra l’intera retribuzione spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale alla data del 31.12.2001 e gli importi al 1° gennaio 2002 delle voci di cui alle lettere “ a “, “ b “, “ d “, ed “ e “ del 1° comma del presente articolo. 8. Per trattamento economico spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale di cui al precedente comma si intende la somma delle voci aventi carattere di elemento fisso della retribuzione previste dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Regione e che sono rappresentate da: - stipendio tabellare (art.8 lettera “ a “ del DPRS 11/95); - maturato economico individuale (art.8 lettera “ b “ del DPRS 11/95); - indennità integrativa speciale (art.8 lettera “ c “ del DPRS 11/95); - assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex (art. 9 13, 2° comma, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 DPRS 11/95); - progressione economica orizzontale (PEO) (art.14 del DPRS 11/95); - indennità di amministrazione (art. 3 del DPRS 38/1997) come eventualmente modificate dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 9. L’indennità di amministrazione di cui alla lettera “d“ del 1° comma del presente articolo è rivalutabi- quella prevista dall’art. 3 del DPRS 38/97 come modificata dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 10. L’importo dell’indennità di amministrazione è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’Allegato “J”. L’eventuale differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento al 01.01.2002 e quella determinata dal presente comma va ad incrementare la voce stipendiale di cui al comma 7. 11. La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le sulla base posizioni economiche all’interno delle categorie all’ 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell’ ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85. 12. Gli incrementi della progressione economica di categoria di cui al comma 11 sono rideterminati negli importi di cui alla colonna “ b “ dell’allegato “K” a decorrere dal 1° gennaio 2002. Dalla modifica degli importi in godimento non derivano maggiori o minori oneri in quanto gli stessi saranno compensati nell’ambito del reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del primo comma del presente articolo. Gli incrementi delle posizioni economiche di cui alle colonne “c“ e “d” dell’allegato “ K “, così come già rideterminate per effetto degli aumenti di cui al comma 5, costituiscono le differenze tabellari all’interno delle categorie e saranno utilizzate per le future progressioni economiche orizzontali. 13. Al personale posto in quiescenza in vigenza del biennio economico 2002-2003, al quale vengono riconosciuti gli incrementi contrattuali previsti ai commi 5 e 10 e riportati negli allegati “I” e “J” e con le decorrenze ivi previste, non si provvede alla rideterminazione della struttura della retribuzione che andrà effettuata esclusivamente per il personale in servizio alla data della stipula del presente contratto. 14. Dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale, esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 cui alle colonne (c) ed (e) dell’allegato “I” e quelli di ciascun mesecui all’allegato “J”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - fissato dall’impresa – si determina di massima secondo quanto previsto dal- le pre- visto dalle norme seguenti. 2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’ “importo dall’“importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e anzianità; il tratta- mento di cui al presente comma viene suddiviso suddi- viso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre. 3. Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo: - 1,9% dal 1° gennaio 2004; - 2,0% dal 1° febbraio 2005; - 0,9% dal 1° luglio 2005; - 1,0% dal 1° dicembre 2005. 4. Tali incrementi si applicano sulle voci sti- pendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad perso- nam derivanti dalla ristrutturazione tabel- lare ex art. 8 del contratto collettivo nazio- nale 1° dicembre 2000. 5. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007dicembre 2004, la prima tranche degli incrementi di cui al comma 3 viene riconosciuto un importo riconosciuta sotto forma di “importo una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1). Tale importo: - è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato retribuito pre- stato dall’interessato nel periodo medesimo; - è sterilizzato ai fini degli istituti contrattualicontrat- tuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti disciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto; - viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede2005. 4. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate. 5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le sulla base degli incrementi di seguito indicati: 6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a:: - € 56.619, 29 dal 1° gennaio 2005; - € 57.751,59 dal 1° febbraio 2005; - € 58.271,46 dal 1° luglio 2005; - € 58.854,12 dal 1° dicembre 2005. 7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro