Common use of Struttura della retribuzione Clause in Contracts

Struttura della retribuzione. 1. La retribuzione del professionista si articola nelle seguenti voci: a) stipendio tabellare correlato ai livelli economici di professionalità; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità acquisita; d) tredicesima mensilità; e) retribuzione di posizione connessa all’espletamento degli incarichi di cui all’art.83; f) retribuzione di risultato; g) indennità aeronautica; h) indennità professionale; i) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge o al presente contratto. 2. Resta confermato, come assegno personale, il valore annuo del livello differenziato di cui all’art. 93, comma 2, del CCNL RAI 14.7.1997 per il personale non dirigente. 3. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156. 4. Ai professionisti, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti. 5. Ai professionisti viene corrisposta, nella prima decade di dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 spettanti nel mese di dicembre. 6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. 7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.

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Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del professionista personale dell’ENAC appartenente all’area tecnica, economica ed amministrativa ed all’area operativa si articola nelle compone delle seguenti voci: a) stipendio trattamento economico tabellare correlato ai livelli economici di professionalitàiniziale; b) indennità integrativa specialeincrementi economici correlati alla progressione economica nella categoria; c) retribuzione individuale di anzianità acquisitaindennità integrativa speciale; d) tredicesima mensilità; e) retribuzione individuale di posizione connessa all’espletamento degli incarichi di cui all’art.83anzianità, ove acquisita; f) retribuzione indennità di risultatoposizione connessa agli incarichi di elevata responsabilità; g) indennità aeronauticadi ente per il personale dell’area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell’area operativa; h) indennità professionaleprofessionale per il personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa; i) altre indennità spettanti professionale per il personale dell’area operativa; j) indennità aeronautica per gli ispettori di volo; k) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; l) compensi incentivanti ed altri compensi e indennità previsti in base a specifiche disposizioni di legge o al presente contratto, ove spettanti. 2. Resta confermato, come assegno personale, il valore annuo del livello differenziato di cui all’art. 93, comma 2, del CCNL RAI 14.7.1997 per Per il personale non dirigentedell’area dei professionisti si applicano gli articoli 87 e seguenti. 3. Al personale è corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti. 4. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene determina dividendo quella mensile per 156. 4. Ai professionistiPer il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 47, ove spettante, il divisore per la retribuzione mensile è corrisposto l’assegno per fissato in 21 ed il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigentivalore della retribuzione oraria è fissato in 151. 5. Ai professionisti Al personale viene corrisposta, nella prima decade di dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui alle lettere a), b) e ), c), e) del comma 1 spettanti nel mese di dicembre. 6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il professionista dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. 7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico. 8. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 25 di ogni mese.

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Struttura della retribuzione. 1. La retribuzione del professionista si articola nelle seguenti voci:è strutturata in “fissa” e “variabile”. aA) stipendio La retribuzione fissa comprende: - minimo tabellare correlato ai livelli economici - indennità di professionalità; b) indennità integrativa speciale; c) contingenza in godimento - tredicesima mensilità - quattordicesima mensilità - retribuzione individuale di anzianità acquisita; d(art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335) tredicesima mensilità; e) - elemento distintivo della retribuzione - indennità di posizione connessa all’espletamento degli incarichi di cui all’art.83; f) retribuzione di risultato; g) indennità aeronautica; h) indennità professionale; i) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge o al presente contratto. 2. Resta confermatofunzione Quadri, come assegno personalecomputabile nella determinazione della cosiddetta quota “A” ai fini pensionistici - posizioni economiche differenziate, il valore annuo del livello differenziato di cui all’art. 934 del CCNL del 19/06/1997, comma 2integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94 - ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/94, del CCNL RAI 14.7.1997 per il personale non dirigente. 3differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la individuale di anzianità in godimento e l’elemento distintivo della retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156non saranno riassorbiti all’atto dell’eventuale passaggio al livello professionale superiore. Le posizioni economiche differenziate e le ulteriori posizioni economiche di cui agli ultimi due alinea del comma 1, lettera A) del presente articolo, sono riassorbibili all’atto dell’eventuale passaggio al livello professionale o posizione retributiva superiore. 4. Ai professionisti, ove spettante, è corrisposto l’assegno B) La retribuzione variabile comprende: - premi di risultato - indennità di posizione - indennità particolari. C) Assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti. 5. Ai professionisti viene corrisposta, nella prima decade di dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 spettanti nel mese di dicembre. 6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. 7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.

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Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del professionista personale appartenente al comparto di cui al 1° comma dell’art. 1 del presente CCRL si articola nelle compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare correlato ai livelli economici di professionalitàtabellare; b) indennità integrativa specialespeciale (IIS); c) retribuzione individuale reddito differenziale di anzianità acquisitaanzianità; d) tredicesima mensilitàindennità di amministrazione; e) retribuzione progressione economica di posizione connessa all’espletamento degli incarichi di cui all’art.83categoria, ove spettante; f) retribuzione compensi di risultatocui all'art. 88, ove spettanti; g) indennità aeronauticacompensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) indennità professionale; i) altre indennità spettanti in base a altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge o al presente contrattolegge. 2. Resta confermato, come assegno Al personale, il valore annuo del livello differenziato di cui all’art. 93, comma 2, del CCNL RAI 14.7.1997 per il personale non dirigente. 3. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156. 4. Ai professionisti, ove spettante, è corrisposto l’assegno l'assegno per il nucleo familiarefamiliare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. 3. L’importo dello stipendio tabellare di cui alla lettera “ a “ del 1° comma del presente articolo è rideterminato alla data del 01.01.2002 negli importi di cui all’allegato “G”. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, secondo le disposizioni vigentil’importo dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui alla lettera “b“ del 1° comma del presente articolo è rideterminato negli importi di cui all’allegato “H”. 5. Ai professionisti viene corrispostaL’importo annuo dello stipendio tabellare è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’allegato “I”. 6. Gli incrementi di cui al comma precedente, nella prima decade afferenti al biennio economico 2002-2003, sono comprensivi dell’indennità di dicembrevacanza contrattuale già erogata per il medesimo contratto. 7. Il reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del 1° comma del presente articolo è pari, una tredicesima mensilitàper ciascun dipendente del comparto, costituita dalle alla differenza tra l’intera retribuzione spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale alla data del 31.12.2001 e gli importi al 1° gennaio 2002 delle voci della retribuzione di cui alle lettere a)“ a “, b) “ b “, “ d “, ed “ e c) del comma 1 spettanti nel mese di dicembredel presente articolo. 68. Nel caso Per trattamento economico spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale di inizio cui al precedente comma si intende la somma delle voci aventi carattere di elemento fisso della retribuzione previste dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Regione e che sono rappresentate da: - stipendio tabellare (art.8 lettera “ a “ del DPRS 11/95); - maturato economico individuale (art.8 lettera “ b “ del DPRS 11/95); - indennità integrativa speciale (art.8 lettera “ c “ del DPRS 11/95); - assegno ad personam (art. 13, 2° comma, del DPRS 11/95); - progressione economica orizzontale (PEO) (art.14 del DPRS 11/95); - indennità di amministrazione (art. 3 del DPRS 38/1997) come eventualmente modificate dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 9. L’indennità di amministrazione di cui alla lettera “d“ del 1° comma del presente articolo è quella prevista dall’art. 3 del DPRS 38/97 come modificata dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 10. L’importo dell’indennità di amministrazione è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’Allegato “J”. L’eventuale differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento al 01.01.2002 e quella determinata dal presente comma va ad incrementare la voce stipendiale di cui al comma 7. 11. La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le posizioni economiche all’interno delle categorie all’ 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell’ ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85. 12. Gli incrementi della progressione economica di categoria di cui al comma 11 sono rideterminati negli importi di cui alla colonna “ b “ dell’allegato “K” a decorrere dal 1° gennaio 2002. Dalla modifica degli importi in godimento non derivano maggiori o cessazione minori oneri in quanto gli stessi saranno compensati nell’ambito del rapporto di lavoro in corso d’anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi reddito differenziale di anzianità maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascuratacui alla lettera “ c “ del primo comma del presente articolo. Gli incrementi delle posizioni economiche di cui alle colonne “c“ e “d” dell’allegato “ K “, così come già rideterminate per effetto degli aumenti di cui al comma 5, costituiscono le differenze tabellari all’interno delle categorie e saranno utilizzate per le future progressioni economiche orizzontali. 713. La tredicesima Al personale posto in quiescenza in vigenza del biennio economico 2002-2003, al quale vengono riconosciuti gli incrementi contrattuali previsti ai commi 5 e 10 e riportati negli allegati “I” e “J” e con le decorrenze ivi previste, non spetta si provvede alla rideterminazione della struttura della retribuzione che andrà effettuata esclusivamente per i periodi trascorsi il personale in aspettativa per motivi personali o servizio alla data della stipula del presente contratto. 14. Dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economicocui ai commi 5 e 10 e dei relativi allegati “I” e “J”.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Struttura della retribuzione. 1. La struttura della retribuzione del professionista personale appartenente al comparto di cui al 1° comma dell’art. 1 del presente CCRL si articola nelle compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare correlato ai livelli economici di professionalitàtabellare; b) indennità integrativa specialespeciale (IIS); c) retribuzione individuale reddito differenziale di anzianità acquisitaanzianità; d) tredicesima mensilitàindennità di amministrazione; e) retribuzione progressione economica di posizione connessa all’espletamento degli incarichi di cui all’art.83categoria, ove spettante; f) retribuzione compensi di risultatocui all'art. 88, ove spettanti; g) indennità aeronauticacompensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) indennità professionale; i) altre indennità spettanti in base a altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge o al presente contrattolegge. 2. Resta confermato, come assegno Al personale, il valore annuo del livello differenziato di cui all’art. 93, comma 2, del CCNL RAI 14.7.1997 per il personale non dirigente. 3. La retribuzione giornaliera si determina dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156. 4. Ai professionisti, ove spettante, è corrisposto l’assegno l'assegno per il nucleo familiarefamiliare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. 3. L’importo dello stipendio tabellare di cui alla lettera “ a “ del 1° comma del presente articolo è rideterminato alla data del 01.01.2002 negli importi di cui all’allegato “G”. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, secondo le disposizioni vigentil’importo dell’indennità integrativa speciale (IIS) di cui alla lettera “b“ del 1° comma del presente articolo è rideterminato negli importi di cui all’allegato “H”. 5. Ai professionisti viene corrispostaL’importo annuo dello stipendio tabellare è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’allegato “I”. 6. Gli incrementi di cui al comma precedente, nella prima decade afferenti al biennio economico 2002-2003, sono comprensivi dell’indennità di dicembrevacanza contrattuale già erogata per il medesimo contratto. 7. Il reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del 1° comma del presente articolo è pari, una tredicesima mensilitàper ciascun dipendente del comparto, costituita dalle alla differenza tra l’intera retribuzione spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale alla data del 31.12.2001 e gli importi al 1° gennaio 2002 delle voci della retribuzione di cui alle lettere a“ a “, “ b “, “ d “, ed “ e “ del 1° comma del presente articolo. 8. Per trattamento economico spettante sulla base del pre vigente sistema contrattuale di cui al precedente comma si intende la somma delle voci aventi carattere di elemento fisso della retribuzione previste dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Regione e che sono rappresentate da: - stipendio tabellare (art.8 lettera “ a “ del DPRS 11/95); - maturato economico individuale (art.8 lettera “ b “ del DPRS 11/95); - indennità integrativa speciale (art.8 lettera “ c “ del DPRS 11/95); - assegno ad personam (art. 13, b2° comma, del DPRS 11/95); - progressione economica orizzontale (PEO) (art.14 del DPRS 11/95); - indennità di amministrazione (art. 3 del DPRS 38/1997) come eventualmente modificate dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 9. L’indennità di amministrazione di cui alla lettera “d“ del 1° comma del presente articolo è quella prevista dall’art. 3 del DPRS 38/97 come modificata dai successivi accordi sindacali precedenti al presente CCRL. 10. L’importo dell’indennità di amministrazione è rideterminato nella misura e alle scadenze stabilite dall’Allegato “J”. L’eventuale differenza tra l’indennità di amministrazione in godimento al 01.01.2002 e quella determinata dal presente comma va ad incrementare la voce stipendiale di cui al comma 7. 11. La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le posizioni economiche all’interno delle categorie all’ 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell’ ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85. 12. Gli incrementi della progressione economica di categoria di cui al comma 11 sono rideterminati negli importi di cui alla colonna “ b “ dell’allegato “K” a decorrere dal 1° gennaio 2002. Dalla modifica degli importi in godimento non derivano maggiori o minori oneri in quanto gli stessi saranno compensati nell’ambito del reddito differenziale di anzianità di cui alla lettera “ c “ del primo comma del presente articolo. Gli incrementi delle posizioni economiche di cui alle colonne “c“ e “d” dell’allegato “ K “, così come già rideterminate per effetto degli aumenti di cui al comma 5, costituiscono le differenze tabellari all’interno delle categorie e saranno utilizzate per le future progressioni economiche orizzontali. 13. Al personale posto in quiescenza in vigenza del biennio economico 2002-2003, al quale vengono riconosciuti gli incrementi contrattuali previsti ai commi 5 e 10 e riportati negli allegati “I” e “J” e con le decorrenze ivi previste, non si provvede alla rideterminazione della struttura della retribuzione che andrà effettuata esclusivamente per il personale in servizio alla data della stipula del presente contratto. 14. Dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale, esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di cui alle colonne (c) del comma 1 spettanti nel mese ed (e) dell’allegato “I” e quelli di dicembrecui all’allegato “J”. 6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. 7. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.

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