Subaffitto. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 203/1982 è fatto divieto all'affittuario di subaffittare anche parzialmente il terreno oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
Subaffitto. La “PARTE AFFITTUARIA” deve espletare la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma, impegnando soltanto personale da essa dipendente e/o propri soci e/o propri collaboratori, con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi. La violazione della presente clausola produrrà di diritto la risoluzione del contratto con la perdita, a titolo di risarcimento danni, del deposito cauzionale, salva sempre la facoltà attribuita alla Società "TRENTINO TRASPORTI S.P.A." di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
Subaffitto. 1. Non sono ammessi il subaffitto totale o parziale o la sublocazione dei fabbricati e dell’area senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale.
2. La non ottemperanza di quanto sopra comporta l’immediata rescissione del contatto e conseguente incameramento della cauzione prestata.
3. Il locatario è autorizzato ad avvalersi dell’opera di eventuali ditte specializzate per quanto attiene le operazioni di manutenzione, trasporto, consulenza, servizi.
4. Il locatario è inoltre autorizzato ad avvalersi dell’opera di ditte specializzate nel caso di lavori sia di manutenzione sia di realizzazioni complementari e/o integrative a suo carico e autorizzate dall’Amministrazione comunale, con l’obbligo di esibire al Comune i certificati di conformità, se richiesti dalla normativa vigente, per l’intervento preso in esame.
Subaffitto. 1. E’ vietato il subaffitto e il comodato, anche parziale, dell’azienda.
Subaffitto. 7.1 Ai sensi dell’art. 1594 del Codice Civile è stabilito il divieto di subaffitto a terzi fatti salvi i casi stabiliti dall’art. 36 della legge n. 392/1978.
Subaffitto. L’Affittuario espleterà la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi salvo nel caso di subaffitto di eventuali servizi e/o prestazioni od utilità da svolgersi in regime di convenzione o per altre utilità che saranno notificate al locatore. Inoltre è ammesso il sub-affitto a terzi a ditte eventualmente incaricate di servizi dall’affittuario, sia relativamente alla conduzione dello stabilimento, sia riguardo alla gestione o manutenzione dei locali, e dell’attività di conduzione dell’esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di beni, alimenti e bevande, inserito nella struttura, per la conduzione del quale l’affittuario adotterà le modalità piu idonee a garantirne la funzionalità e il servizio agli utenti del complesso termale.
Subaffitto. Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario (1594, 1624, 1654).
Subaffitto. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore. Il locatario inoltre rinuncia a qualsiasi indennità prevista al termine della affitto, per la perdita dell’avviamento.
Subaffitto. Il subaffitto totale o parziale è vietato come pure il cambiamento di destinazione. Eventuali cambiamenti sono possibili unicamente con il preventivo accordo del Municipio, il quale potrà in simili casi rivedere il canone di locazione.
Subaffitto. Ogni subaffitto, anche parziale, è vietato senza l'accordo scritto del locatore.