Subaffitto Clausole campione

Subaffitto. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 203/1982 è fatto divieto all'affittuario di subaffittare anche parzialmente il terreno oggetto del presente contratto. La violazione del divieto di subaffitto comporta la risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
Subaffitto. La “PARTE AFFITTUARIA” deve espletare la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma, impegnando soltanto personale da essa dipendente e/o propri soci e/o propri collaboratori, con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi. La violazione della presente clausola produrrà di diritto la risoluzione del contratto con la perdita, a titolo di risarcimento danni, del deposito cauzionale, salva sempre la facoltà attribuita alla Società "TRENTINO TRASPORTI S.P.A." di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
Subaffitto. 1. Non sono ammessi il subaffitto totale o parziale o la sublocazione dei fabbricati e dell’area senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale.
Subaffitto. 7.1 Ai sensi dell’art. 1594 del Codice Civile è stabilito il divieto di subaffitto a terzi fatti salvi i casi stabiliti dall’art. 36 della legge n. 392/1978.
Subaffitto. Per tutte le attività e servizi, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della collaborazione di enti o organizzazioni terze. Non è consentita la sub concessione totale. In caso di sub concessione parziale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza del contratto e l'incameramento nelle casse comunali di un deposito cauzionale pari al 10% del canone annuale , senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.
Subaffitto. Il subaffitto totale o parziale è vietato come pure il cambiamento di destinazione. Eventuali cambiamenti sono possibili unicamente con il preventivo accordo del Municipio, il quale potrà in simili casi rivedere il canone di locazione.
Subaffitto. L’Affittuario deve espletare la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma, impegnando soltanto perso- nale da esso dipendente e/o propri soci e/o propri collabora- tori, con espresso divieto della cessione del presente con- tratto e del subaffitto a terzi. La violazione della presente clausola produrrà di diritto la risoluzione del contratto salva la facoltà attribuita al Lo- catore di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno su- bito. In deroga a quanto sopra, il Locatore autorizza sin d’ora l’ affittuario al sub-affitto di parte della struttura termale per l’erogazioni di eventuali servizi e/o prestazioni od uti- lità da svolgersi in regime di convenzione o per altre utili- tà riconosciute tali dal locatore stesso. Inoltre è ammesso il sub-affitto a terzi a ditte eventualmente incaricate di servizi dall’affittuario, sia relativamente alla conduzione dello stabilimento, sia riguardo gestione o manutenzione dei locali, e dell’attività di conduzione dell’esercizio commer- ciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e be- vande, inserito nella struttura, per la conduzione del quale l’affittuario adotterà le modalità più idonee a garantirne la funzionalità e il servizio agli utenti del complesso termale. Art. 12 – ARREDI E ATTREZZATURE Gli arredi e le attrezzature dello stabilimento termale sono di proprietà del Locatore. L’Affittuario, dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la decorosa conduzione dello stabilimento termale. Altresì, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla normale dotazione dello stabilimento. Inoltre, dovrà conservare i locali, i mobili, le attrezzature e i materiali in stato decoroso e in perfetta pulizia, atte- nendosi scrupolosamente, in materia di igiene e sanità pub- blica, a tutte le norme emanate dalle Autorità. Eventuali adeguamenti e messe a norma per prescrizioni delle autorità competenti restano in capo al locatore. L’Affittuario, al termine della gestione, dovrà provvedere, immediatamente e senza indugio, al totale asporto di quanto risulta essere di sua proprietà. Il Locatore riconosce al Affittuario il normale deperimento d’uso degli arredi e si riserva invece di addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati al patri- monio di sua proprietà. Le Parti provvederanno in contraddittorio per conferma alla redazione di un inventario analitico dei beni. Ove in costan- za di rapporto il compendio aziendale venga integrato, verrà redatto, entro gli stessi termini e ...
Subaffitto. Non è consentito all’affittuario il subaffitto; in caso di inadempienza il contratto sarà risolto di diritto e la relativa azione per espressa convenzione potrà iniziare anche oltre il termine dei quattro mesi previsto dall’art.21 della Legge n.203/1982;
Subaffitto. 1. E’ vietato il subaffitto e il comodato, anche parziale, dell’azienda.
Subaffitto. L’Affittuario espleterà la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma con espresso divieto della cessione del presente contratto e del subaffitto a terzi salvo nel caso di subaffitto di eventuali servizi e/o prestazioni od utilità da svolgersi in regime di convenzione o per altre utilità che saranno notificate al locatore. Inoltre è ammesso il sub-affitto a terzi a ditte eventualmente incaricate di servizi dall’affittuario, sia relativamente alla conduzione dello stabilimento, sia riguardo alla gestione o manutenzione dei locali, e dell’attività di conduzione dell’esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di beni, alimenti e bevande, inserito nella struttura, per la conduzione del quale l’affittuario adotterà le modalità piu idonee a garantirne la funzionalità e il servizio agli utenti del complesso termale.