Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi
Subappalti. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 40 per cento dell’importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa.
4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx.
5. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, alle condizioni previste dall’artquesta deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del Subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto.
8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n. 50/2016 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) X.Xxx. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e s.m.il’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei servizi affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., l’esecuzione ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di alcune attività facenti una causa di divieto indicata nell’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: − i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; − i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro; − i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del Subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.
1. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del Subcontratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei Subcontratti dal novero dei Subappalti.
3. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
4. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 21 Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate dei servizi o della rata finale solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei Subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento delle rate, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i Subappaltatori.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 xx.xx. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità dei SERVIZI da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
7. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l’importo dei SERVIZI dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta.
8. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni contrattualmente previste eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e si sia riservato, con proposta motivata di pagamento.
9. L’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in tal senso, in sede subappalto non può formare oggetto di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di subappaltoquanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inseritaprevede espressamente, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di per l’Appaltatore ed i Subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010dell’art. A tal fine105, sarà cura dell’Appaltatore inviare comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del Contratto di subappalto e/o subcontrattoad altri elementi essenziali avvenute nel corso del Subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del Subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i50/2016.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione, Servizio Di Manutenzione Dei Manti Erbosi
Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare L'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla, in subappaltotutto o in parte, alle condizioni previste ad altri senza la preventiva approvazione scritta della Azienda, sotto pena dell'immediata risoluzione del Contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma potrà essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di capacità tecnico-economica e e di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in conformità a quanto richiesto dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di 50/2016. Il subappaltatore dovrà anch’esso documentare la certificazione dei propri saldatori. Con riferimento al subappalto, il Contratto troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni recate dall’art.105del D.Lgs n. 50/2016. I documenti da presentare per la richiesta di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione sono i seguenti: - richiesta di cui autorizzazione al medesimo articolo 105, commi 7 subappalto; - le dichiarazioni dell’appaltatrice e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa subappaltatore di cui all’art. 3105, comma 1co. 7, lettera aa) del D.LgsD.lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 50/2016 e s.m.i. nonché - contratto di subappalto; - se necessario, copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolatoscelte autonome e relative responsabilità ai sensi dell’Art. Resta fermo che4 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni; - certificato della C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi dalla richiesta di autorizzazione al subappalto; - dichiarazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 “Regolamento per il controllo delle composizioni societarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”; - idonea documentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9590 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i o attestato SOA circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa di cui all’art. 61del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; - la documentazione o opportune autocertificazioni previste all’art. 38 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; - se necessario, autocertificazione circa la regolarità ai sensi della L. n. 68 del 12/03/99 e s.m.i.; - l’elenco nominativo del personale che s'intenderà impegnare per un corretto svolgimento ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, con relativa copia del libro matricola, compresa l’ultima pagina, intestazione e vidimazione; - numero di iscrizione INAIL e INPS e documentazione attestante gli ultimi versamenti (mod.F24); - modello GAP; - certificato regolarità contributiva DURC. - certificazione di verifica di congruenza ex art.101 comma 3 del citato D.LgsD.Lgs 81/08 e successive modificazioni - certificazione di verifica di idoneità tecnico professionale ex art. n. 159/2011, l’affida- mento 90 comma 9 lettera a) come indicato nell’allegato XVII-3 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni Qualunque altro documento dovesse essere richiesto da Xxxx in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’artquanto ritenuto rilevante ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas Alfa si riserva di darerichiedere alla subappaltatrice, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappaltoai fini della comprova dei requisiti necessari, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza compilazione di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettualiapposito DGUE.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’artIl subappalto è disciplinato secondo le procedure e modalità dell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 ed è consentito nel limite massimo del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento 40% dell’importo complessivo del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo checontratto, ai sensi dell’art. 95105 c.2 del d. lgs. 50/2016. Comune di Carpi - Protocollo n. 41749/2019 del 17/07/2019 Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 3 13 dell’art. 80 del citato D.Lgsd. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 159/20116 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del d.lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso, l’affida- mento purchè:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione capo ai subappaltatori dei motivi di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’artesclusione di cui all’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx80 del d.lgs. n. 159/201150/2016. Anas si riserva di darePer i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 30 (trenta) 20 giorni dalla data di deposito ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del Contratto di subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressagli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anascon ribasso non superiore al 20%, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente dell’art. 105 comma 14 del d. lgs. 50/2016. Il subappaltatore dovrà essere in materiapossesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione 80 del Contratto a norma dell'artd. lgs. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettualin. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 L'esecuzione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione servizio di cui al medesimo articolo 105presente Capitolato è direttamente affidata all'Appaltatore, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016il quale non potrà a sua volta cederla, in coerenza con quanto già dichiarato tutto o in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito parte, ad altri senza la preventiva approvazione scritta della Azienda, sotto pena dell'immediata risoluzione del Contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma potrà essere rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possessocome previsto dalla vigente legislazione sui Contratti Pubblici, nonché l’insussistenza, da parte di quest'ultimo dei motivi di esclusione dell’art.80 del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016. Il deposito Con riferimento al subappalto, troveranno applicazione le disposizioni recate dall’art.105 del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappaltoD.Lgs n. 50/2016. Anas provvederà alla verifica che nei contratti I documenti da presentare per la richiesta di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena sono i seguenti: - richiesta di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi autorizzazione al subappalto; - contratto di subappalto recante le clausole di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari e - autocertificazione circa l’insussitenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016; - modello QUALIFICA DITTE ESTERNE o, ai sensi se del caso, modello QUALIFICA DITTE ESTERNE ACCESSO SPAZI CONFINATI e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010FORMAZIONE RISCHIO ELETTRICO unitamemente alla documentazione ivi richiesta. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.iLa quota subappaltabile è pari al 30%., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare È fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare il servizio oggetto dell'appalto nella sua totalità. La Fondazione Teatri riconosce solo l’aggiudicatario, quale responsabile della conduzione globale del servizio. L’autorizzazione all’affidamento in subappaltosubappalto di alcune attività/servizi è sottoposto all’osservanza delle seguenti condizioni, alle condizioni previste dall’artespressamente individuate nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:
a. il concorrente deve aver indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare con la indicazione di almeno tre subappaltatori;
b. deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.successive modifiche ed integrazioni;
d. non sussista, l’esecuzione nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Per quanto attiene i pagamenti dovuti al medesimo articolo subappaltatore trova applicazione quanto previsto dall’art. 105, commi 7 comma 13 e 18 seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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Samples: Management Agreement
Subappalti. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anasla Regione, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas La Regione provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anasdella Regione, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ede, in particolare, dal D.LgsD. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute contenute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.LgsD. Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento l’affidamento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti subcontratti restano vie- tativietati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- tricesubappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.XxxD. Lgs. n. 159/2011. Anas si riserva di dareLa Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, entro 30 xxxxx 00 (trentaxxxxxxxx) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla dalla Rappresentanza di Anasdella Regione, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anasdella Regione, per lo svolgimento del servizio. Anas La Regione si riserva la facoltà di prorogare tale ter- minetermine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas La Regione tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza l’esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas la Regione può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento inadempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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Samples: Appalto Di Servizi
Subappalti. Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d’opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo. Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto applicativo. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 30 per cento dell’importo dei singoli contratti applicativi. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dallo stesso Protocollo di Legalità. Le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappaltosubappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, alle condizioni previste unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.50/2016. Qualora, l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservatoai fini dell’autorizzazione, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale venga presentata la bozza del contratto di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata)questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. L’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9, lett. a) D.lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 7 lett. a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 euro; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice. Il Comune di Castelvetrano provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, comma co. 1, lettera lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente; c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta. Il deposito Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’esecuzione delle attività opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto del Contratto di ulteriore subappalto. Anas provvederà alla Ai fini della verifica che nei contratti del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto e/o subcontratti sia inseritaprevede espressamente, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei per l’Appaltatore ed i subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal finesempre a pena di nullità, sarà cura dell’Appaltatore inviare è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, stazione appaltante ai sensi dell’art. 95105, comma 3 2 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 159/201150/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’artD.lgs.n. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore. Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura 50/2016 e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.s.m.i..
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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Di Strade E Fognature Comunali