SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge in tema di subappalto di opere pubbliche e in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È vietata la cessione del contratto.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme ammesso nella percentuale massima del 30% dell’importo totale a base di legge gara. Nel caso che le imprese concorrenti intendano avvalersi del subappalto, dovranno dichiarare tale intenzione in tema sede di offerta, indicando le prestazioni per le quali il subappalto viene richiesto. In caso contrario, il subappalto non sarà autorizzabile. La Ditta, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di opere pubbliche e in particolare dall’artcui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 118 105, comma 2, del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER all’Amministrazione il nominativo d’ogni ditta presente in cantierenome del sub- contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimistimm. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 ggii. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme ammesso nella percentuale massima del 30% dell’importo totale a base di legge gara. Nel caso che le imprese concorrenti intendano avvalersi del subappalto, dovranno dichiarare tale intenzione in tema sede di offerta, indicando le prestazioni per le quali il subappalto viene richiesto. In caso contrario, il subappalto non sarà autorizzabile. La Ditta, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di opere pubbliche e in particolare dall’artcui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 118 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER all’Amministrazione il nominativo d’ogni ditta presente in cantierenome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimistimm. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 ggii. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in tema di subappalto di opere pubbliche e cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in particolare conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. E’ vietata all’Appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 163/2006n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di servizi pubblici, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamentealla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È E’ vietata altresì la cessione del di crediti derivanti dal presente contratto, senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Appaltante.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori è disciplinato dalle norme di legge concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in tema di subappalto di opere pubbliche e cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in particolare conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamenten. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È E’ vietata all’Appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del citato Decreto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di servizi pubblici, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. E’ vietata altresì la cessione di crediti derivanti dal presente contratto, senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Appaltante.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Il subappalto dei lavori È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. È consentito il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi. È diritto del Politecnico di Milano di formulare parere negativo in merito alla ditta sub- appaltatrice e non ammettere la stessa all’attività. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è disciplinato dalle norme fatto obbligo all’impresa di legge in tema consegnare il contratto di subappalto di opere pubbliche e in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che l’impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente. L’impresa è comunque obbligata a comunicare preventivamente all’ATER unitamente alla certificazione attestante il nominativo d’ogni ditta presente in cantiere. L’ATER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Impresa è obbligata a trasmettere all’ATER, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa stessa ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate possesso da parte del subappaltatore o del cottimista entro dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. Non è in ogni caso subappaltabile il predetto termine l’ATER sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’impresa. È vietata la cessione del contrattoservizio educativo.
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