REVISIONE DEL CANONE. Il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua.
REVISIONE DEL CANONE. Il Comune di Taranto procederà all’adeguamento del canone, a partire dal terzo anno di contratto (con riferimento alla data di avvio del servizio giusto verbale di consegna) ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. n. 163/2006. A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse Il parametro di riferimento iniziale per il calcolo dell’adeguamento è quello del mese in cui avverrà la sottoscrizione del verbale di consegna. Il valore del canone oggetto di revisione sarà quello riconosciuto il mese precedente a quello in cui si effettuerà l’adeguamento. A detto canone saranno aggiunti o detratti gli importi conseguenti all’applicazione dell’indice di revisione sopra indicato. Sono oggetto di revisione dei prezzi unicamente i materiali deperibili e beni di consumo (gasolio, olio lubrificante, sacchetti, ecc..) sulla base dei predetti indicatori. Sono altresì oggetto di revisione prezzi i costi del personale in presenza di un adeguamento del costo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Non sono ammesse revisioni del prezzo riferite ad altri parametri, tra cui l’incremento della popolazione, l’adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, ecc
REVISIONE DEL CANONE. Il corrispettivo dell’appalto di cui all’art. 4 è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno d’esercizio. All'inizio del secondo anno e così per ogni anno successivo, il corrispettivo dell’appalto sarà sottoposto a rivalutazione ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/16. Ferme restando le disposizioni proprie del citato articolo, a partire dal secondo anno, la rivalutazione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell’Euro rilevata dall’ISTAT, relativo all’anno di esercizio precedente, riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F.O.I.). La richiesta di revisione avanzata dall’Appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche ed accertamenti. Decorsi 90 giorni l’Appaltatore potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del canone revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione con relativo atto del Responsabile del Settore Ambiente. L’Appaltatore non potrà richiedere revisioni del canone per frazioni di anno, e solo ad annualità conclusa.
REVISIONE DEL CANONE. Il Canone contrattuale iniziale sarà sottoposto alle seguenti variazioni: ▪ aggiornamento dei corrispettivi unitari espresso in €/punto luce per effetto della variazione dei prezzi, come di seguito indicato Al termine di ciascun anno di Concessione, il corrispettivo unitario espresso in €/punto luce sarà aggiornato applicando al corrispettivo unitario dell’anno precedente, la variazione dell’indice ISTAT “Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)” del mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il nuovo corrispettivo unitario espresso in €/punto luce sarà applicato al numero dei punti luce risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Il Concessionario, presenterà agli uffici comunali competenti le tabelle ISTAT di rilevamento della variazione dell’indice FOI e il numero di punti luce esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente con indicazione dei punti luce dismessi e di quelli nuovi realizzati nel corso dell’anno.
REVISIONE DEL CANONE. Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del contratto, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di ISTAT negativo, non si procederà all’adeguamento del canone.
REVISIONE DEL CANONE. Si rimanda al Bando-disciplinare di gara.
REVISIONE DEL CANONE a) Durante lo svolgimento del contratto CONSULTING SERVICE S.R.L. avrà la facoltà di modifcare i canoni sia nella parte fssa che in quella variabile, i criteri di determinazione degli stessi, i tempi e le modalità di fatturazione. In caso di variazione del canone sia nella parte fssa che in quella variabile, CONSULTING SERVICE S.R.L. invierà al Cliente raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Il Cliente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di preavviso, potrà comunicare il recesso dal rapporto Cliente con raccomandata A.R. da inviare a CONSULTING SERVICE S.R.L..
b) CONSULTING SERVICE S.R.L. è esonerato dalla comunicazione della variazione del canone, qualora tale variazione corrisponda all’indice Nazionale ISTAT dell’indice dei prezz al consumo per le famiglie di operai o impiegati verifcatesi nell’anno precedente.
REVISIONE DEL CANONE. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio nella misura del 5% dell’importo complessivo, si opererà una revisione nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi pubblicato dall’ISTAT, o in mancanza di tale indice, si applicherà l’indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. n. 36/2023. Si stima un importo massimo per eventuale revisione dei prezzi di euro 21.000,00.
REVISIONE DEL CANONE. 39 Art. 36 - Corrispettivo per i servizi straordinari 39
REVISIONE DEL CANONE. Il canone di appalto è soggetto a revisione annuale ai sensi dell’art. 6, commi quattro e sei, della legge 24 dicembre 1993 n° 537. In assenza dei dati orientativi di cui al succitato articolo 6, comma 6, il canone annuo per l’espletamento dei servizi in appalto determinato in sede di aggiudicazione, sarà sottoposto a revisione con un incremento automatico a partire dal secondo anno in misura prevista dalla normativa vigente (indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T.).