Common use of SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Clause in Contracts

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendere.

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Samples: Disposizioni Sui Sistemi Di Risoluzione Stragiudiziale Delle Controversie in Materia Di Operazioni E Servizi Bancari E Finanziari

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidenteLe operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Sogesid S.p.a. in Xxx Xxxxxxxx, x. 00, Xxxx. Alle sedute pubbliche potrà intervenire il legale rappresentante del Concorrente, ovvero persona incaricata opportunamente delegata, munita d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità, nonchè di copia d’idonea documentazione da cui evincere i poteri attribuiti a quest’ultimo. Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o da apposita commissione esaminatrice, per la parte relativa all’esame della documentazione amministrativa, e da apposita commissione giudicatrice, per le succesisve fasi. Delle predette operazioni verrà redatto regolare verbale. La documentazione di gara sarà custodita a cura della stazione appaltante con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima. La data della prima seduta pubblica di gara sarà comunicata a tutti i Concorrenti dandone notizia sul sito della stazione appaltante all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale, al quale il ricorso medesimo indirizzo sopraindicato. La Commissione di gara provvederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo l’ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta. In particolare, si procederà nel modo seguente: ▪ verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate (seduta pubblica); ▪ apertura delle “Offerte” ed apertura della Busta A - Documentazione amministrativa (seduta pubblica); ▪ verifica della presenza e registrazione dei documenti contenuti nella Busta A (seduta pubblica); ▪ analisi ed esame della documentazione presente nella suddetta Busta A - Documentazione amministrativa (seduta riservata) con eventuali formulazioni di richieste di soccorso istruttorio; ▪ eventuale esame delle integrazioni pervenute a seguito dei soccorsi istruttori attivati (seduta pubblica); ▪ formulazione dell’elenco degli operatori economici ammessi con provvedimento della stazione appaltante pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; ▪ apertura della Busta B - Offerta Tecnica, al fine di verificare e registrare la presenza dei documenti prodotti (seduta pubblica); ▪ valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione, secondo quanto previsto nel precedente articolo 14, dei punteggi ivi indicati (seduta riservata); ▪ lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e apertura delle Buste C Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 si procederà, quindi a valutare la congruità delle offerte, alle quali sia stato trasmesso attribuito sia per il prezzo sia per la somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di qualunque offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Solo ove non vengano individuate offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, la Commissione di gara provvederà a proporre alla stazione appaltante l’aggiudicazione. Ad esito del sub procedimento di verifica, in seduta pubblica, la cui convocazione sarà comunicata ai Concorrenti secondo le modalità di cui sopra, la Commissione dichiarerà l’eventuale anomalia delle offerte che saranno risultate non congrue e, conseguentemente, dichiarerà in seduta pubblica la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. Dei provvedimenti di esclusione adottati nel corso della procedura verrà data comunicazione, a cura della Stazione Appaltante nelle forme di legge. Nell’ipotesi di esclusione dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversagara di un Concorrente, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza plico e le relative buste contenenti l’offerta verranno custoditi dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della documentazione presentatastazione appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, fissa un termine previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. In particolare, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante – e per essa il Responsabile Unico del Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico –organizzativa richiesti per la regolarizzazione partecipazione alla presente procedura. L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica certificata, a produrre tutta la documentazione di legge occorrente per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi la stipula del contratto. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo previa comprova dell’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati e dei requisiti di palese incompletezzacui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, irregolarità o intempestività nonché previa positiva acquisizione del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine DURC dell’aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante e della relativa regolarità contributiva attestata dallo stesso in sede di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firmagara. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data Nel caso in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni overifica fornisse esito negativo, l’aggiudicazione disposta non acquisirà efficacia senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere sia in mancanza, dalla scadenza termini di risarcimento del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione danno che di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede rimborso spese conseguenti al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contenderemancato affidamento. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione Stazione Appaltante provvederà, conseguentemente, alla escussione della garanzia provvisoria ed alla relativa segnalazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contenderecompetenti Autorità.

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Samples: Disciplinare Di Affidamento

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidenteLa prima seduta di gara si terrà il giorno 27/10/2017 alle ore 10.30 presso la Sede di SAL Srl in Lodi, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi Via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato, e sarà pubblica. Nella prima seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà nell’ordine: − alla verifica della sezione IVtempestività della ricezione dei plichi pervenuti e dell’integrità e regolarità formale degli stessi; − all’apertura dei plichi medesimi, paragrafo 1alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A”, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza “B” e “C”; − all’apertura della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” delle offerte non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso escluse ed alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidenteconstatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IVCommissione di Gara, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data qualora se ne rendesse necessario, potrà in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volteapposite sedute riservate, e in ogni caso per un periodo complessivamente procedere all’esame analitico dei documenti contenuti nelle buste “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” delle ditte non superiore a 60 giorniescluse, dalla segreteria tecnicariservandosi il diritto, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione sensi dell’art. 83 comma 9 del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle partiD. Lgs. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrenten. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate, non compromettenti la “par condicio” fra i Concorrenti, di richiedere, anche solo a mezzo fax, di completare o fornire chiarimenti in relazione alla ai documenti ed alle dichiarazioni presentate entro il termine che verrà indicato nella richiesta, da ritenersi tassativo, pena esclusione. Al termine della verifica dei documenti della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a data ovvero in un tentativo di conciliazione o di mediazione giorno successivo che verrà comunicato ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimentosoggetti interessati, la segreteria tecnica richiede Commissione di Gara procederà in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “B – OFFERTA TECNICA”. L’Offerta Tecnica sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara in sedute riservate. Al termine della verifica dei documenti della busta “B – OFFERTA TECNICA”, la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “C – OFFERTA ECONOMICA”. La Commissione di Xxxx procede quindi con la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e, successivamente, alla formulazione della proposta di aggiudicazione che rimetterà al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione Responsabile del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitratoProcedimento per i successivi adempimenti. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso parità di specifica procura), punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contenderemiglior punteggio nella valutazione tecnica.

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Samples: Service Agreement

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando. Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati sul profilo del committente. A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. Per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico sarà nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei Contratti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una apposita Commissione giudicatrice per ognuno dei due lotti, nel rispetto dei Criteri stabiliti dalla Deliberazione A.N.A.C. 31/5/2016 n. 620. La Commissione sarà costituita da 3 membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina. I componenti saranno selezionati tra il personale della Regione Marche e saranno individuati: a) il Presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente alla categoria D; c) il segretario tra il personale appartenente alla categoria D o C. Per ogni altro aspetto afferente alla nomina della commissione, si rinvia a quanto stabilito dalla Deliberazione A.N.A.C. 31/5/2016 n. 620. La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al quale il ricorso numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti. Il Seggio, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: - in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate; - in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e all’apertura della Documentazione amministrativa; - in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa. La Commissione, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: - in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; - in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi; - in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; - in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione economica e all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti. Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia stato trasmesso i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è svolta dalla segreteria tecnica RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. All’esito delle predette operazioni sarà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della sezione IVgara regolata dal presente Disciplinare. Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1co. 9, ove rilevi del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE possono essere sanate attraverso la manifesta irricevibilità procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle dell’offerta tecnica ed economica, obbliga l’operatore economico al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata all’1 per mille (1%0) dell’importo totale dell’appalto (con bonifico bancario in favore della Regione Marche sul conto corrente che sarà appositamente indicato). La Stazione Appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o inammissibilità regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, che l’operatore economico dovrà rendere contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o per le integrazionidel soggetto responsabile della stessa. In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura: (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; b) ricorsi proposti oltre ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non sono intermediari; hanno la qualificazione necessaria; d) ricorsi in ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui manchi la contestazione prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di un comportamento dell’intermediario; gara; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; le offerte che siano sottoposte a condizione; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite dal presente disciplinare; g) le offerte incomplete e/o parziali. Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di firmauna pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. necessarie e restituisce L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il ricorso alla segreteria tecnicaT.A.R. territorialmente competente. Decorso inutilmente il predetto termineAi sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente documento per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore pari a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereRepubblica Italiana.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente18.1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Si riepilogano di seguito le fasi salienti alla procedura di valutazione di ciascun singolo lotto. 18.2. La procedura di valutazione sarà interamente gestita dalla Commissione per quanto riguarda l’apertura e valutazione sia della busta amministrativa (busta A), sia della documentazione tecnica (busta B) e dell’offerta economica (busta C) per ciascun lotto, secondo l’ordine tra i lotti che verrà sorteggiato dalla Commissione stessa. 18.3. La prima seduta pubblica si svolgerà nel giorno e nel luogo indicati nel bando o in data successiva che verrà formalmente comunicata ai concorrenti. Le modalità di svolgimento potranno variare nel rispetto delle procedure di distanziamento imposte dalla situazione epidemiologica esistente e in applicazione delle norme vigenti al quale il ricorso momento dell’apertura delle buste e pubblicizzate sulla Piattaforma di gara. A tutte le sedute pubbliche, che si svolgeranno con le modalità e nei giorni comunicati tramite Piattaforma telematica, potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza ovvero che sia stato trasmesso da questi a tale scopo delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del conferente degli stessi. 18.4. La Commissione, a mezzo della Piattaforma telematica procederà allo svolgimento delle seguenti attività: a. verifica della ricezione delle offerte nei tempi previsti; b. apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa “Risposta di qualifica”; c. verifica della presenza e della correttezza formale dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Sulla base della documentazione contenuta nella “Risposta di qualifica”, la Commissione provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla segreteria tecnica presente procedura, ivi compresa la correttezza della eventuale garanzia provvisoria prodotta - ove richiesta - e delle diverse dichiarazioni. 18.5. Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa queste potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice. Si specifica che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della sezione IVdocumentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile/titolare della documentazione stessa. 18.6. Terminate le operazioni di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa, paragrafo 1la Commissione provvede a formare l’elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, trasmettendo infine alla stazione appaltante l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva. Si precisa che, ove rilevi lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1)stazione appaltante può effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa in ogni momento della presente procedura. Concluse le predette attività, lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura della documentazione presentatatecnica “Risposta tecnica”, fissa per poi procedere, con sedute riservate all’analisi e valutazione delle offerte presentate. 18.7. L’apertura della busta C) “offerta economica” avverrà in seduta pubblica previa convocazione dei concorrenti ammessi e dando evidenza del punteggio tecnico attribuito. In tale occasione la Commissione procederà alla disamina delle offerte secondo l’ordine decrescente dei lotti ed a partire da quello di maggior valore. Terminato l’esame delle offerte economiche del singolo lotto, la Commissione predisporrà la graduatoria provvisoria delle offerte. In base alla predetta graduatoria la Commissione proporrà l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora un termine medesimo concorrente risulti primo nella graduatoria di merito di quattro lotti, la Commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica di quel concorrente per i lotti rimanenti, tranne nel caso in cui quel concorrente sia l’unico ad aver presentato offerta. Ad un concorrente che risulti primo nella graduatoria di merito di quattro lotti secondo la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi disamina delle offerte economiche aperte in base all’ordine di palese incompletezzacui sopra, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine Commissione proporrà l’aggiudicazione di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi ulteriori lotti solo nel caso in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi l’unico ad aver presentato offerta per detti lotti. Al termine dei lavori la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi Commissione trasmetterà alla stazione appaltante tali risultanze per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firmale determinazioni successive. 18.8. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti L’eventuale anomalia dell’offerta economica verrà trattata dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione Commissione ai sensi degli artt. 95 e 97 del Codice. Si specifica che la valutazione di norme congruità prevista dall’art. 97 del Codice sarà svolta dalla Commissione di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitratogara. In caso di rinuncia al ricorsoofferte uguali si procederà mediante sorteggio. 18.9. Si informa che in ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (inammissibili o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura)irregolari e, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfattapertanto, il collegio dichiarasaranno escluse dalla procedura, anche ai sensi dell’art. 59, commi 3 e 4 del Codice, le offerte: a. che non rispettano i documenti di gara; b. che Infratel Italia ha giudicato anormalmente basse; c. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Disciplinare. d. in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; e. che non hanno la qualificazione necessaria; f. il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara; g. che siano sottoposte a condizione; h. nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare; i. che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel capitolato e nel presente Disciplinare; j. incomplete e/o parziali. Saranno altresì esclusi: k. i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; l. i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti; m. i concorrenti che abbiano reso dichiarazioni false. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Infratel Italia si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio, . Si precisa che la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione procedura potrà essere sospesa a seguito di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereanomalie segnalate dal sistema telematico.

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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità Successivamente alla scadenza del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione per le integrazioni lo svolgimento della procedura di gara. Le operazioni di apertura dei plichi prenderanno avvio nel giorno 31/05/2013 alle ore 10:00, presso Via Salaria n. 1027 – 00138 Roma, come indicato anche sul sito internet dell’Istituto www.ipzs.it (1) Area Fornitori – Bandi di gara). Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. Il giorno fissato per l’apertura dei plichi il Presidente della Commissione disporrà in seduta pubblica la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della ricezione degli stessi. La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione Commissione procederà poi all’estrazione a sorte di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi numero di concorrenti non inferiore al 10%, ai fini del controllo del possesso dei requisiti nei modi e nei termini di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora le Imprese sorteggiate non abbiano prodotto la “Busta C – Documenti per i quali non sia attestato il versamento verifica ex art. 48 del contributo spese D.Lgs. 163/06”, dovranno presentare, a richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione indicata al Titolo II, punto 4 del presente Disciplinare. Si precisa che la mancata produzione della documentazione a comprova dei requisiti, nei modi e nei termini di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi cui al succitato art. 48, comporta l’esclusione dalla procedura di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidentegara. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti Commissione procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed esercita i compiti previsti dalla sezione IValla rubricazione del contenuto dei medesimi; proseguirà con l’apertura delle buste “A – Documentazione Amministrativa”, paragrafo 1 esclusivamente sulla base verificando ed enumerando il contenuto delle stesse, che verrà siglato dai componenti della Commissione. Terminata questa fase, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contenderecontenuta nelle buste “A”.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidentegiorno alle ore 09:30 presso la UOC Farmaci e Diagnostici un apposito Seggio di Xxxx procede in seduta pubblica alla: - verifica della documentazione amministrativa presentata; - verifica delle condizioni di partecipazione di cui al punto III.1.1), del bando di gara, - attivazione eventuale del procedimento di soccorso istruttorio; - abilitazione alla gara dei concorrenti; In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte: a) Documento di gara unico europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione b) Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al quale modello xx che verrà fornito se ricorre il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica caso, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; c) “Scheda avvalimento art 89”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello xx che verrà fornito se ricorre il caso, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione; d) (in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento; e) Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi della sezione IVdel presente Disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello xx che verrà fornito se ricorre il caso , paragrafo 1ivi compresa la mancanza di sottoscrizione. f) Scheda Subappaltatore, ove rilevi contenente i dati generali e le dichiarazioni del subappaltatore di cui al modello xx che verrà fornito se ricorre il caso, ivi compresa la manifesta irricevibilità o inammissibilità mancanza di sottoscrizione g) la garanzia provvisoria di cui al punto A.5) del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per presente Disciplinare; h) l’impegno di cui al punto A.6) del presente Disciplinare; i) la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività ricevuta del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento pagamento del contributo spese di 20 euro; fall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso riferito alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle partipresente gara.). Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente ulteriori ipotesi non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereespressamente individuate.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Reagenti

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità Successivamente alla scadenza del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione per le integrazioni lo svolgimento della procedura di gara. Le operazioni di apertura dei plichi prenderanno avvio nel giorno 18/04/2013 alle ore 10:00, presso Xxx Xxxxxxx x. 0000 – 00000 Xxxx, come indicato anche sul sito internet dell’Istituto xxx.xxxx.xx (1) Area Fornitori – Bandi di gara). Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. Il giorno fissato per l’apertura dei plichi il Presidente della Commissione disporrà in seduta pubblica la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della ricezione degli stessi. La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione Commissione procederà poi all’estrazione a sorte di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi numero di concorrenti non inferiore al 10%, ai fini del controllo del possesso dei requisiti nei modi e nei termini di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora le Imprese sorteggiate non abbiano prodotto la “Busta D – Documenti per i quali non sia attestato il versamento verifica ex art. 48 del contributo spese D.Lgs. 163/06”, dovranno presentare, a richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione indicata nell’Allegato C al presente Disciplinare. Si precisa che la mancata produzione della documentazione a comprova dei requisiti, nei modi e nei termini di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi cui al succitato art. 48, comporta l’esclusione dalla procedura di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidentegara. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti Commissione procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed esercita i compiti previsti dalla sezione IValla rubricazione del contenuto dei medesimi; proseguirà con l’apertura delle buste “A – Documentazione Amministrativa”, paragrafo 1 esclusivamente sulla base verificando ed enumerando il contenuto delle stesse, che verrà siglato dai componenti della Commissione. Terminata questa fase, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contenderecontenuta nelle buste “A”.

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Samples: Acquisizione Di Un Sistema Software Per La Gestione Delle Paghe E Contributi

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente8.1 Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro degli elementi essenziali di cui al precedente punto 2.3, e, comunque, non prima dell’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria compiuta a seguito della ricezione della documentazione integrativa di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, l’ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IVfine di verificare la completezza delle informazioni fornite, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi ritenuta necessaria e di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine definire i termini di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione svolgimento del procedimento qualora il ricorrentein contraddittorio, che potrà articolarsi in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel più incontri. 8.2 Nel corso del procedimento, dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante. 8.3 Il completamento dell’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi; in tali casi, la segreteria tecnica richiede al ricorrente procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di dichiarare se questi abbia comunque interesse tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione. 8.4 La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa, di un accordo nel quale: a. sono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla prosecuzione produzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse reddito d’impresa o della perdita, in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorsoutilizzo diretto dei beni di cui all’articolo 6 del decreto; b. sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del decreto, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (in ipotesi diverse da quelle di cui alla precedente lettera a, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o dal suo rappresentante in possesso indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; c. sono definiti i metodi e criteri di specifica procura)calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del decreto, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. 8.5 L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti raggiungono un che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contenderedecreto. 8.6 L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale.

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Samples: Disposizioni Concernenti L’accesso Alla Procedura Di Accordo Preventivo

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità Successivamente alla scadenza del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione per le integrazioni lo svolgimento della procedura di gara. Le operazioni di apertura dei plichi prenderanno avvio nel giorno 27/09/2011 alle ore 10:00, presso Xxx Xxxxxxx x. 0000 – 00000 Xxxx, come indicato anche sul sito internet dell’Istituto xxx.xxxx.xx (1) Area Fornitori – Bandi di gara). Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta. Il giorno fissato per l’apertura dei plichi il Presidente della Commissione disporrà in seduta pubblica la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della ricezione degli stessi. La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione Commissione procederà poi all’estrazione a sorte di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali numero di concorrenti non sia attestato il versamento inferiore al 10%, ai fini del contributo spese controllo del possesso dei requisiti nei modi e nei termini di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Le Imprese sorteggiate dovranno presentare, a richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione indicata nell’Allegato C al presente Disciplinare. Si precisa che la mancata produzione della documentazione a comprova dei requisiti, nei modi e nei termini di firmacui al succitato art. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine48, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidentecomporta l’esclusione dalla procedura di gara. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti Commissione procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed esercita i compiti previsti dalla sezione IValla rubricazione del contenuto dei medesimi; proseguirà con l’apertura delle buste “A – Documentazione Amministrativa”, paragrafo 1 esclusivamente sulla base verificando ed enumerando il contenuto delle stesse, che verrà siglato dai componenti della Commissione. Terminata questa fase, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione prodotta dalle particontenuta nelle buste “A”. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione Eventuali irregolarità formali non costituiscono motivo di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderiscaesclusione. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse L’Istituto provvederà in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se a richiedere all’Impresa le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendererelative regolarizzazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Policarbonato

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Modalità di apertura delle offerte - Data: 8 maggio 2018 Ore: 16:00 - Luogo: Palazzo Comunale di Ozieri Ufficio del Dirigente del Settore Politiche Sociali. Il presidentegiorno suddetto per la prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art.77, D.Lgs.50/2016, nominata dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, procederà, preliminarmente, a verificare se i soggetti intervenuti a rappresentare le imprese concorrenti siano o meno legittimati a interloquire con il predetto organo durante lo svolgimento della gara. Si precisa al riguardo che sono legittimati solamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti oppure i soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai rispettivi rappresentanti legali, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Si procederà quindi alla verifica della regolarità formale di presentazione dei plichi e delle buste delle offerte in base alle prescrizioni del disciplinare di gara, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi riscontro della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza completezza e correttezza della documentazione presentataamministrativa di gara, fissa un termine per del documento PASSOE e quindi all’ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la regolarizzazione documentazione di gara in maniera regolare e completa o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità all’esclusione di coloro che hanno presentato la documentazione in maniera irregolare o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezzaincompleta, irregolarità o intempestività salvo l’applicazione dell’istituto del ricorsosoccorso istruttorio, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie nonché all’acquisizione dei partecipanti e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidentedei relativi PASSOE sulla piattaforma informatizzata AVCPASS. La segreteria tecnica territorialmente competente cura valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi, secondo gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IVelementi qualitativi/prezzo stabiliti nei documenti di gara, paragrafo 1 esclusivamente sulla base è demandata alla Commissione giudicatrice. La Commissione in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste delle offerte tecniche ai soli fini della documentazione prodotta dalle partipresa visione dei documenti prodotti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni oLa Commissione giudicatrice, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più voltesedute riservate, procederà alla valutazione nel merito delle offerte tecniche e alla relativa attribuzione dei punteggi. In una successiva seduta pubblica procederà quindi alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche nonché all’apertura delle buste delle offerte economiche, alla loro valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi. A conclusione delle operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice, provvederà alla formazione della graduatoria di merito e alla proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato che avrà conseguito il punteggio complessivo (somma del punteggio tecnico ed economico) più elevato in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giornigara, dalla segreteria tecnicafatto salvo la verifica di congruità delle offerte, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi e con le modalità di norme di legge. Se la conciliazione non riescecui all’art.97, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso comma 3 del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereD.Lgs.50/2016.

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Samples: Bando Di Gara

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Modalità di apertura delle offerte - Data: 19/09/2017 Ore: 16:00 - Luogo: palazzo comunale di Ozieri Ufficio del Dirigente del Settore Politiche Sociali. Il presidentegiorno suddetto per la prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art.77, D.Lgs.50/2016, nominata dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, procederà, preliminarmente, a verificare se i soggetti intervenuti a rappresentare le imprese concorrenti siano o meno legittimati a interloquire con il predetto organo durante lo svolgimento della gara. Si precisa al riguardo che sono legittimati solamente i rappresentanti legali delle imprese partecipanti oppure i soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai rispettivi rappresentanti legali, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Si procederà quindi alla verifica della regolarità formale di presentazione dei plichi e delle buste delle offerte in base alle prescrizioni del disciplinare di gara, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi riscontro della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza completezza e correttezza della documentazione presentataamministrativa di gara, fissa un termine per del documento PASSOE e quindi all’ammissione al prosieguo della gara dei concorrenti che hanno presentato la regolarizzazione documentazione di gara in maniera regolare e completa o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità all’esclusione di coloro che hanno presentato la documentazione in maniera irregolare o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezzaincompleta, irregolarità o intempestività salvo l’applicazione dell’istituto del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie soccorso istruttorio nonché all’acquisizione dei partecipanti e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidentedei relativi PASSOE sulla piattaforma informatizzata AVCPASS. La segreteria tecnica territorialmente competente cura valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi, secondo gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IVelementi qualitativi/prezzo stabiliti nei documenti di gara, paragrafo 1 esclusivamente sulla base è demandata alla Commissione giudicatrice. La Commissione in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste delle offerte tecniche ai soli fini della documentazione prodotta dalle partipresa visione dei documenti prodotti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni oLa Commissione giudicatrice, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più voltesedute riservate, procederà alla valutazione nel merito delle offerte tecniche e alla relativa attribuzione dei punteggi. In una successiva seduta pubblica procederà quindi alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche nonché all’apertura delle buste delle offerte economiche, alla loro valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi. A conclusione delle operazioni di valutazione la Commissione giudicatrice, provvederà alla formazione della graduatoria di merito e alla proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato che avrà conseguito il punteggio complessivo (somma del punteggio tecnico ed economico) più elevato in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giornigara, dalla segreteria tecnicafatto salvo la verifica di congruità delle offerte, nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti. Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi e con le modalità di norme di legge. Se la conciliazione non riescecui all’art.97, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso comma 3 del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereD.Lgs.50/2016.

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Samples: Concession Agreement

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. Il presidenteLe operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Capofila, al quale in […], alla via […]. Alla seduta pubblica potrà presenziare il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall’Istituto, attraverso apposito seggio di gara, nominato, ai sensi della sezione IVdell’art. 216, paragrafo 1comma 12 del Codice, ove rilevi la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre dopo la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime delle Offerte e sarà composto da parte dell’intermediario o dell’associazione un numero dispari pari a [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Servizio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla quale il medesimo aderiscanomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Il termine seggio di 60 giorni può essere sospeso una o più voltegara è responsabile della valutazione delle Offerte economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione del seggio di gara e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a 60 giornicura del R.U.P., dalla segreteria tecnica, con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della fase preparatoria, dal presidente ai fini procedura e la conservazione dei plichi all’esito della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle partimedesima. Il collegio, d’ufficio o su istanza seggio di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrentegara provvederà, in relazione seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, per ciascun Lotto, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data […], alle ore […]. La trasmissione della presente Lettera di Xxxxxx deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno […] giorni prima della data fissata. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della presente Lettera di Invito e della normativa comunque applicabile. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 7 della presente Lettera di Xxxxxx. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente Lettera di Invito o dalla legge almeno […] giorni prima della data fissata. Nella medesima controversiaseduta, comunichi o in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno […] giorni prima della data fissata, il seggio procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste B - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 12. [solo in caso di aver promosso o limitazione del numero di aver aderito lotti che possono essere aggiudicati a un tentativo solo offerente] Si precisa che la Stazione Appaltante darà corso all’apertura di conciliazione o tutte le Offerte valide pervenute, indipendentemente dall’intervenuta aggiudicazione di mediazione Lotti per effetto della clausola di esclusività di cui al comma 5 del precedente art. 2. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di dar corso alla stipula dell’Accordo Quadro del Lotto di aggiudicazione ai sensi di norme di leggedel comma 5 del precedente art. Se la conciliazione 2, ferma restando l’escussione della cauzione provvisoria, al medesimo non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediariosaranno aggiudicati ulteriori Lotti in cui si sia affermato primo in graduatoria. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimentoPer tale Lotto, la segreteria tecnica richiede al ricorrente Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui le Offerte di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendereseduta pubblica.

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Samples: Accordo Quadro

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26.09.2018, alle ore 8.30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, ubicati alla via Circondaria Sud n. 20, primo piano; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno successivo nel medesimo luogo e alla stessa ora; eventuali mutamenti nella data e negli orari saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno un giorno prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata. Il presidenteDirigente Responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. La Centrale Unica di Committenza, al quale fine di tutelare il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Commissione Giudicatrice: negli uffici della Centrale Unica di Committenza – ubicati in via Circondaria Sud n. 20, primo piano - deposito presso armadio blindato, con custodia della chiave a cura del segretario verbalizzante. Ai sensi della sezione IVdell’art. 85, paragrafo 1comma 5, ove rilevi primo periodo del Codice, la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso (1), lo dichiara inammissibile. Se, viceversa, il presidente rileva irregolarità sanabili o l’incompletezza della documentazione presentata, fissa un termine per la regolarizzazione o per le integrazioni (1) La manifesta irricevibilità o inammissibilità ricorre nei casi Centrale Unica di palese incompletezza, irregolarità o intempestività del ricorso, ad esempio: a) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell’ABF; b) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine Committenza si riserva di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario; c) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; d) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario; e) ricorsi per i quali non sia attestato il versamento del contributo spese di 20 euro; f) ricorsi presentati senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privi di firma. necessarie e restituisce il ricorso alla segreteria tecnica. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso è dichiarato inammissibile dal presidente. La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1 esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il collegio si pronuncia sul ricorso entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni ochiedere agli offerenti, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dal paragrafo 1 per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca. Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, qualsiasi momento nel corso della fase preparatoriaprocedura, dal presidente ai fini di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della regolarizzazione del ricorso o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle partiprocedura. Il collegioLa Centrale Unica di Committenza procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora il ricorrente, in relazione alla medesima controversia, comunichi di aver promosso o di aver aderito a un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario. In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso. Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (1) ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato. In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procuraDGUE e altre dichiarazioni integrative), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere. La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di interruzione, di estinzione o di cessazione della materia del contendererese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato