PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PRESSO L’ASP “DELIA REPETTO” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR...
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PRESSO L’ASP “XXXXX XXXXXXX” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
CIG 7596636E54
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
La presente procedura viene svolta dal Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx in forza di apposita convenzione stipulata tra il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, il Comune di San Xxxxxxx sul Xxxxxx e l’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” per l’istituzione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
Il Comune di Castelfranco, in qualità di Ente Capofila della suindicata convenzione, ha incardinato nella propria struttura organizzativa l’Ufficio Unico di Committenza.
Con determina a contrarre n. 253 del 07.08.2018 del Direttore dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, è stato stabilito di stipulare un contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per la fornitura delle seguenti figure professionali:
categoria B1 - Addetto al guardaroba;
categoria B1 - Addetto alla manutenzione;
categoria B3 - Operatore Socio Sanitario;
categoria C1 - Animatore;
categoria C1 - Responsabile Attività Assistenziale;
categoria C1 - Istruttore Amministrativo o Contabile;
categoria D1 - Infermiere Professionale;
categoria D1 - Fisioterapista;
categoria D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile;
categoria D1 - Coordinatore di struttura. approvando i seguenti atti:
a) il progetto, comprensivo dei sotto elencati documenti:
- relazione tecnica e illustrativa;
- DUVRI;
- stima del valore della gara e dell’importo a base d’asta delle prestazioni oggetto di somministrazione;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
b) lo schema di contratto;
c) il criterio di aggiudicazione.
Si precisa che l’elencazione delle figure professionali di cui sopra è fornita a titolo esemplificativo ma non esaustivo.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 (di seguito definito anche semplicemente “Codice”) se non quelle espressamente richiamate dagli atti di gara in forma di autoregolamentazione, in quanto il contratto da stipularsi non è qualificabile come “appalto” bensì come contratto di “somministrazione di lavoro” (si veda da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 12.03.2018, n. 1571) e, per espressa previsione dell’art. 1 del D.lgs. 50/2016 “Oggetto e ambito di applicazione”, che contempla i soli contratti pubblici di appalto e di concessione.
Pertanto, si puntualizza che non trovano applicazione nella presente procedura gli istituti dell’avvalimento e del subappalto.
Quanto alla contribuzione ANAC, si precisa che s’intende non dovuta in quanto l’obbligo del versamento si riferisce a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, aventi a oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. Tuttavia, preme precisare che, stante la natura controversa dell’affidamento in oggetto, è stata inoltrata richiesta di
parere all’ANAC in ordine all’obbligatorietà o meno della contribuzione e che, qualora dovuta, sarà necessario regolarizzare la posizione.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx [codice NUTS ITD54].
Il CIG viene assunto ai soli fini della tracciabilità del flussi finanziari ed è il seguente: 7596636E54
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxx, Direttore dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, con sede in via Circondaria Nord n. 39 – 00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Il Responsabile del procedimento limitatamente alle fasi di competenza della Centrale Unica di Committenza (ossia dall’indizione della procedura e sino all’aggiudicazione definitiva) è il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei Servizi al Cittadino, Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Con determinazione n. 641 dell’08.08.2018 della Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti procedurali (bando di gara, disciplinare di gara e modelli a corredo), sulla base di quanto disposto con la sopra citata determina a contrarre adottata dal Direttore dell’ASP.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto, comprensivo dei seguenti documenti:
a. relazione tecnica e illustrativa;
b. DUVRI;
c. stima del valore della gara e dell’importo a base d’asta delle prestazioni oggetto di somministrazione;
d. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e. schema di contratto;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e modelli a corredo:
3.1) Domanda di partecipazione; 3.2) DGUE;
3.3) Modello dichiarazioni integrative; 3.4) Modello offerta economica.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx alla sezione bandi di gara.
La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, siti in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx alla xxx Xxxxxxxxxxx Xxx, 00, nei giorni di martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.30 e di venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria xxxxxxxxx.x@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx, almeno dieci giorni prima del termine di ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx, sezione bandi di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
I concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Centrale Unica di Committenza e gli operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del D.lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha a oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato per diverse figure professionali da impiegare presso l’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, avente sede in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 00.
Si riporta stima del fabbisogno, precisando che i valori sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto ASP Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di utilizzatore, non sarà in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, cosi come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, a carico dell’Ente e senza che l’Agenzia possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.
QUALIFICA | CAT. GIUR. | UNITA' | ORE ANNUE PER UNITA' | ORE ANNUE COMPLESSIVE |
ADDETTO AL GUARDAROBA | B1 | 1 | 300 | 300 |
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE | B1 | 1 UNITA' PART TIME 18 ORE | 1039 | 1039 |
OPERATORE SOCIO SANITARIO | B3 | 13 UNITA' TEMPO PIENO 1 UNITA' PART TIME 30 ORE | 1872 1550 | 25886 |
RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALE | C1 | 1 | 300 | 300 |
ANIMATORE | C1 | 1 UNITA' PART TIME 18 ORE | 936 | 936 |
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE | C1 | 1 | 1872 | 1872 |
INFERMIERE PROFESSIONALE | D1 | 5 | 1872 | 9360 |
FISIOTERAPISTA | D1 | 2 UNITA' PART TIME 18 ORE | 1872 | 1872 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO O CONTABILE | D1 | 1 | 1872 | 1872 |
COORDINATORE DI STRUTTURA | D1 | 1 | 300 | 300 |
TOTALE ORE | 43737 |
Il valore stimato della somministrazione è pari ad Euro 6.744.985,64 oltre iva al 22%.
Il valore è calcolato con riferimento all’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, e dettagliato nell’Allegato A – Elenco fabbisogno del capitolato.
Il valore stimato della somministrazione per il triennio, ammonta ad Euro 2.662.494,23, (di cui Euro 13.380,00 per oneri della sicurezza), così articolato:
VALORE SOMMINISTRAZIONE | |
PRIMO ANNO | EURO |
COSTO LAVORO | 834.927,41 |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
SECONDO ANNO | |
COSTO LAVORO | 834.927,41 |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
TERZO ANNO | |
COSTO LAVORO | 834.927,41 |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
TOTALE | 2.662.494,33 |
Il valore stimato della somministrazione ricomprende inoltre:
Euro 2.662.494,33 per l’eventuale rinnovo sino alla durata massima (Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza),
Euro 443.749,06 per l’eventuale proroga (art. 106, comma 11, Xxxxxx contratti);
Euro 443.749,06 per l’eventuale conferimento di ulteriori o nuovi servizi da parte dei Comuni soci (art. 106, comma 1, lett. a) Codice contratti);
Euro 532.498,87 per l’eventuale aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12, Codice contratti).
Si riportano le tabelle necessarie alla ricostruzione dei valori e degli importi:
QUALIFICA | CAT. GIUR. | ORE ANNUE COMPLESSIVE | COSTO ORARIO CON AUMENTO | COSTO ORARIO COMPLESSIVO ANNUO | MARGINE AGENZIA ORARIO | MARGINE AGENZIA COMPLESSIVO ANNUO |
ADDETTO AL GUARDAROBA | B1 | 300 | 16,93 | 5.079,00 | 1,1 | 330,00 |
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE | B1 | 1039 | 17,09 | 17.756,51 | 1,1 | 1.142,90 |
OPERATORE SOCIO SANITARIO | B3 | 25886 | 18,21 | 471.384,06 | 1,1 | 32.593,00 |
RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALE | C1 | 300 | 19,17 | 5.751,00 | 1,1 | 330,00 |
ANIMATORE | C1 | 936 | 19,17 | 17.943,12 | 1,1 | 1.029,60 |
ISTRUTTORE | C1 | 1872 | 19,04 | 35.642,88 | 1,1 | 2.059,20 |
AMMINISTRATIVO O CONTABILE | ||||||
INFERMIERE PROFESSIONALE | D1 | 9360 | 21,07 | 197.215,20 | 1,1 | 10.296,00 |
FISIOTERAPISTA | D1 | 1872 | 20,81 | 38.956,32 | 1,1 | 2.059,20 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO O CONTABILE | D1 | 1872 | 20,81 | 38.956,32 | 1,1 | 2.059,20 |
COORDINATORE DI STRUTTURA | D1 | 300 | 20,81 | 6.243,00 | 1,1 | 330,00 |
TOTALE | 43737 | 834.927,41 | 48.110,70 |
L’importo posto a base di gara è il margine d’agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) su cui dovrà essere effettuato il ribasso (unico per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione). L’importo posto a base di gara è stato calcolato nel seguente modo:
IMPORTO A BASE DI GARA | EURO |
PRIMO ANNO | |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
SECONDO ANNO | |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
TERZO ANNO | |
MARGINE AGENZIA | 48.110,70 |
ONERI SICUREZZA | 4.460,00 |
TOTALE | 157.712,10 |
Il corrispettivo per il presente contratto sarà calcolato moltiplicando il numero delle ore di lavoro somministrato, per il costo orario (come individuato nell’allegato B al capitolato speciale prestazionale) oltre al margine d’agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione), al netto del ribasso offerto in sede di gara, sul quale andrà calcolata l’IVA.
Il margine d’agenzia posto a base di gara è pari al valore di 1,10 euro all’ora, ottenuto calcolando il 6% di ciascun costo orario delle diverse figure richieste e facendo la media tra i valori ottenuti.
Il margine d’agenzia, come sopra calcolato, è assimilato per analogia al corrispettivo riconosciuto per un “servizio” e come tale va a coprire i costi fissi che ogni impresa sostiene, ed in particolare nell’ di specie i costi per la ricerca del personale, la selezione, la gestione amministrativa, i costi per l’emissione delle buste paghe e per tutti quegli adempimenti obbligatori e necessari.
Richiamata la prassi ormai diffusa per cui gli oneri economici relativi all’assenteismo del personale somministrato sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria e debbono considerarsi ricompresi nel margine d’intermediazione in quanto riconducibili al rischio d’impresa, si è ricompreso nel calcolo per l’individuazione della quota complessiva del margine d’agenzia anche una quota finalizzata alla copertura di tale onere.
Il margine d’agenzia così costruito, è in linea con i valori di mercato relativi ad gare di somministrazione di lavoro, rilevati attraverso indagine conoscitiva effettuata attraverso la consultazione di siti istituzionali di altri enti pubblici ed in particolare di bandi di gara aventi analogo oggetto, analogo numero di ore somministrate e similarità di figure professionali somministrate.
4. DURATA
Il contratto avrà durata triennale (indicativamente dall’01.11.2018 al 31.10.2021).
Il contratto potrà essere, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine la committenza che intende esercitare tale facoltà ne darà apposita comunicazione al somministratore mediante posta elettronica certificata, almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto originario.
In tutti i casi in cui non si riesca a ultimare la procedura per l’individuazione del soggetto entro la scadenza contrattuale, Asp Xxxxx Xxxxxxx si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto per il termine strettamente necessario alla conclusione di tale nuova procedura.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il contratto s’intenderà comunque concluso, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente Contratto Collettivo del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.
Il concorrente deve aver realizzato fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di almeno € 1.000.000 (euro unmilione) IVA esclusa; tale requisito è ritenuto congruo e proporzionato all'importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria e alla complessità del contratto, inoltre rappresenta un parametro attendibile di verifica della capacità economico-finanziaria degli operatori economici.
La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Centrale Unica di Committenza.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Regolare esecuzione servizi analoghi nell’ultimo triennio.
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi all’affidamento della somministrazione di lavoro a tempo determinato di importo complessivo minimo pari a € 3.000.000,00.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Si precisa che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula (”servizi analoghi”) implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto del contratto da affidare e le prestazioni
oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità richiesta. La prescrizione del disciplinare in ordine al possesso della capacità tecnica e professionale deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia, comunque, dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce il contratto.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue la prestazione principale, anche in termini economici, le mandanti le prestazioni indicate come secondarie.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e il requisito relativo all’iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonchè tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.
8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata di:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro 53.249,88 (2% del prezzo base del contratto di euro 2.662.494,23), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A. – IT 27 D 05034 66690 00 00 00 00 08 00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX – piazza della Vittoria n. 8 – 00000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25.09.2018 esclusivamente all’indirizzo sopra indicato.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. In ogni caso fa fede detta ricevuta anche qualora la protocollazione non sia contestuale. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG 7596636E54 per l’affidamento del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per diverse figure professionali presso l’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”
Scadenza offerte: 25.09.2018 ore 12.00 - NON APRIRE
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto del contratto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni integrative al DGUE e l’offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx sezione bandi di gara.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.
11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello A (allegato) o, comunque, rispettandone l’intero contenuto.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx sezione bandi di gara (modello B), secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 11.3.1 n. Errore. L'origine riferimento non è tata trovata. del presente disciplinare; a tal fine potrà essere utilizzato il modello C (allegato) messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx sezione bandi di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente avvalendosi del modello C (allegato) messo a disposizione sul sito www.comune.castelfranco- xxxxxx.xx.xx sezione bandi di gara, con le quali dichiara:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. in riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, i dati identificativi (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e carica sociale) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione dedicata alla gara in oggetto e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
5. di accettare espressamente la seguente clausola sociale di cui all’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
6. di prendere atto che, ai sensi della normativa e giurisprudenza attuale, tutta la documentazione prodotta, qualora richiesta, sarà accessibile e, comunque:
di dichiarare la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali nell’ambito dell’offerta e/o delle giustificazioni a sostegno della medesima, per le seguenti espresse motivazioni:
(in tale ipotesi l’operatore economico dovrà evidenziare le parti dell’offerta e/o delle giustificazioni interessate ai segreti tecnici e/o commerciali)
ovvero
di dichiarare la non sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali nell’ambito dell’offerta e/o delle giustificazioni a sostegno della medesima;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
8. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011”antimafia” nonchè della individuazione del CCNL applicato, indicazione di:
Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di cui alla L. 68/99 o eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione;
Estremi di iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” - (qualora iscritto);
CCNL applicato.
10. ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria (art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016), il possesso di certificazioni che consentono le riduzioni previste, di cui si fornisce copia conforme;
11. di impegnarsi al versamento della contribuzione ANAC qualora, a seguito di parere rilasciato dall’Autorità stessa, il contratto oggetto della presente procedura non sia da considerarsi esente.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
di indicare, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, convertito in L. 122/2010) oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
1. si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
3. prende atto che, ai sensi della normativa e giurisprudenza attuale, tutta la documentazione prodotta, qualora richiesta, sarà accessibile e, comunque:
di dichiarare la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali nell’ambito dell’offerta e/o delle giustificazioni a sostegno della medesima, per le seguenti espresse motivazioni:
(in tale ipotesi l’operatore economico dovrà evidenziare le parti dell’offerta e/o delle giustificazioni interessate ai segreti tecnici e/o commerciali)
ovvero
di dichiarare la non sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali nell’ambito dell’offerta e/o delle giustificazioni a sostegno della medesima;
4. attesta di essere informato in ordine al trattamento dei dati, così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
11.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, è richiesta la copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
11.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica delle prestazioni offerte.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra l’offerta presentata, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
La relazione tecnica dovrà rispettare i seguenti parametri di redazione:
- complessivamente 20 facciate
- formato A4
- max nr. 25 righe.
Non saranno oggetto di esame e di valutazione e, pertanto, si avranno per non prodotte le facciate ulteriori rispetto al limite sopra indicato.
E’ comunque data la possibilità ai partecipanti alla gara di esplicitare ulteriormente, in appositi allegati, specifici profili riferiti a uno o più dei criteri di valutazione dell’offerta, purché vi sia un rimando a essi, chiaro e inequivocabile, nell’elaborato, per un totale non superiore a ulteriori 8 facciate di allegati (l’eventuale indice e copertina dell’offerta progettuale e/o degli allegati non incidono nel conteggio delle numero delle facciate). Tale
limite può essere superato solo qualora si tratti di produrre documentazione già esistente presso l’operatore economico poiché connessa alle esigenze organizzative aziendali e non elaborata specificamente in funzione della partecipazione alla presente procedura di gara.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello D allegato al presente disciplinare di gara o, comunque, rispettandone tutto il contenuto.
Il corrispettivo per il presente contratto sarà calcolato moltiplicando il numero delle ore di lavoro somministrato, per il costo orario (come individuato nell’allegato B al capitolato speciale descrittivo e prestazionale) oltre al margine d’agenzia orario (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione), al netto del ribasso offerto, sul quale andrà calcolata l’IVA.
Il margine d’agenzia posto a base di gara è pari al valore di 1,10 euro all’ora, ottenuto calcolando il 6% di ciascun costo orario delle diverse figure richieste e facendo la media tra i valori ottenuti.
L’offerta dovrà essere formulata indicando:
a) l’aggio orario (margine d’agenzia) offerto, espresso in euro (cifre e lettere), con la precisazione che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, con la precisazione che i costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1 del presente disciplinare.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superori all’importo a base d’asta rispetto al quale formulare un’offerta migliorativa (ossia aggio orario di € 1,10) o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare.
In caso di discordanza tra i valori espressi in numero e i valori espressi in lettera, si attribuirà prevalenza a quello più vantaggioso per l’ASP.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto è affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione della migliore offerta e, quindi, la scelta del soggetto affidatario del contratto verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La determinazione dei punteggi per ciascuna offerta verrà effettuata applicando il metodo aggregativo – compensatore con doppia riparametrazione per la definizione del punteggio dell’offerta tecnica, come di seguito indicato nel dettaglio.
1) Determinazione punteggio offerta tecnica
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa si articolano in criteri/sub-criteri, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio/sub-punteggio come di seguito precisato:
A) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO | ponderazione relativa sub - peso | |
Sub Criterio A1 | Modalità organizzative che s'intendono adottare al fine di premiare la continuità del servizio, anche in caso di sostituzioni. In relazione a questo sub criterio si valuteranno in particolare l’individuazione di soluzioni, di modalità organizzative e gestionali che consentono di avere continuità nell’erogazione del servizio e ridurre i tempi di sostituzione (ad esempio attraverso la presenza di un pool jolly di operatori da utilizzarsi per le sostituzioni, ovvero attraverso l’individuazione di un gruppo di operatori specializzati da utilizzarsi come “task force”, in situazioni specifiche, ecc…) | 10 |
Sub Criterio A2 | Modalità di gestione dei rapporti con l'utilizzatore (ASP “Xxxxx Xxxxxxx”) In relazione a questo sub criterio si valuterà in particolare la modalità di gestione dell'assistenza telefonica e della reperibilità per la gestione delle assenze e di altre problematiche. | 10 |
Sub Criterio A3 | Metodologia di selezione del personale per lo specifico settore. In relazione a questo sub criterio si valuterà in particolare: completezza ed articolazione dei processi organizzativi | 10 |
Sub Criterio A4 | Soluzioni adottate per la gestione delle emergenze (sostituzioni improvvise). In relazione a questo sub criterio si valuteranno in particolare: affidabilità, comprensibilità, e completezza del flusso procedimentale delle attività per l'improvvisa gestione del personale | 10 |
B) FORMAZIONE DEL PERSONALE Programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale individuato, sia per la fase iniziale che per quella relativa alla formazione continua (indicare i destinatari, la qualità dei docenti, gli strumenti adottati, la durata della formazione) In relazione a questo criterio si valuteranno in particolare l’adeguatezza del programma | 15 |
proposto e l’attinenza della formazione specialistica al personale fornito tenendo conto dello specifico profilo professionale delle singole figure | |
C) ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI Offerte migliorative senza oneri per l'utilizzatore (ASP “Xxxxx Xxxxxxx”) In relazione a questo criterio si valuterà in particolare la possibilità di fornire personale con attestati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in base al profilo professionale (es. corso per l'utilizzo del defibrillatore) o all'esecuzione di percorsi formativi aggiuntivi (es. formazione rischio incendio basso, medio ed elevato con conseguimento dei relativi attestati). | 15 |
TOTALE | 70 |
1) La commissione attribuisce a ciascun elemento di natura qualitativa dell’offerta presentata dal singolo concorrente un punteggio determinato come segue:
a) ogni Commissario attribuisce, secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara, ad ogni sub – elemento, relativo al criterio preso in esame (A, B, o C) un coefficiente variabile tra 0 e 1, dandone adeguata motivazione secondo la griglia sotto riportata:
coefficiente | giudizio |
0 | l’offerta non esplicita il criterio di valutazione o si limita a richiamare il criterio di valutazione |
0,1 | insufficiente |
0,2 | scarso |
0,3 | quasi sufficiente |
0,4 | appena sufficiente |
0,5 | sufficiente |
0,6 | più che sufficiente |
0,7 | discreto |
0,8 | buono |
0,9 | soddisfacente |
1 | ottimo/eccellente |
b) per ogni elemento di valutazione si calcola un coefficiente provvisorio Cprovvji con le seguenti modalità:
1. nel caso in cui non vi sia la suddivisione in sub-criteri (criteri B, C,) il coefficiente provvisorio è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli commissari all’elemento in esame:
n Cprovvji = 1 ∑ Cji(Z)
n z=1
dove:
i = indice che individua l’offerta in esame
j = indice che individua l’elemento di valutazione in esame (criterio B o C) z = indice che individua il singolo commissario
n = numero dei commissari
Cji(z) = coefficiente attribuito dal commissario z all’elemento oggetto del criterio j per l’offerta i Cprovvji = coefficiente provvisorio attribuito all’elemento oggetto del criterio j per l’offerta i;
2. nel caso in cui vi sia la suddivisione in sub-criteri (criterio A), il coefficiente provvisorio si ottiene calcolando, come al punto precedente, la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari al sub - elemento in esame e sommando successivamente i punteggi attribuiti ai singoli sub - elementi, ottenuti moltiplicando i coefficienti di ciascun sub -elemento per il rispettivo fattore ponderale:
n
Cprovvji = ∑ Cprovvjsi*Ptjs s=1
dove:
i = indice che individua l’offerta in esame
j = indice che individua l’elemento di valutazione in esame (criterio A)
s = indice che individua il sub – elemento in esame del criterio in considerazione n = numero dei sub – criteri in cui è suddiviso il criterio in considerazione
Cprovv_Jsi = coefficiente attribuito all’offerta i relativamente al sub - elemento s del criterio J (crit. A) Ptjs = fattore ponderale corrispondente al sub – criterio s del criterio J (crit. A )
Cprovvji = coefficiente provvisorio attribuito all’elemento oggetto del criterio j ( crit. A) per l’offerta i;
c) si trasformano i coefficienti provvisori, attribuiti ad ogni offerta con le modalità di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera b), in coefficienti definitivi (Cij), assegnando il valore “1” al coefficiente più elevato tra quelli attribuiti ad ogni offerta, per lo specifico elemento di valutazione, e proporzionando a tale coefficiente massimo gli altri, come sotto indicato:
Cji = Cprovvji
Cmaxj
dove:
Cmaxj = coefficiente provvisorio di valore massimo relativo all’elemento di valutazione j
Cji = coefficiente definitivo relativo all’elemento di valutazione j dell’offerta i (al variare di j si ottengono i coefficienti Cai, Cbi , Cci ricercati).
Il punteggio complessivo che verrà attribuito all’offerta tecnica sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di natura qualitativa e quantitativa, ottenuti moltiplicando i coefficienti sopra determinati, per i rispettivi fattori ponderali:
Pti = Cai*40 + Cbi*15 + Cci*15
2) Determinazione punteggio offerta economica
Si precisa che, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1005 del 21/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1007/2017, il coefficiente > 0 previsto e denominato α nella presente procedura di gara è pari ad 1; pertanto nella determinazione del punteggio offerta economica: α = 1.
a) Il coefficiente attribuito all’offerta economica viene calcolato attraverso la seguente formula: Cei = (Pmin /Pi)
dove:
Cei = coefficiente relativo all’ elemento di valutazione “Offerta economica” con riferimento all’offerta del concorrente i-esimo;
Pmin = prezzo minimo offerto;
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
b) Il punteggio relativo alla offerta economica i- esima per l’offerta economica (Pei) si ottiene moltiplicando il coefficiente Coi per relativo fattore ponderale: Pei = Cei *30
3) Determinazione punteggio finale
Il punteggio complessivo finale dell’offerta presentata dal concorrente i – esimo sarà pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica con il punteggio attribuito all’offerta economica:
Pi = Pti + Pei
In caso di una sola offerta valida, la Commissione non procederà ad attribuzione di punteggio, ma valuterà complessivamente l’offerta in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26.09.2018, alle ore 8.30 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, ubicati alla via Circondaria Sud n. 20, primo piano; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno successivo nel medesimo luogo e alla stessa ora; eventuali mutamenti nella data e negli orari saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno un giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.
Il Dirigente Responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La Centrale Unica di Committenza, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Commissione Giudicatrice: negli uffici della Centrale Unica di Committenza – ubicati in via Circondaria Sud n. 20, primo piano - deposito presso armadio blindato, con custodia della chiave a cura del segretario verbalizzante.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La Centrale Unica di Committenza procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del Settore lavori pubblici, tecnico manutentivo del Comune di San Xxxxxxx sul Xxxxxx nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007/2017).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale Unica di Committenza.
La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente Responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai sensi della vigente convenzione istitutiva e per il funzionamento dell’Ufficio Unico nonchè nel rispetto della circolare emanata in materia dal Segretario generale del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (prot. n. 1785/2018).
17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice per il tramite del segretario verbalizzante.
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La Commissione Giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Deve intendersi riconducibile alla casistica “in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa” l’ipotesi nella quale si sia in presenza di una sola offerta valida: in tale fattispecie, infatti, secondo quanto previsto al precedente punto 14, non si procede all’attribuzione del punteggio, risultando conseguentemente non applicabile il sistema di valutazione di cui al comma 3 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. La Commissione ha il compito di indicare al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6, del Codice, appaiano sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
Ai fini dell’endoprocedimento in oggetto, si provvede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
19. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della Centrale Unica di Committenza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Centrale Unica di Committenza ha deciso di affidare il contratto.
Prima dell’aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di affidare il contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Centrale Unica di Committenza prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La Centrale Unica di Committenza, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, individua il contraente.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica di Committenza procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale Unica di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà stipulato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Nei casi di cui all’art. 103, comma 11, del Codice, la Centrale Unica di Committenza – su richiesta dell’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” - modifica la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.600,00. La Centrale Unica di Committenza/L’ASP “Xxxxx Xxxxxxx” comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
20. LAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Si veda l’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si fa rinvio a quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.