Sub-responsabile Clausole campione

Sub-responsabile. 10.7.1 Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Fornitore intenda avvalersi per l’esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere nominati sub-responsabili ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del GDPR (di seguito Sub-responsabili o Sub-responsabile). I Sub-responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi che il Contratto impone al Responsabile (Allegato GDPR 4). In particolare, nel rispetto di quanto previsto alle lettere b) e c) del paragrafo 10.3.1 “Obblighi e istruzioni”, ciascun Sub-responsabile provvederà a nominare, a sua volta, le eventuali risorse impiegate nei trattamenti quali “Persone Autorizzate” al trattamento dei dati personali, utilizzando l’apposito modello predisposto comprensivo delle relative istruzioni (Allegato GDPR 7).
Sub-responsabile. Il Titolare autorizza il responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile d el t rattamento (sub- responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività ditrattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizza- tive adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.
Sub-responsabile. Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Sub-responsabile. Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il fornitore può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del committente. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il fornitore è comunque sempre tenuto ad informare il committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dando così al committente l’opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Se il fornitore ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto. In particolare, il fornitore deve prevedere in quest’ultimo caso garanzie sufficienti affinché il sub-responsabile metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore conserva l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-responsabile.
Sub-responsabile. Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento e più precisamente: - quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, è tenuta a richiedere l’autorizzazione scritta al Titolare del Trattamento stesso, con congruo preavviso, inviando comunicazione all’indirizzo PEC [indicare PEC AZIENDA], almeno 30 giorni prima. Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Nel caso in cui l’altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall’art. 82 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 679/2016. È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l’evento dannoso non è imputabile all’altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall’art. 82 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 679/2016.
Sub-responsabile. Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere ad un altro Responsabile (di seguito "Sub- responsabile") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento. Il Responsabile inoltra al Titolare l'atto di nomina del "Subresponsabile" e lo informa di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili, alle quali il Titolare del trattamento conserva il diritto di opporsi. Al "Sub-responsabile" sono imposti, con specifico atto sottoscritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto che lega il Titolare e il Responsabile del trattamento. Il "Sub- responsabile" è tenuto ad: osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali e la loro protezione (mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati effettuato) affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente e nel rispetto della normativa vigente. Qualora il "Sub- responsabile" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del "Sub-responsabile" anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82. 1 e 82. 3 GDPR).
Sub-responsabile. Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile del trattamento a ricorrere ad altro sub-Responsabile nel rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritte dal GDPR. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora il Responsabile del trattamento decida di ricorrere ad un sub-Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato con il presente atto conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub-Responsabile da lui nominato. Per lo svolgimento delle attività delegate in Convenzione, il Responsabile del trattamento si avvale di servizi e infrastrutture Microsoft e Amazon Web Services (AWS) acquisiti mediante Gara Consip “appalto specifico per l’affidamento della fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le PA nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (accordo quadro Enterprise Agreement n. 6 del 12 novembre 2020).
Sub-responsabile si riferisce alle Affiliate di SAP, SAP SE, Affiliate di SAP SE e terzi incaricati da SAP, SAP SE o dalle Affiliate di SAP SE in relazione con il Servizio SAP e che trattano i Dati Personali ai sensi del presente DPA.

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  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.