Tabella Infortuni Clausole campione

Tabella Infortuni. Sinistro Destro Perdita totale, anatomica o funzionale, di: › un arto superiore 70% 60% › una mano o un avambraccio 60% 50% › un pollice 18% 16% › un indice 14% 12% › un medio 8% 6% › un anulare 8% 6% › un mignolo 12% 10% › la falange ungueale del pollice 9% 8% › una falange di un altro dito della mano Anchilosi: › della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% › del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20% 15% › della falange ungueale dell’alluce 2,5% Perdita anatomica o funzionale di arto inferiore: › del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: › del nervo radiale 35% 30% › del nervo ulnare 20% 17% Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: › del capo prossimale o distale del bicipite brachiale 5% 4% › di un tendine della cuffia dei rotatori 5% 4% › al di sopra della metà della coscia 70% › al di sotto di metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% › al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba 50% › di un piede 40% › di ambedue i piedi 100% › di un alluce 5% › di un altro dito del piede 1% Postumi di lesioni meniscali: › se complete e disposte in senso traversale 3% › in tutti gli altri casi 1% Postumi di rottura completa di legamenti al ginocchio: › collaterale interno 12% › collaterale esterno 8% › crociato anteriore 6% › crociato posteriore 6% Anchilosi: › dell’anca in posizione favorevole 35% › del ginocchio in estensione 25% › della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragali 15% Paralisi completa del nervo: › sciatico popliteo esterno 15% Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: › tendine di Achille 4% › quadricipite femorale 5% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: 1% Esiti di frattura scomposta di una costa › una vertebra cervicale 12% › una vertebra dorsale 5% › 12a dorsale 10% › una vertebra lombare Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale anatomica o funzionale di: › un occhio 25% › ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: › un orecchio 10% › ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: › monolaterale 4% › bilaterale 10% Perdita anatomica di: › un rene 15% › della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Parte II - Le garanzie assicurative Garanzia V - Assist...
Tabella Infortuni. Perdita totale, anatomica o funzionale di: Perdita totale anatomica o funzionale di: Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato

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  • Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.

  • Malattia ed infortunio In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

  • Infortuni In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base la Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino morte; invalidità permanente. L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca nella qualità di passeggero di voli di Linea e charter (esclusi gli aerei privati), dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte oppure l’invalidità permanente. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari.

  • Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor è altresì tenuto: ‒ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; ‒ a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo; ‒ a farsi carico della realizzazione di eventuali supporti necessari (striscioni, totem e simili); ‒ ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate; ‒ a non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. ‒ a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o alle sue iniziative. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell’Avviso.