Tempi e modalità Clausole campione

Tempi e modalità. Il progetto pilota descritto nell’ambito del WP 4 costituisce un esperimento di supporto alle imprese per la realizzazione di attività imprenditoriali volte allo sviluppo del territorio attraverso la logistica e l’info mobilità della durata di almeno 10 mesi finalizzato a sviluppare i traffici nell’area Grecia-Italia e più in generale del Sud Est Europa. Il progetto pilota deve concludersi comunque entro e non oltre il 31 Agosto 2015. Le modalità dell’attuazione del progetto pilota saranno inoltre determinati in base alle caratteristiche delle imprese che in forma singola o associata avranno manifestato interesse a realizzare il progetto pilota, mediante presentazione dell'offerta.
Tempi e modalità. L’orario di lavoro sarà concordato con il RUP, nella fascia oraria compresa dalle ore 06,00 alle ore 23,00 dal lunedì al sabato. Sarà oggetto di valutazione la disponibilità al lavoro nei giorni festivi e di notte dal lunedì al venerdì (22÷6.00) per un fabbisogno di ore 400 lotto 1 e ore 400 lotto 2. Nel caso in cui il fornitore ne dia disponibilità e GTT ne rilevi la necessità e venga richiesto che l’attività venga svolta nei festivi e notturno è prevista una maggiorazione del 10% e 15%. L’eventuale comunicazione alla I.A. della necessità del lavoro nel fine settimana o notturno verrà richiesta da GTT, nella persona del RUP, con almeno 48 ore di anticipo.

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  • Modalità di esame L’esame si svolge in due parti: test a scelta multipla e esame orale. Il risultato acquisito al test a scelta multipla condiziona la partecipazione all’esame orale e il voto finale.

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • Modalità di erogazione Il Finanziamento sarà erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “Erogazione” e collettivamente “Erogazioni”) a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dal Prenditore secondo un testo conforme al modello di cui all’Allegato E del presente Contratto (ciascuna di seguito denominata “Richiesta di Erogazione”), sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, conformemente a quanto previsto al presente Articolo 1.02, ciascuna da rimborsarsi secondo le modalità previste all’Articolo 4.01A. L’ammontare di ciascuna Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione sarà sino alla data della relativa Erogazione di seguito denominato “Finanziamento Impegnato”. Il Prenditore inoltrerà all’Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall’Ente Locale Beneficiario e dell’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare, a partire dall’anno 2020, non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate: - entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo; - entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo; - entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo. Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l’erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Parimenti, qualora il termine per la presentazione della richiesta non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx TARGET, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Resta inteso che l’importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l’Erogazione di un minore importo per giustificati motivi. Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata all’Allegato F del presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all’Istituto Finanziatore. Ogni scostamento che comporti l’utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.01C. Pertanto, l’eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C. 1.02B L’Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell’importo del Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile, in relazione all’ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l’ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all’ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell’ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l’Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l’Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 1.02A del presente Contratto.

  • Modalità di consegna La consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato dell’ESTAR o comunque c/o i locali indicati nell’ordine di fornitura, emesso da ESTAR/Azienda ESTAR e/o l’Azienda Sanitaria destinataria non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti alle Aziende dell’Area Vasta. È facoltà di Estar inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso. L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L’accettazione da parte di Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente della merce consegnata non solleva l’Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto: a) delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto; b) delle norme sulla produzione e sul commercio c) di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente, in servizio presso il Magazzino ESTAR e/o altro incaricato di Estar indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, l'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. L'aver messo in condizioni il Magazzino di ESTAR di respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario o in via eccezionale per FAX. Estar non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da comunicazione scritta della competente Struttura preposta. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso, fatta eccezione per i casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione. All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino relativo DDT, in almeno tre copie nelle quali risultino, dettagliatamente indicate, specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Direzione Tecnica MAV avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del Fornitore lo smaltimento avverrà a cura di Estar con addebito dei relativi costi. I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della Direzione Tecnica del MAV, a decorrere dal 16° giorno, sarà applicata la penale prevista dall’art. 6 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento a cura di Estar saranno addebitati al Fornitore. In ogni caso il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione dei prodotti stessi. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente contrattazione, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti. Il fornitore garantisce altresì la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell’art.1495 del C.C. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, ESTAR avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare ad Estar il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art.1454 co.II del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci. Fermo restando quanto precisato all’art.1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare a ESTAR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando per ogni prodotto: ⮚ la denominazione; ⮚ il periodo di indisponibilità, ove noto e prevedibile; ⮚ la causa di indisponibilità;

  • Modalità di partecipazione Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/11/2021, mediante presentazione dell’istanza secondo il fac-simile di cui all’Allegato A, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale Rappresentante o Soggetto munito di idonei poteri allegando la relativa procura), qualora il dichiarante non sia in possesso della firma digitale. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura giuridico-amministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto entro le ore 12:00 del giorno 27/10/2021. Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaScpA in formato editabile mediante e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx ovvero a mezzo fax 051/0000000. Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato. A seguito della manifestazione di interesse presentata saranno ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato candidatura all’avviso, a cui sarà inviata tramite PEC, una richiesta di offerta legata al presente avviso con indicazioni esplicite ed oggettive dei criteri di costituzione della graduatoria.

  • Modalità Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

  • Modalità di accesso Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche nonché tutte le prestazioni previste dal Programma Regionale rese nei confronti dei cittadini della Regione Xxxxxx-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale. Le prestazioni di visita vengono prenotate direttamente dai cittadini presso il CUP, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie sono programmate direttamente dal Centro. Il Centro si impegna a consegnare al paziente, a seguito della prima visita, il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi. Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, ai sensi del nomenclatore tariffario (per le prestazioni di visita) e della circolare n.12 del 26.05.2005, devono essere regolarmente versate direttamente al Centro. Per i minori l’accesso alle prestazioni ortodontiche verrà regolato da apposito disciplinare, concordato tra le parti (Allegato 1). Il Centro dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nelle premesse nonché ai percorsi definiti a livello aziendale. Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a non operare alcuna discriminazione nell’accesso alle prestazioni nei confronti di utenti portatori di handicap o di particolari patologie. I cittadini non rientranti nelle condizioni previste dalle Deliberazioni n.2678/2004 e n. 374/2008, già citate, potranno essere presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi del Polo Sanitario di Medicina e di Castel San Xxxxxx Terme, privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti tra il cittadino ed il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola.

  • Modalità di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011, N. 243. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua inglese possono essere svolte in forma telematica. La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità. I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione, che potrà essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese. Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. La data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica vengono pubblicati sul sito di Ateneo e notificati a ciascun candidato, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'indirizzo di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, eletto quale esclusivo recapito ai fini della procedura. I candidati ammessi alla discussione pubblica, qualora svolta in forma telematica, riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica, prima dello svolgimento della stessa, un invito contenente il link per potervi accedere. Il link verrà inoltre pubblicato sul sito di Ateneo, anche al fine di garantirne la dovuta pubblicità. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione un documento di identità in corso di validità, preferibilmente il medesimo documento inviato assieme alla domanda. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale.

  • Modalità di attuazione a) Tutti gli interventi edilizi, con eccezione per la Zona Speciale San Cristoforo-Parco attrezzato, per la quale si rimanda al successivo punto 12) lett. e), sono subordinati all’approvazione di un Programma Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 87, e seguenti, della Legge Regionale 12/2005 e successive modificazioni, o strumento equivalente. I Comparti edificatori si attuano mediante il ricorso ad un unico strumento di programmazione negoziata esteso a tutte le Zone del comparto stesso. b) L’attuazione di ogni intervento, mediante PII o strumento analogo, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee-guida alla progettazione urbanistica di cui al precedente art. 4, secondo le modalità e nei limiti espressi dalla presente normativa. c) Nei Programmi Integrati di Intervento e nelle relative convenzioni di attuazione dovrà essere garantita una dotazione complessiva di aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico pari al 100% della s.l.p. per le funzioni residenziali, ricettive, direzionali e commerciali, o ad esse riconducibili. d) Nelle convenzioni attuative degli strumenti di programmazione negoziata è ammessa la cessione o l’assoggettamento di aree per la realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico anche in altro ambito dell’accordo di programma, a condizione che non pregiudichi la realizzazione di una dotazione adeguata ai nuovi insediamenti di aree e servizi pubblici nell’area da edificare. e) Qualora, per localizzazione, dimensione e conformazione, non sia ritenuta idonea dall’amministrazione la cessione o l’asservimento integrale delle aree pubbliche e ad uso pubblico nella misura di cui alla lettera c) è consentita la loro monetizzazione. f) I Programmi Integrati di Intervento dovranno distribuire le potenzialità edificatorie all’interno dei singoli comparti rispettando i parametri di concentrazione massima di seguito espressi per le singole Zone, fatti salvi i limiti minimi per le funzioni di cui ai precedente comma 9).