Termini per il collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo volte parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto. Per quanto non espressamente dettoComune di Martellago - Protocollo n. 0029334/2022 del 10/11/2022 08:03:21
4. Ai sensi dell’art. 234, si fa riferimento a quanto previsto comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la stazione appaltante, preso in materia dall'artesame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, l'ammissibilità del certificato di cui all’art. 141 56, le domande dell'appaltatore e i risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’art. 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 206, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. 163/06 n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni s.m.i.. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e dagli artt. 215-238 il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialearticolo.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo è emesso emesso, ai sensi dell’articolo 102, d.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 6 sei mesi dall’ultimazione dei lavori lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Per L’Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non espressamente dettoottempera a tali obblighi l’organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, si fa riferimento deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore. Nella eventualità di carenze o anomalie riscontrate dall’organo di collaudo, sono a quanto previsto in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione carico dell’Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante si riserva per l’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette carenze o anomalie, per le ulteriori operazioni di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere collaudo resa necessaria dalle stesse. La presa Le suddette spese sono prelevate dalla rata di possesso saldo da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialepagare all’Impresa.
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Samples: Contratto Di Appalto
Termini per il collaudo. 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono mediante emissione di certificato di regolare esecuzione/collaudo per ciascun contratto applicativo che darà Diritto all’Appaltatore
2. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il termine perentorio certificato di 6 collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all’appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d’ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all’ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.
3. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contrattonell'Ordine di Lavoro/contratto applicativo.
5. Per Salvo quanto non espressamente dettodisposto dall'articolo 1669 del C.C., si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'artl'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 141 102,comma 5 del D.Lgs. 163/06 Codice e successive modifiche 229, comma 3 RG, per la difformità ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante si riserva prima che il certificato di prendere in consegna parzialmente o totalmente collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. ed impianti oggetto del singolo contratto applicativo fino alla approvazione del relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione e/o alla presa in carico delle opere realizzate Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dal R.P, trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante si avvalga provvederà a far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie e a trattenere sulla somma costituente il credito residuo dell’appaltatore e, in difetto, sulla cauzione, le spese sostenute.
8. Entro 30 giorni dalla data di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore ultimazione dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimentodell’ultimo contratto applicativo, si darà atto mediante “verbale di ultimazione generale” dell’esecuzione di tutti i lavori commissionati in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialeforza dell’accordo quadro.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo. 1. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 6 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo volte parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non espressamente dettoTrova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.
4. Ai sensi dell’articolo 234, si fa riferimento a quanto previsto comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in materia dall'artesame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. 141 In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. 163/06 n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e successive modifiche ed integrazioni e dagli arttil rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. 215-238 Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente verificarsi delle condizioni che rendano necessario o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione solo opportuno il collaudo dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal in tutti i casi nei quali nel presente capitolato specialeCapitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo. 1. In considerazione della tipologia più frequente dei Contratti applicativi che saranno affidati all'interno dell'Accordo quadro, il collaudo dei lavori verrà eseguito secondo quanto previsto dall’art.102 c. 2 Codice Con- tratti. E' facoltà della Stazione Appaltante sostituire il collaudo con il Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori, pertanto, fatti salvi i casi di diversa successiva determina- zione della Stazione Appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo op- portuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei Contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’art. 216, comma 8, del Regolamento generale. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo volte parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
4. Ai sensi dell’art. 234, nel capitolato speciale comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, quando ne sia il caso, richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato, sulle doman- de dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di Accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 5, periodi quarto o nel contrattoquinto, del Codice dei Contratti. Per Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore.
5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Salvo quanto non espressamente dettodisposto dall’art. 1669 del codice civile, si fa riferimento l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzio- ne assuma carattere definitivo.
7. Nel caso in cui l’intervento oggetto del Contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell’Appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certifica- zione rispondente a quanto previsto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialemateria.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento
Termini per il collaudo. 1. Il termine per l’ultimazione del collaudo tecnico amministrativo viene stabilito entro 6 mesi dall'ultimazione definitiva dei lavori, debitamente accertata dal DL con il certificato di ultimazione dei lavori.
2. L’esito della verifica risultante dal DURC deve essere riportato nella relazione contenuta nel certificato di collaudo ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.
3. Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il termine perentorio certificato di 6 collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed lavori. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’emissione del certificato di collaudoo di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all’appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine. Si dà atto sin d’ora che il collaudo specialistico funzionale degli impianti termici o di condizionamento deve comunque effettuarsi in condizioni climatiche adeguate, che potrebbero risultare assenti nei tre/sei mesi successivi all’ultimazione di lavori: in tal caso, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sarà emesso contestualmente al collaudo degli impianti, appena si verificano le relative condizioni.
4. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedueannidalla datadell’emissione. Decorso tale termineDecorsotaletermine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contrattospeciale.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102,comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
7. Per quanto non espressamente dettoil Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, si fa riferimento valgono le norme della Parte II, Titolo X del XX.Xx sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a quanto previsto in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e successive modifiche ed integrazioni con tutti gli apprestamenti e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva strumenti necessari, di prendere in consegna parzialmente o totalmente tutte le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di tale facoltà, settore e che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialeil collaudatore vorrà disporre.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo. Il Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del D.P.R.207/2010. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, ai sensi dell'art. 102, comma 2, ultimo periodo del Codice, entro il termine perentorio di 6 3 mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed debitamente accertata con apposito certificato di ultimazione. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio; esso . Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, comma 5 del Codice e 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010 per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla data dell’emissionesua emissione, assuma carattere definitivo. Decorso tale termineIn sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del DPR 207/2010, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato specialecollaudatore vorrà disporre.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo. Per il collaudo si applicano i contenuti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio 180 (centottanta) giorni dalla data di 6 mesi dall’ultimazione ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedi emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. È prevista la Stazione appaltante può effettuare effettuazione di collaudi in corso d’opera. Le operazioni di collaudo volte definitivo avranno inizio entro sei mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori, sempre che l’impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all’inizio del collaudo, e avranno termine, con l’emissione del certificato di collaudo, entro dodici mesi dall’inizio delle operazioni di collaudo. Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche carico dell’Appaltatore salvo le parcelle dei lavori in corso collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante. Dalla data del Certificato di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 141 Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cesserà con l’approvazione del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010 La Stazione appaltante si riserva certificato di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso collaudo da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa appaltante. In questo periodo l’Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza. Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l’Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per mezzo del direttore dei lavori qualità, costruzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in cattivo montaggio. In caso di sua assenza. Qualora inadempienza dell’Appaltatore la Stazione appaltante non si trovi nella condizione provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all’opera realizzata, rivalendosi successivamente sull’Appaltatore. L’Appaltatore, oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia dell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli impianti e di prendere tutti i macchinari, materiali e accessori messi in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavoriopera, l’appaltatore non per la durata di anni 1 dalla data del certificato del collaudo. Il Certificato di collaudo può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai termini previsti dal presente capitolato speciale.sensi del comma 2 art. 102 Dlgs. 50/2016
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