Terminologia,abbreviazioni Clausole campione

Terminologia,abbreviazioni. Glossario dei termini e delle abbreviazioni Acronimo Definizione ESTAR Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale XX.XX. Aziende Sanitarie. Si Tratta di USL Toscana Nord Ovest, USL Toscana Centro, USL Toscana Sud Est AA.OO.UU. Aziende Ospedaliero Universitarie. Si Xxxxxx di AOU Pisana, AOU Careggi, AOU Meyer, AOU Senese ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica FTGM Fondazione Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx CART Cooperazione Applicativa Regione Toscana SLA Service Level Agreement RUP Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016) nella fase che si chiude con la stipula del contratto RES Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (art. 2 comma 1.b DGRT 16/2014) DEC Direttore dell'Esecuzione del Contratto (art. 101 D.Lgs 50/2016) ANAC Autorità nazionale anticorruzione RT Regione Toscana SSR Servizio Sanitario Regionale SSRT Servizio Sanitario Regionale Toscano SDA Sistemi Dinamici di Acquisizione SW Software RDA Richiesta di Acquisto GDPR General Data Protection Regulation, il Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali

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  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Selezione I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare. Costituiscono in ogni caso titoli preferenziali il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti ed all’eventuale colloquio 30 punti. Per le selezioni per soli titoli, l’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a bando, ai candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 40. Per le selezioni per titoli e colloquio, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. La valutazione dei titoli di tutte le selezioni sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca contestualmente alla data e al luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio (il preavviso non potrà essere inferiore ai 20 giorni). Il colloquio verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno. Nel corso della prova, la commissione esaminatrice verificherà la capacità di trattare gli argomenti in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. I candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell'ora indicati per sostenere il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Qualora perdurassero le disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il colloquio si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma scelta dalla commissione e comunicata contestualmente alla valutazione dei titoli. Per la prova, la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s’intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 20 punti dei 30 disponibili. Per le selezioni per soli titoli, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata tenendo conto della valutazione dei titoli. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli, quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx e resterà in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. La pubblicazione sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 4, ultimo comma del presente bando.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Introduzione Le banche svolgono un ruolo fondamentale all’interno del sistema economico poiché permettono di intermediare le risorse finanziarie, raccogliendo e gestendo i risparmi da un lato e fornendo credito e capitali alle imprese dall’altro. Risulta quindi centrale tutelare il sistema finanziario e garantire la sua stabilità al fine di creare le condizioni per una crescita duratura e sostenibile. In questo contesto si inseriscono gli accordi di Basilea, che sono dei trattati internazionali che riguardano l’adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie: i requisiti di capitale, infatti, sono indispensabili alle banche per affrontare le turbolenze dei mercati, sopportare le crisi economiche e quindi, per evitare il fallimento, le sue conseguenze sistemiche. La normativa riguardante i requisiti di capitale è una materia molto delicata poiché incide direttamente sull’operatività delle banche: se i requisiti di capitale sono eccessivi e l’attenzione è concentrata esclusivamente sulla tutela dei depositanti allora ci possono essere delle conseguenze negative nella fornitura di credito alle imprese, mentre se i margini prudenziali sono inadeguati le perdite potrebbero essere insostenibili e si potrebbe verificare il fallimento della banca. Il primo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali è stato emanato nel 1988 dal Comitato di Basilea, il secondo è entrato in vigore nel 2007, mentre il terzo diventerà esecutivo nel 2013. In particolare l’accordo di Xxxxxxx XX ha introdotto una nuova struttura per la gestione dei “rischi di mercato, di credito e operativi” e ha rafforzato il legame tra il capitale di vigilanza e i rischi effettivamente assunti dagli intermediari. Per garantire stabilità agli intermediari è necessario quindi identificare, con la maggior precisione possibile, i veri rischi delle controparti e per questo sono stati sviluppati e predisposti dei modelli statistici di misurazione, in particolare per il rischio di credito. L’accordo di Xxxxxxx XX consente alle banche di scegliere tra tre diversi modelli di valutazione: una metodologia standard, che utilizza rating esterni, e due metodi di rating interno, uno di base e uno avanzato. I sistemi di valutazione interna rappresentano uno degli elementi di maggiore innovazione e consistono in un insieme strutturato di metodologie e processi organizzativi che permettono la valutazione del merito di credito di un soggetto o di una posizione. I metodi IRB (Internal Rating Based) si basano su dei parametri stimati internamente: infatti le banche calcolano, grazie alle loro banche dati, alcuni elementi chiave per la valutazione come le probabilità di fallimento (PD), il tasso di perdita in caso di default (Loss given default, LGD), l’esposizione al momento del default (Exposure at default, EAD) e la scadenza effettiva (M). Queste stime sono effettuate grazie a delle particolari tecniche chiamate di “credit scoring”, che consistono in algoritmi matematici che sono in grado di distinguere tra le imprese in buone condizioni e quelle in difficoltà. Queste tecniche quantitative di valutazione del rischio si sono progressivamente diffuse in Italia a partire dagli anni novanta e con l’entrata in vigore di Basilea II sono state adottate dalla maggior parte degli intermediari. L’utilizzo di queste tecniche comporta notevoli vantaggi, che riguardano la riduzione dei costi, la facilità di applicazione, l’oggettività delle valutazione e l’aumento di accuratezza delle valutazioni. Di contro l’adozione di tecniche di valutazione standardizzate può rappresentare un problema per le piccole e medie imprese: queste essendo poco trasparenti e poco capitalizzate possono rimanere penalizzate nell’accesso al credito, per quanto riguarda la riduzione dell’erogazioni e l’aumento dei tassi di interesse. Per questo è necessario definire delle procedure di valutazione ad hoc che tengano delle peculiarità e delle esigenze delle PMI e che quindi possano valorizzare uno degli elementi di maggior forza della nostra economia nazionale. Dopo un breve “excursus” storico, in questa esposizione verrà preso in esame il cambiamento che è derivato dalla creazione del Comitato di Basilea e dalla introduzione di principi inerenti sia il patrimonio delle aziende creditizie che la valutazione del merito di credito attraverso la valutazione del sistema delle garanzie, il cui uso nel mercato del credito è un fenomeno diffuso e riconosciuto. Nella seconda parte del mio lavoro verrà approfondito il sistema delle garanzie inteso come “strumento di mitigazione del rischio”, la loro funzione e rilevanza alla luce degli accordi di Basilea. Infine verrà poi tracciata, nell’ultimo capitolo, un’analisi del “mercato” delle garanzie del territorio nazionale, confrontandolo, in un’ottica comparatistica, con il modello tedesco, francese e spagnolo.