Common use of Terremoto Clause in Contracts

Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi, Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi

Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 24) e 10), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia garanzia, indicato in Polizza Polizza, relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, contratto comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

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Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2)del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia indennizza sono indennizzati i danni materiali e diretti diretti, compresi quelli causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dalle cose assicurate dal Fabbricato per effetto di Xxxxxxxxxterremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. La Compagnia non risponde dei danni: • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremototerremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvioneinondazione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto terremoto sulle cose assicurateassicurte; • di Furto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Del Condominio

Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la La Compagnia indennizza i danni Danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di XxxxxxxxxTerremoto. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo Periodo di Assicurazioneassicurazione. La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso In caso di recesso Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza Garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso Recesso della garanzia Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Se il Contraente si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.

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Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2)della lettera c) dell’articolo 2 – Xxxxx esclusi dall’assicurazione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxxterremoto. Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale. Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro. La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx. La Compagnia non risponde dei danni: • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremototerremoto; • causati da eruzione vulcanica, inondazione, mareggiate, maremoti, maree, alluvioni, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se conseguenti a terremoti; • causati da Inondazione/Alluvioneumidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria; • causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico; • causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni; • causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; • subiti da enti mobili all’aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture; • subiti da fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; • subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di legge anti-sisma al momento della costruzione del fabbricato; • subiti da abitazioni possedute a qualsiasi titolo da associazioni, società, imprese, istituti ed enti pubblici; • subiti da abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia al momento della costruzione; • subiti da abitazioni dichiarate inagibili con ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza); • subiti da apparecchi tecnologici, da xxxxxxxxbestiame, da oggetti di valore e da oggetti di pregio; • subiti dall’abitazione assicurata a causa di fenomeni di inquinamento, pur conseguenti al terremoto; • causati da mancata od o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto terremoto sulle cose assicurate; • di Furtoconseguenti a furto, smarrimento, Rapinarapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad • Resta espressamente inteso come la copertura assicurativa prestata con il presente contratto non potrà in nessun caso operare in relazione alle parti comuni o condominiali dell’abitazione assicurata. Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da: • perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; • indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; • ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione2). In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal ogni caso, la Compagnia, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di euro 5.000,00. In nessun caso la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa pagherà, per sinistro ed anno assicurativo, un indennizzo superiore al periodo di Rischio non corso70% della somma assicurata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Terremoto. A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 24) e 10), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose Cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx. • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; P.0269.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 19 • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx; • causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose Cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Cose assicurate. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia garanzia, indicato in Polizza Polizza, relativa al periodo di Rischio non corso. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, contratto comunicando il suo intendimento, intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

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