Territorio e Prodotti contrattuali Clausole campione

Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Fabbricante incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nella casel- la S-3 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nella casella S-4 (in seguito de- nominato "il Territorio") verso clienti della categoria indicata nella casella S-5 (in seguito denominati “Clienti contrattuali"). 1.1 The Manufacturer appoints the Agent, who ac- cepts, to promote the sale of the products listed in box S-3 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in box S-4 (hereinafter called "the Terri- tory") to customers belonging to the category indicat- ed in box S-5 (hereinafter called "the contractual Cus- tomers"). 1.2 Se le parti non hanno compilato la casella S-3, l'intero territorio del paese in cui l'Agente ha la sua se- de d'affari dovrà essere considerato "Territorio contrat- tuale" ai sensi del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-4, tutti i prodotti fabbrica- ti e/o distribuiti dal Fabbricante attualmente ed in futu- ro saranno considerati "Prodotti contrattuali" ai fini del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-5, tutti i clienti con sede nel Territorio saran- no considerati "Clienti contrattuali" ai fini del presente contratto. 1.2 If the parties have not completed box S-3, the whole territory of the country where the Agent has his place of business will be considered as "Territory" for the purpose of this contract. If the parties have not completed box S-4, all products manufactured and/or marketed by the Manufacturer at present and in the future will be considered as "Products" for the pur- pose of this contract. If the parties have not completed box S-5, all customers having their seat in the Territo- ry will be considered as "contractual Customers " for the purpose of this contract.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A- 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Territorio"). 1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà tempestivamente l'Agente di tali variazioni. 1.1 The Principal appoints the Agent, who accepts, to promote the sale of the products listed in Annex A-1 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in Annex A-2 (hereinafter called "the Territory"). 1.2 It is understood that the range of the Products as well as their qualities, prices etc., can be varied at any moment by the Principal at his own discretion. The Principal shall promptly inform the Agent of such changes.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territoire et Produits contractuels 1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A-1 (in seguito denominati "Prodotti contrat- tuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denomi- 1.1 Le Mandant charge l'Agent, qui accepte, de promouvoir la vente des produits indiqués dans l'Annexe A-1, (dénommés par la suite "Produits contractuels") dans le territoire indiqué dans l'Annexe nato "il Territorio") limitatamente ai clienti definiti all'art. 1.2 (in seguito denominati "Clienti Contrattuali"). 1.2 Sono Clienti Contrattuali tutti i punti vendita al dettaglio aventi sede nel Territorio, ad eccezione dei Clienti Esclusi, di cui all’Allegato A3. Il Preponente si riserva espressamente la promozione e la commer- cializzazione diretta (o tramite altri canali di sua scelta) dei Prodotti Con- trattuali nei confronti dei clienti diversi dai Clienti Contrattuali. Tali clienti diversi non rientrano nell'oggetto del presente contratto e conseguentemente non spetta all'Agente alcuna provvigione sugli affari con gli stessi. Le parti possono tuttavia, in casi particolari, convenire un compenso per specifiche attività che vengano di volta in volta richieste dal Preponente all'Agente nei confronti di tali clienti. 1.3 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteri- stiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua di- screzione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà tempesti- vamente l'Agente di tali variazioni. A-2 (dénommé par la suite "le Territoire"), dans les limites des clients définis aux termes de l’art. 1.2 (dénommés par la suite “Clients contractuels”). 1.2 Sont qualifiés comme Clients Contractuels tous les points de vente au détail établis dans le Territoire, à l’exception des Clients Exclus, qui sont indiqués dans l’Annexe A3. Le Mandant se réserve expressément la promotion et la commercialisation directe (ou par d’autres canaux de son choix) des Produits contractuels aux clients autres que les Clients Contractuels. Ces derniers ne rentrent pas dans l’objet du présent contrat et par conséquent l’Agent n’aura droit à aucune commission sur les affaires avec ceux-ci. Cependant, les parties peuvent convenir une remunération pour des activités déterminées qui pourraient, le cas échéant, être demandées à l’Agent par le Mandant à l’égard de ces clients. 1.3 Il est convenu que la gamme des Produits contractuels, ainsi que leurs caractéristiqu...
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A- 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito deno- minato "il Territorio" limitatamente ai clienti definiti all'art. 1.2 (in seguito denominati "Clienti Contrattuali"). 1.1 Der Hersteller beauftragt den Vertreter, der zustimmt, den Verkauf der in der Anlage A-1 genannten Er- zeugnisse (nachfolgend "Vertragser- zeugnisse") an die in Art. 1.2 definierten Kunden (nachfolgend “Vertragskunden”) auf dem in Anla- ge A-2 genannten Gebiet (nachfol- gend "Vertragsgebiet") zu fördern. 1.2 Sono Clienti Contrattuali tutti i punti vendita al dettaglio aventi sede nel Territorio, ad eccezione dei Clienti Esclusi, di cui all’Allegato A3. Il Preponente si riserva espressamente la promozione e la commercializzazione diretta (o tramite altri canali di sua scelta) dei Prodotti Contrattuali nei confronti dei clienti diversi dai Clienti Contrattuali. Tali clienti diversi non rientrano nell'oggetto del presente contratto e conseguentemente non spetta all'Agente alcuna provvi- gione sugli affari con gli stessi. Le parti possono tuttavia, in casi particolari, convenire un compenso per specifiche attività che vengano di volta in volta richieste dal Preponente all'Agente nei confronti di tali clienti.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell'Allegato A- 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Territorio"). 1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratteristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Preponente a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Preponente informerà tempestivamente l'Agente di tali variazioni. 1.1 Der Hersteller beauftragt den Vertreter, der zustimmt, den Verkauf der in der Anlage A-1 genannten Er- zeugnisse (nachfolgend "Vertragser- zeugnisse") auf dem in Anlage A-2 genannten Gebiet (nachfolgend "Vertragsgebiet") zu fördern. 1.2 Es ist vereinbart daß die Auswahl der Vertragserzeugnisse sowie ihre Eigenschaften, Preise, usw., vom Hersteller nach seinem freien Ermessen jederzeit geändert werden können. Der Hersteller wird den Vertreter rechtzeitig über diese Änderungen unterrichten.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Fornitore concede al Distributore, che accetta, il diritto esclusivo di commercializzare i prodotti indicati nell'Allegato A-1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell'Allegato A-2 (in seguito denominato "il Ter- ritorio"). 1.1 The Supplier appoints the Distributor, who accepts, to promote the sale of the products listed in Annex A-1 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in Annex A-2 (hereinafter called "the Territory"). 1.2 E' inteso che la gamma dei Prodotti contrattuali, nonché le loro caratte- ristiche, prezzi, ecc., potrà essere variata dal Fornitore a sua di- screzione in qualsiasi momento. Il Fornitore informerà tempestivamen- te il Distributore di tali variazioni. 1.2 It is understood that the range of the Products as well as their qualities, prices etc., can be varied at any moment by the Supplier at his own discretion. The Supplier shall promptly inform the Distributor of such changes.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territoire et Produits 1.1 Il Fabbricante concede al Distributore, che ac- cetta, il diritto esclusivo di vendere i prodotti indicati nella casella S-4 della parte speciale (in seguito deno- minati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nella casella S-3 della parte speciale (in seguito deno- minato "il Territorio"). 1.1 Le Fabricant accorde au Concessionnaire, qui accepte, le droit exclusif de vendre les produits indi- qués dans la case S-4 de la partie spéciale (ci-après denommés "les Produits") dans le territoire defini dans la case S-3 de la partie spéciale (ci-après de- nommé "le Territoire"). 1.2 Se le parti non hanno compilato la casella S-3, l'intero territorio del Paese in cui il Distributore ha la sua sede d'affari dovrà essere considerato "Territorio contrattuale" ai sensi del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-4, tutti i prodotti fab- bricati e/o distribuiti dal Fabbricante attualmente ed in futuro saranno considerati "Prodotti contrattuali" ai fini del presente contratto. 1.2 Si les parties n'ont pas rempli la case S-3, le ter- ritoire entier du pays dans lequel le Concessionnaire a son siège devra être consideré "Territoire" au sens du présent contrat. Si les parties n'ont pas rempli la case S-4, tous les produits fabriqués et/ou distribués par le Fabricant actuellement et dans le futur seront conside- rés "Produits" aux fins du présent contrat.
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territoire et Produits 1.1 Il Fabbricante concede al Distributore, che ac- cetta, il diritto esclusivo di vendere i prodotti indicati nella casella S-4 della parte speciale (in seguito deno- minati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nella casella S-3 della parte speciale (in seguito deno- minato "il Territorio").
Territorio e Prodotti contrattuali. 1. Territory and Products 1.1 Il Fabbricante concede al Distributore, che accetta, il diritto esclusivo di vendere i prodotti in- dicati nell’Allegato 1 (in seguito denominati "Pro- dotti contrattuali") nel territorio indicato nell’Allegato 2 (in seguito denominato "il Ter- ritorio"). 1.1 The Manufacturer grants and the Distribu- tor accepts the exclusive right to sell the prod- ucts listed in Annex 1 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in Annex 2 (hereinafter called "the Territory").

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  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.