Common use of Titolarità e subentro nelle autorizzazioni Clause in Contracts

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria, Regolamento Per La Disciplina Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria E Del Canone Mercatale

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste. 3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 / 92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti del presente capo. 5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione come previsto dal presente Regolamento, l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 novanta giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazionedell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste. 3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del D.Lgs. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. 4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui al precedente art. 13 co. 4 e gli estremi dell’autorizzazione. 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso. 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. 9. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un’unica comunicazione a cui deve essere allegato l’elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale E Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È autorizzazione ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamentoregolamento e al piano degli impianti vigente; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. . h) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessatoduplicato; hi) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; ij) versare il canone alle scadenze previste. 3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della stessa. 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso. 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile responsabi- le della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari pubblici- tari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato in- stallato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.

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Samples: Regolamento Comunale

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione. 4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. 5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso. 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporaneapubblicitaria, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste.;

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare particolare, ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato vieneinstallato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste. 3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 15 comma 6 di questo Regolamento e gli estremi della autorizzazione in questione. 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso. 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione dell’autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione all’installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; i) versare il canone alle scadenze previste. 3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione. 5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell’autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell’ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. 6. La voltura dell’autorizzazione non dà luogo a rimborso. 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva. 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Patrimoniale

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni. 1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. 2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento; b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; cb) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; dc) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; ed) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; fe) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; gf) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato; hg) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria; ih) versare il canone alle scadenze previste.

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