Common use of TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’artIl C.I.G. associato al presente contratto è [●] Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/ 2010 Legge n.136/2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà ., in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto Fornitore si impegna a dichiarare gli estremi identificativi del/rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggettopagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del sul predetto conto ocorrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, nel caso i pagamenti effettuati sul numero di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesseconto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e per subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli effetti del disposto obblighi di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la stazione appaltante avesse sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto.

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Samples: Accordo Quadro Relativo All’affidamento Del Servizio Di Fornitura Sacchi [Specifica Lotto], Accordo Quadro Relativo All’affidamento Del Servizio Di Fornitura Sacchi [Specifica Lotto]

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3 3, comma 9 –bis della citata L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postalin. 136/2010, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri il mancato utilizzo degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario è tenuto L’esecutore del contratto si obbliga a dichiarare comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni dall'accensione del predetto conto dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il medesimo soggetto è obbligato Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare eventuali modifiche ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., entro il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stessedel D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’artcitato art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, n. 136altresì, l’appaltatore si obbliga espressamente ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a riscuotere ogni corrispettivo pena di nullità assoluta, una apposita clausola con modalità che garantiscano la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articoloalla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, procederà all'immediata risoluzione restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del rapporto contrattualeD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’artIl C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/ 2010 Legge n.136/2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà ., in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto Fornitore si impegna a dichiarare gli estremi identificativi del/rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggettopagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del sul predetto conto ocorrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, nel caso i pagamenti effettuati sul numero di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesseconto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e per subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli effetti del disposto obblighi di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la stazione appaltante avesse sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto.

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Samples: Accordo Quadro Relativo [•], Accordo Quadro Relativo [•]

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postalipostali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società società Poste Italiane S.P.A.S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri strumenti inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di incasso nullità assoluta del contratto di subappalto o pagamento idonei del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative utilizzazione, unitamente alla commessa pubblicageneralità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. Il medesimo soggetto L’aggiudicatario è obbligato tenuto altresì a comunicare eventuali modifiche ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si impegna, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010infine, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la dare immediata comunicazione alla stazione appaltante avesse ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi (subappaltatore/subcontraente). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto.

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Samples: www.comune.pordenone.it

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 3 1, commi 65 e 67, della L. 136/ 2010 e s.m.ilegge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG: Xxxxxxxxxx Il Fiore Coop. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto Soc. € 22.800,00 ZA42AAB19E 0,00 Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente convenzione l’Affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postaliindicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionialle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare 3 della legge 13/8/2010 n.136. L’Affidatario dovrà comunicare all’Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/idei conti correnti dedicati, anche non in via esclusivadi cui sopra, alla commessa pubblica in oggettoentro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale Ai fini della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. Qualora la L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante avesse ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziari. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di cui al banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente articoloconvenzione si intende- rà risolto ai sensi del comma 8, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il CIG relativo alla presente convenzione è ZA42AAB19E.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto L’Appaltatore è tenuto ad assumere osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed in particolare ad utilizzare uno effettuati con bonifico bancario o più conti correnti bancari o postalipostale, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il concorrente aggiudicatario mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a dichiarare qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli estremi identificativi del/i conto/i obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente/i bancario/i o postale/i , intestato all’ dell’A.T.I. SOCIETA’ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l., dedicato/i, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla commessa pubblica in oggettosola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso Unicredit – Filiale di Roma Agenzia 713 con Soggetto Delegato: I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e il le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.ioperarvi., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

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Samples: potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere (solo per sponsorizzazione tecnica) Lo Sponsor assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. Si impegna altresì a trasmettere all’amministrazione comunale i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. Lo Sponsor si impegna altresì a dare immediata comunicazione all’amministrazione comunale ed in particolare ad utilizzare uno alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dello Sponsor del bonifico bancario o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto postale ovvero altri degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionitransazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il concorrente aggiudicatario è tenuto Lo Sponsor ha comunicato in data a dichiarare questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i del conto corrente dedicato/i, utilizzato, anche non in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggettoper le commesse pubbliche, nonché intestato a codice IBAN: . Lo Sponsor comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ruolo e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dei poteri ovvero: in qualità di della ditta aggiudicataria entro 7 . I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, anche nei confronti di eventuali subappaltatori o sub contraenti, il Codice Identificativo Gara (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso CIG Il presente contratto è nullo se lo Sponsor non assume gli obblighi di conti correnti già esistenti, tracciabilità sopra descritti e comunque previsti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesselegge. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del disposto Codice Civile, lo Sponsor, a mezzo del specificatamente tutte le clausole del presente contratto. Per il Comune di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.Deruta

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione Tecnica/Finanziaria Per La

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 3 1, commi 65 e 67, della L. 136/ 2010 e s.m.ilegge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG: C.P.L. SERVIZI COOP. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto SOC. DI SOLIDARIETA’ € 25.800,00 Z282AAB08D € 0,00 Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente convenzione l’Affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postaliindicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionialle commesse pubbliche ai sensi dell’art. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare 3 della legge 13/8/2010 n.136. L’Affidatario dovrà comunicare all’Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/idei conti correnti dedicati, anche non in via esclusivadi cui sopra, alla commessa pubblica in oggettoentro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale Ai fini della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. Qualora la L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante avesse ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziari. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di cui al banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente articoloconvenzione si intende- rà risolto ai sensi del comma 8, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il CIG relativo alla presente convenzione è Z282AAB08D.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3 3, comma 9 –bis della citata L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postalin. 136/2010, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri il mancato utilizzo degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario è tenuto L’esecutore del contratto si obbliga a dichiarare comunicare al Municipio gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazioneGli stessi soggetti provvedono, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.altresì, sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.P.A., entro il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stessedel D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’artcitato art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, n. 136altresì, l’appaltatore si obbliga espressamente ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a riscuotere ogni corrispettivo pena di nullità assoluta, una apposita clausola con modalità che garantiscano la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articoloalla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, procederà all'immediata risoluzione restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del rapporto contrattualeD. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: www.comune.roma.it

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula Legge n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del contratto ad 2010, l’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, pertanto l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche alle commesse pubbliche (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge suddetta). Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o presso la Società Poste Italiane S.P.A.postale, dedicati all’appalto in oggetto ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a dichiarare ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) sette giorni dall'accensione del predetto conto dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il medesimo soggetto è obbligato Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare eventuali modifiche ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’artdell’art. 3 commi 8 e comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010n° 136/2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi delle operazioni costituisce causa di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattualecontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto L’Appaltatore è tenuto ad assumere osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed in particolare ad utilizzare uno effettuati con bonifico bancario o più conti correnti bancari o postalipostale, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il concorrente aggiudicatario mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a dichiarare qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli estremi identificativi del/i conto/i obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente/i bancario/i o postale/i , intestato all’ dell’A.T.I. SOCIETA’ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l., dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggettoa tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso Unicredit – Filiale di Roma Agenzia 713 con Soggetti Delegato: I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e il le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.ioperarvi., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

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Samples: potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it