Common use of TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Framework Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’artAi sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 L. 136/ 2010 e s.m.i., . l’aggiudicataria si impegnerà in materia sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertantofinanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna concorrente aggiudicatario è tenuto a rendere notodichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, con apposita comunicazione scritta indirizzata anche non in via esclusiva, alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenticommessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate delegate ad operare sul su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto correnteo, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Fino Il medesimo soggetto è obbligato a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committentecomunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorioentro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi dell’arte per gli effetti del disposto di cui all’art. 33 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, comma 9n. 136, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con modalità che garantiscano la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso Qualora la sede stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del contrattorapporto contrattuale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato al Consorzio Stabile Agora scarl, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000XX0000000000, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa – Filiale di Acireale (CT) con Soggetto Delegato il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Catania , il 29/07/1972, C.F. CST GPP 72L29 C351R, operante in qualità di amministratore. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto Specifico, Contratto Di Appalto Specifico

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. [●] Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato L’aggiudicatario si obbliga al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena rispetto di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. PertantoE’ fatto, perciò, obbligo al fornitore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi riferibili al presente contratto devono conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente mediante tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committenteParimenti, i pagamenti effettuati sul numero destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3dedicato, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti anche con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti purché idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli aggiudicatari dovranno riportare negli strumenti di risoluzione pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente appalto, il codice identificativo di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del contrattoraggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett.d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune di Fusignano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, é tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (ClG) e ad effettuare i pagamenti al fornitore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

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Samples: Professional Services, Professional Services

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena Al fine di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto correntedelega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorioconvertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 9 –bis della citata L. n. 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contract for Socialization Services, Servizio Di Affidamento

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio1. Ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 3, comma 98 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbligafinanziari di cui alla medesima legge, altresì, (iin particolare: a) a depositare l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la sede della committente copia dei contratti con società Poste Italiane S.p.A e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); b) l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero (comma1); Capitolato e schema di contratto – bando fotocopiatori Pag. 9 di 12 c) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara n. Cig Z5432469E7; d) l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); e) ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 2. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Comprensivo. 3. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile. 4. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli altri strumenti idonei obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a consentire la piena tracciabilità carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattosanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

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Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore La ditta contraente assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadrocontrattuale, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’artcui all’art. 3, comma 9Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217, legge 136/2010e ciò anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. In particolare, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con in caso di eventuale contratto di subappalto: - la quale ciascuno di essi si assumeditta aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, la clausola espressa obbligante il subappaltatore ed ogni eventuale subcontraente ad “assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. L’appaltatore 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217”; - la ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) impegna a dare immediata comunicazione alla committente all’Azienda USL ed alla Prefettura-Prefettura - Ufficio territoriale competente Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento dei propri Provincia ove ha sede la stazione appaltante, di eventuali subappaltatoriinadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/subcontraenti o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista come da comma 8 art. Il mancato utilizzo 3 L. 136 del 13.8.2010. La ditta contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche, si impegna ha comunicare il proprio c/c dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto. Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) dovrà essere riportato in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del relativo al presente contratto.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumepagamento del corrispettivo avverrà, a pena previa rimessa di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.apposita fattura, in materia rate mensili entro 30 (trenta) giorni dalla data di tracciabilità dei flussi finanziariaccettazione della stessa da parte del Responsabile del procedimento, ed è subordinato al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, da verificarsi da parte del Direttore dell’esecuzione, all’espletamento della procedura di verifica prescritta dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008 e all’accertamento della regolarità contributiva e retributiva, fatta salva l’applicazione dell’art. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento 30 del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniD.Lgs. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorion. 50/2016. Ai sensi dell’art. 31, commi da 209 a 214, L. 24.12.2007 n. 244 e dell’art. 1, comma 9629, legge 136/2010L.190/2014, l’Appaltatore emetterà fattura elettronica con l’annotazione “scissione pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72”. Sulla fattura dovrà essere riportato il CIG: ZC42B77B34. Detta fattura sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori corredata, ove ritenuto necessario dal direttore dell’esecuzione, dalle schede di rilevazione delle attività dei servizi e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno delle prestazioni erogati. Tutte le spese di essi si assumegestione del parcheggio coperto sono a carico del Gestore ad eccezione del consumo dell’acqua potabile, del telefono, del canone di manutenzione degli ascensori e di tutte le spese di manutenzione, che rimangono a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo carico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoComune.

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Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato alla Consorzio CONPAT s.c.a.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: IT79Q02200840081000105775849, presso Unicredit – Filiale di Pompei (NA) con Soggetti Delegato il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (NA) il 21/01/1973, C.F. VRRNTN73A21H931Z. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio1. Ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 3, comma 98 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbligafinanziari di cui alla medesima legge, altresì, (iin particolare: a) a depositare l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la sede della committente copia dei contratti con società Poste Italiane S.p.A e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); b) l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero (comma1); c) l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara n. Cig ZF22BF0275; d) l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); e) ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 2. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Comprensivo. 3. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile. 4. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli altri strumenti idonei obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a consentire la piena tracciabilità carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattosanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

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Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato 1. Con riferimento al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumeservizio di tesoreria di cui al precedente art. 1, comma 1, ai sensi del punto 4.2 della Determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell'AVCP ora ANAC, “a pena motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'Ente locale, in qualità di nullità assoluta del presente Accordo Quadroagente pagatore … e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi previsti dall’artdi tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento”. I mandati di pagamento di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e xx.xx. e ii. impartiti dall'Ente al Tesoriere, in caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, dovranno comunque contenere l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP. 2. Con riferimento ad altri servizi compresi nella presente convenzione non strettamente rientranti nella definizione di cui al precedente art. 1, comma 1, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 legge n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii., in materia di il Tesoriere si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono per cui tutte le relative transazioni dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente mediante lo strumento del tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore A tal fine il Tesoriere si impegna a rendere notocomunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamentidalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; il Tesoriere deve inoltre comunicare, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate delegate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committentesu di essi nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, i pagamenti effettuati sul numero nei termini di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’artcui all'art. 3, comma 97, legge 136/2010L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'appaltatore, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato alla Consorzio CONPAT s.c.a.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: IT79Q02200840081000105775849, presso Unicredit – Filiale di Pompei (NA) con Soggetti Delegato il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (NA) il 21/01/1973, C.F. VRRNTN73A21H931Z, operante in qualità di delegato. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena Al fine di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto correntedelega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorioconvertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 9 –bis della citata L. n. 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contract for Public Procurement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG: Xxxxxxxxxx Il C.I.G. associato Fiore Coop. Soc. € 22.800,00 ZA42AAB19E 0,00 Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumeconvenzione l’Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadroanche non in via esclusiva, gli obblighi previsti dall’artalle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.legge 13/8/2010 n.136. L’Affidatario dovrà comunicare all’Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, in materia di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore L’Affidatario si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente stazione appaltante ed alla Prefetturaprefettura-Ufficio ufficio territoriale competente del Governo della propria provincia della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziari. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intende- rà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.CIG relativo alla presente convenzione è ZA42AAB19E.

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Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’artAi sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.n° 136/2010, in materia come modificata dalla legge n° 217 del 2010, l’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, pertanto l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. Pertanto, tutti 3 della legge suddetta). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono ai lavori, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sui conti correnti dedicati e saranno dovranno essere effettuati esclusivamente mediante tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a rendere notociascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il codice identificativo di gara (CIG), con apposita comunicazione scritta indirizzata e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla SEI eventuali variazioni dell’istituto stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenticonti correnti già esistenti, nonché dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate delegate ad operare sul predetto conto correntesu di essi. Fino Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatoriocomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3, 3 comma 9, legge 9 bis della Legge n° 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG: C.P.L. SERVIZI COOP. SOC. DI SOLIDARIETA’ € 25.800,00 Z282AAB08D € 0,00 Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumeconvenzione l’Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadroanche non in via esclusiva, gli obblighi previsti dall’artalle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.legge 13/8/2010 n.136. L’Affidatario dovrà comunicare all’Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, in materia di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore L’Affidatario si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente stazione appaltante ed alla Prefetturaprefettura-Ufficio ufficio territoriale competente del Governo della propria provincia della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziari. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intende- rà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.CIG relativo alla presente convenzione è Z282AAB08D.

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Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumeappalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia contratto di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito subappalto o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamentidiverso subcontratto, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari sopra citati. L’appaltatore L’aggiudicatario si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei contratti con soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e (ii) s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla committente stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale Prefettura competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatoridella propria controparte (subappaltatore/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariasubcontraente). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Servizi Di Raccolta, Lavorazione E Recapito Degli Invii Postali

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assumefine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’IMPRESA, e i subappaltatori o i subcontraenti di filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, devono: 1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; 2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia contratto di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito subappalto o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamentidiverso subcontratto, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari sopra citati; 3. L’appaltatore si obbligacomunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione o, altresìnel caso di conti correnti già esistenti, (i) a depositare presso la sede della committente copia dalla loro destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei contratti con soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti primi movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010 e (ii) a s.m.i.; 4. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla committente ed alla Prefettura-Prefettura – Ufficio territoriale competente Territoriale del Governo della notizia Provincia di Ferrara dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattodei flussi finanziari.

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Samples: Construction Contract

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato all’ dell’A.T.I. SOCIETA’ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso Unicredit – Filiale di Roma Agenzia 713 con Soggetto Delegato: I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto Specifico

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato al Consorzio Stabile SQM s.c.a.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: IT 65W0306916905100000006636, presso Banca Intesa Sanpaolo spa – Xxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxx Xxxxx Xxxxxxx 27, con Soggetto Delegato il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Acireale (CT), il 07.12.1949, C.F. LNRNNN49T07A028M, operante in qualità di Legale Rappresentante e altro Soggetto Delegato il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Catania (CT), il 04.07.1968, C.F. GFFLSN68L04C351P, operante in qualità di delegato. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto Specifico

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato alla Consorzio Stabile Valore Assoluto Srl, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Pozzuoli (NA) con Soggetti Delegato il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Napoli il 14/03/1974, C.F. MSLSVT74C14F839P, operante in qualità di delegato. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto L’Appaltatore è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. PertantoIn particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno dell’Appaltatore ed effettuati esclusivamente mediante lo strumento del con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto Gli strumenti di credito o del numero pagamento devono riportare il codice identificativo di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, gara (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziariaCIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, determina la risoluzione di risoluzione diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato all’ dell’A.T.I. SOCIETA’ PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso Unicredit – Filiale di Roma Agenzia 713 con Soggetti Delegato: I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

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Samples: Contratto Di Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena Al fine di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto correntedelega al Governo in materia di normati va antimafia”, così come sostituito dall’art. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorioconvertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 9 –bis della citata L. n. 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

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Samples: Appalto