Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 (IBAN) Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra Intercent Er E Tper Spa Per La Sottoscrizione Di Abbonamenti Annuali Agevolati Per I Dipendenti Della Regione Emilia Romagna Sedi Di Bologna E Ferrara, Di Arpa Sedi Di Bologna E Ferrara, Di Ergo Sedi Di Bologna E Ferrara, Enea Sede Di Bologna E Centro Ricerche Brasimone, Ervet Sede Di Bologna E Lepida Spa

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore Professionista si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136136 successivamente modificato dal D.L. 187/10 conv. L. n. 217/10, pena la nullità assoluta della del presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornituracontratto. Gli Il Professionista si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’artcosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (IBAN) CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore Professionista si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti a Lepida S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura alle singole fatturazioni inerenti la al presente Convenzione contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o banche, della società Poste Italiane S.p.A.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la il presente Convenzione e gli Ordinativi stessi contratto si intende risolti risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. 136/2010136/2010 e s.m.i. Il FornitoreProfessionista si obbliga, si obbliga altresì altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136136 e s.m.i. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, Professionista si obbliga e garantisce che nei con riferimento ai contratti sottoscritti con i subcontraentisubappaltatore o subcontraenti a trasmettere a Lepida S.p.A., verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica oltre all’informazioni di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competenteall’Art.118 comma 11 D.Lgs. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i., sia inseritaanche una apposita dichiarazione, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata136/10 e s.m.i. Il Professionista che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione a Lepida S.p.A. e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Il Professionista si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Professionista, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Lepida S.p.A. e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136136/2010 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Servizi Di Consulenza Societaria, Contabile, Amministrativa E Fiscale

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore Professionista si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136136 successivamente modificato dal D.L. 187/10 conv. L. n. 217/10, pena la nullità assoluta della del presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornituracontratto. Gli Il Professionista si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’artcosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (IBAN) CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Fornitore Professionista si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti a Lepida S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura alle singole fatturazioni inerenti la al presente Convenzione contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o banche, della società Poste Italiane S.p.A.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la il presente Convenzione e gli Ordinativi stessi contratto si intende risolti risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. 136/2010136/2010 e s.m.i. Il FornitoreProfessionista si obbliga, si obbliga altresì altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136136 e s.m.i. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, Professionista si obbliga e garantisce che nei con riferimento ai contratti sottoscritti con i subcontraentisubappaltatore o subcontraenti a trasmettere a Lepida S.p.A., verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica oltre all’informazioni di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competenteall’Art.118 comma 11 D.Lgs. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i., sia inseritaanche una apposita dichiarazione, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata136/10 e s.m.i. Il Professionista che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione a Lepida S.p.A. e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Il Professionista, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Professionista, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Lepida S.p.A. e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136136/2010 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Richiesta Di Offerta Per Supporto Nella Gestione Dell’iter Previsto Dalla Normativa Vigente Per L’installazione E L’esercizio Di Reti E Servizi Di Comunicazione Elettronica

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore L’Aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta della del presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornituracontratto. Gli L’Aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’artcosi come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (IBAN) Il Fornitore CIG), attribuito dall'Autorità' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti a Lepida SpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura alle singole fatturazioni inerenti la al presente Convenzione contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o banche, della società Poste Italiane S.p.A.SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la il presente Convenzione e gli Ordinativi stessi contratto si intende risolti risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. 136/2010136/2010 e s.m.i. Il FornitoreL’Aggiudicatario si obbliga, si obbliga altresì altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136136 e s.m.i. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei con riferimento ai contratti sottoscritti con i subcontraentisubappaltatore o subcontraenti a trasmettere a Lepida SpA, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica oltre all’informazioni di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competenteall’Art.118 comma 11 D.Lgs. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i., sia inseritaanche una apposita dichiarazione, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata136/10 e s.m.i. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione a Lepida SpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Lepida SpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136136 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Richiesta Di Offerta Per Ausilio All’esercizio Delle Reti

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore Gli aggiudicatari, per il tramite del legale rappresentante, si assume assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della del presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornituracontratto. Gli Le Ditte aggiudicatarie si obbligano a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 (IBAN) Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti n. 136/2010, nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare sul predetto conto correntecorrente . Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la al presente Convenzione contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., la il presente Convenzione e gli Ordinativi stessi contratto si intende risolti risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010. Il Fornitore, Le Ditte aggiudicatarie si obbliga obbligano altresì ad a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore I Fornitori del servizio che ha hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, I Fornitori del servizio si obbliga obbligano e garantisce garantiscono che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenziadell’ Amministrazione, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore i Fornitori del servizio si obbliga obbligano a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita all’Amministrazione specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 (IBAN) Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenziaalla Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra Intercent Er Ed Atc Spa Trasporti Pubblici Bologna Per La Sottoscrizione Di Abbonamenti Annuali Agevolati Per I Dipendenti Della Regione Emilia Romagna Sedi Di Bologna E Ferrara, Di Arpa Sedi Di Bologna E Ferrara, Di Ergo Sedi Di Bologna E Ferrara, Enea Sede Di Bologna E Centro Ricerche Brasimone E Ervet Sede Di Bologna

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore si assume l’obbligo Ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010Legge 13.8.2010, n. 136, pena l’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la nullità assoluta società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornituraspesa. Gli L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 dei conti correnti dedicati entro 7 (IBANsette) Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi su di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010essi. Il Fornitorelegale rappresentante dell’Impresa dichiara espressamente di esonerare l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato. L’aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno stipula del contratto di essi appalto, assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Gli stessi obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai lavori. Il Fornitore L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura Governo territorialmente competente. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta espressa del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Appears in 1 contract

Samples: www.dsu.toscana.it

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla L. all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la nullità assoluta società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Ai fini della presente Convenzione tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e degli Ordinativi dall’appaltatore, il codice identificativo di Fornituragara (CIG), 36250394D0. Gli attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è XX00X0000000000000000000000 (IBAN) Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto correntesu di essi. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.Gli stessi soggetti provvedono, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intende risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraentialtresì, a pena comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Agenzia, l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente. L’ Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.mcontratto., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Appears in 1 contract

Samples: www.sardegnaprogrammazione.it