Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente contratto. Le parti danno atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è: IBAN e i soggetti accreditati ad operarvi sono: - _ - L’aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 Si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario si L’I.C. assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente contratto. Le parti danno atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’arttutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 è: IBAN e i soggetti accreditati ad operarvi sono: - _ - L’aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. A tal scopo l’I.C. comunicherà all’A.C. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini su di cui all’artesso. 3, comma 7, L. 136/2010 Si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, L’I.C. si impegna a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli dare immediata comunicazione all’A.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Spezia della notizia del’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136finanziaria. Qualora le transazioni inerenti il Il presente contratto siano eseguite senza avvalersi si risolve di diritto in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi in Concessione

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario si L’appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente contratto. Le parti danno atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’arttutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 è: IBAN e i soggetti accreditati ad operarvi sono: - _ - L’aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’appaltatore comunicherà all’A.C. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini su di cui all’artesso. 3, comma 7, L. 136/2010 Si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, L’appaltatore si impegna a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli dare immediata comunicazione all’A.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Spezia della notizia del’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136finanziaria. Qualora le transazioni inerenti il Il presente contratto siano eseguite senza avvalersi si risolve di diritto in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136contratto.

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Samples: www.provincia.sp.it

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. L’aggiudicatario L’aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente del contratto. Le parti danno atto che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 è: IBAN e i soggetti accreditati ad operarvi sono: - _ - L’aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente al Comune, prima dell’avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato di cui all’art.3, comma 1, della Legge 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 Si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora le transazioni inerenti il presente relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 13/08/2010 n. 136.136 e xx.xx..

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