Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria l’affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’enteagli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo Brescia— della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verificaLe amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione L'aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’enteagli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verificaGli enti verificano, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione L'aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicazione L'aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

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