Tracciabilità flussi finanziari. L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.
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Tracciabilità flussi finanziari. L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010136/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Poste italiane SpA.
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Tracciabilità flussi finanziari. L’Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 163/2010136/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.
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