Trasferimento. 16.1 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento: a) un preavviso di 20 giorni; b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 per sè e per i membri della famiglia con lui conviventi a carico, limitatamente al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° grado; c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita; d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione. 16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento: a) un preavviso di 15 giorni; b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1; c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita; d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione. 16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso. 16.4 Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigione. 16.5 Il lavoratore che venga licenziato non per motivi disciplinari entro il termine di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionale, ha diritto al rimborso delle spese effettive, indicate ai punti b) e c) del presente articolo per il ritorno nel Comune di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenza. 16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.
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Trasferimento. 16.1 In 1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, se non per comprova- te ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano alla nuova destinazione. Competeranno altresì le in- dennità previste nella nuova sede di destinazione se di miglior favore e sempre che siano riferite a mansioni che vengono mantenute anche nell’attività svolta nella nuova sede.
3. Al lavoratore trasferito da una unità all'altra extra provincia con distanza non inferiore ai cento chilometri da quella ove prestava la propria opera in origine, sarà riconosciuto in caso di effettivo cambio di residenza, per un periodo di sei mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone ef- fettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
4. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per esigenze i lavoratori di servizio disposto dalla Compagnia1^ e 2^ livello all'atto dell'assunzione sia stato espressa- mente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, al nei quali casi il dipen- dente che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
5. Al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 e di tra- sporto per sè sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modali- tà ed i membri termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
6. E' dovuta inoltre la diaria nella misura di un terzo della famiglia con lui retribuzione globale mensile al lavorato- re celibe senza conviventi a carico, limitatamente e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° grado;
c) il rimborso delle spese preventivamente concordate lavora- tore con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missionefamiglia.
16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
16.4 Il lavoratore che, 7. Qualora per effetto del trasferimento, trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata anti- cipata risoluzione del contratto di affitto affitto, regolarmente registrato, ha diritto registrato o denunciato al rimborso datore di tale indennizzo fino ad lavoro
8. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il pre- avviso di un massimo di tre mesi di pigionemese.
16.5 Il 9. Al lavoratore che venga licenziato chieda il suo trasferimento non per motivi disciplinari entro il termine competono le indennità di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionale, ha diritto al rimborso delle spese effettive, indicate ai punti b) e c) del presente articolo per il ritorno nel Comune di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenzacui sopra.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.
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Trasferimento. 16.1 L'art. 16 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Trasferimento)
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del 'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al 'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino al a scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso del e spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al 'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda al a risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dal a comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso del 'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso del e spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia ef ettuato entro sei mesi dal a risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di trasferimento decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per esigenze i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata del a carica.
9. Il datore di servizio disposto dalla Compagnia, lavoro corrisponderà al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) dirigente il rimborso delle del e spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 va incontro per sè e ef etto del trasferimento, anche per i membri della famiglia con lui conviventi familiari a carico, limitatamente ivi comprese quel e relative al coniuge/convivente more uxoriotrasloco del mobilio.
10. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale dif erenza di canone ef ettivo, agli ascendentiesistente al 'atto del 'insediamento, ai discendenti ed ai collaterali fino in al 2° grado;oggio del o stesso tipo di quel o occupato nel a sede di provenienza, tenuto conto del e condizioni medie di mercato.
c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, masserizieal 'atto del trasloco, bagagli) ovvero, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari abbia carichi familiari e a 10 giorni di indennità di missionetre mensilità se con familiari a carico.
16.2 In 12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missionedal 'azienda.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso".
16.4 Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigione.
16.5 Il lavoratore che venga licenziato non per motivi disciplinari entro il termine di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionale, ha diritto al rimborso delle spese effettive, indicate ai punti b) e c) del presente articolo per il ritorno nel Comune di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenza.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.
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Trasferimento. 16.1 1
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al trattamento di fine rapporto, ad un'indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla 1 Cfr. “Dichiarazione delle parti” annessa all’art. 24. risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di trasferimento decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per esigenze i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica.
9. Il datore di servizio disposto dalla Compagnia, lavoro corrisponderà al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) dirigente il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 per sè e per i membri della famiglia con lui conviventi a carico, limitatamente al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° grado;
c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
16.4 Il lavoratore che, va incontro per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo anche per anticipata risoluzione i familiari a carico, xxx comprese quelle relative al trasloco del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigionemobilio.
16.5 10. Il lavoratore che venga licenziato datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non per motivi disciplinari entro il termine inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionalecanone effettivo, ha diritto al rimborso esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle spese effettivecondizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, indicate ai punti b) all'atto del trasloco una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e c) del mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo per il ritorno è applicabile nel Comune caso di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenzatrasferimento disposto dall'azienda.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.
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Trasferimento. 16.1 L'art. 16 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Trasferimento)
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 36, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di trasferimento decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per esigenze i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica.
9. Il datore di servizio disposto dalla Compagnia, lavoro corrisponderà al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) dirigente il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 per sè e per i membri della famiglia con lui conviventi a carico, limitatamente al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° grado;
c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
16.4 Il lavoratore che, va incontro per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo anche per anticipata risoluzione i familiari a carico, xxx comprese quelle relative al trasloco del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigionemobilio.
16.5 10. Il lavoratore che venga licenziato datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non per motivi disciplinari entro il termine inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionalecanone effettivo, ha diritto al rimborso esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle spese effettivecondizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, indicate ai punti b) all'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e c) del mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo per il ritorno è applicabile nel Comune caso di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenzatrasferimento disposto dall'azienda.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA".
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Trasferimento. 16.1 L'art. 16 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Trasferimento)
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive del 'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al 'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino al a scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso del e spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed al 'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda al a risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dal a comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 60° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso del 'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso del e spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia ef ettuato entro sei mesi dal a risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di trasferimento decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per esigenze i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata del a carica.
9. Il datore di servizio disposto dalla Compagnialavoro corrisponderà al dirigente il rimborso del e spese cui va incontro per ef etto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quel e relative al trasloco del mobilio.
10. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale dif erenza di canone ef ettivo, esistente al 'atto del 'insediamento, in al oggio del o stesso tipo di quel o occupato nel a sede di provenienza, tenuto conto del e condizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, al lavoratore 'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con famiglia convivente familiari a carico spetta carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dal 'azienda.".
Art. 17 (Trasferte e missioni) Per le trasferte e le missioni il seguente trattamentotrattamento da riservare al dirigente è il seguente:
a) un preavviso rimborso del e spese di 20 giorniviaggio;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 per sè ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e per i membri della famiglia con lui conviventi a carico, limitatamente al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° gradonel 'interesse del 'azienda;
c) rimborso del e spese di vitto e al oggio a "piè di lista", o l'equivalente da convenire, e del e piccole spese non documentabili. Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dal a durata e dal a natura del a missione. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, chilometrico sarà determinato in base al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
16.4 Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigione.
16.5 Il lavoratore che venga licenziato non per motivi disciplinari entro il termine di un anno tabel e pubblicate dal trasferimento entro il territorio nazionale, ha diritto al rimborso delle spese effettive, indicate ai punti b) e c) del presente articolo per il ritorno nel Comune di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenza.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.'A.C.I.
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Trasferimento. 16.1 1
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al trattamento di fine rapporto, ad un'indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato.
7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la 1 Cfr. “Dichiarazione delle parti” annessa all’art. 24. propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di trasferimento decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per esigenze i familiari.
8. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica.
9. Il datore di servizio disposto dalla Compagnia, lavoro corrisponderà al lavoratore con famiglia convivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 20 giorni;
b) dirigente il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto ai sensi dell'art 15.1 per sè e per i membri della famiglia con lui conviventi a carico, limitatamente al coniuge/convivente more uxorio, agli ascendenti, ai discendenti ed ai collaterali fino al 2° grado;
c) il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.2 In caso di trasferimento per esigenze di servizio disposto dalla Compagnia, al lavoratore senza famiglia convivente a carico, spetta il seguente trattamento:
a) un preavviso di 15 giorni;
b) il rimborso delle spese di viaggio nelle classi cui ha diritto a norma dell'art 15.1;
c) il rimborso delle spese, preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia il trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della quota stabilita;
d) indennità di trasferimento pari a 10 giorni di indennità di missione.
16.3 Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile alla Compagnia dare il preavviso, rispettivamente di 20 e 15 giorni, di cui sopra, al lavoratore compete, oltre all'indennità prescritta, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
16.4 Il lavoratore che, va incontro per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo anche per anticipata risoluzione i familiari a carico, xxx comprese quelle relative al trasloco del contratto di affitto regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino ad un massimo di tre mesi di pigionemobilio.
16.5 10. Il lavoratore che venga licenziato datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non per motivi disciplinari entro il termine inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di un anno dal trasferimento entro il territorio nazionalecanone effettivo, ha diritto al rimborso esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle spese effettivecondizioni medie di mercato.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, indicate ai punti b) all'atto del trasloco una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e c) del mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo per il ritorno è applicabile nel Comune caso di precedente residenza. A questo scopo il lavoratore deve fornire la prova dell'effettivo ritorno nel Comune di precedente residenzatrasferimento disposto dall'azienda.
16.6 Salvo i casi in cui e' diversamente previsto, il trasferimento individuale trova attuazione solo con il consenso del lavoratore. Eventuali situazioni che comportino conseguenti problemi organizzativi,verranno discussi con le RSA.
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