Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982. 2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli istituti tassativamente sotto indicati: 1) retribuzione tabellare; 2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982; 3) aumenti periodici di anzianità; 4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi; 5) 13^ mensilità; 6) 14^ mensilità; 7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.legge
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli gli istituti tassativamente sotto indicatisottoindicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;contingenza
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13^ 13a mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli istituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13^ mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente eventual- mente in sede aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto rap- porto ai sensi della legge n. 297/1982.
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli istituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13^ mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale.
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Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro lavo- ro agli istituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13^ mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente eventual- mente in sede aziendale.
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Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro agli istituti i- stituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla legge 297 del 1982;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13^ mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale.
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Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento tratta- mento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297/1982297.
2. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto rap- porto di lavoro agli gli istituti tassativamente sotto indicati:
1) retribuzione tabellarebase;
2) indennità importo di contingenza anzianità forfettaria per gli operai e aumenti triennali di cui alla legge 297 del 1982an- zianità per impiegati;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
4) 13ma mensilità;
5) 13^ 14ma mensilità;
6) 14^ mensilità;
7) altri importi o indennità che abbiano carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendaleoccasionale.
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