Trattamento economico di malattia. In caso di assenza per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
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Trattamento economico di malattia. In caso 1. Durante il periodo di assenza per malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alle normali sca- denze dei periodi di paga ad un trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorea carico del datore di lavoro, nei ad integrazione dell’indennità a carico dell’Inps, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: - 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi 3 tre giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento ; - 75% della normale retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire giornaliera netta dal 4° al 20° giorno; - 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di malattia in poinormale svolgimento del rapporto.
2. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbitaDecorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, fino il lavora- tore/trice assunto a concorrenzatempo indeterminato ha diritto, la parte a carico delle aziendenei limiti della conservazione del posto, all’indennità di disponibilità contrattualmente prevista.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in pre- senza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps vengono anticipate dall’ApL unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
4. Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inps, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista inte- grazione di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzioneai commi precedenti.
5. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità L’integrazione a carico del datore di lavoro non sono dovute è dovuta se l'INPS l’Inps non corrisponde corrisponde, per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutomotivo, l’indennità prevista dalla legge.
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Trattamento economico di malattia. In L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di assenza accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’Istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via FAX o posta. La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorepotrà essere prorogata, nei primi 3 a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire calendario alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice e dal 4° giorno lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di malattia in poi“aspettativa” senza retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per Oltre i lavoratori limiti di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, sopra il datore di lavoro dovrà potrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il 7°lavoratore il diritto al T.F.R. e 8all’indennità sostitutiva del preavviso. In presenza di malattia, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto, dal 1° mese: gennaio 2000, il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della retribuzionenormale retribuzione fino al 365° giorno, per restando confermato sino ad allora il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità trattamento economico di cui agli articoli 1 e al CCNL 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33agosto 1995. Le indennità a carico del datore di lavoro dell’Istituzione non sono dovute se l'INPS l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istitutole indennità di cui sopra; se l'indennità stessa è l’indennità é corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro l’Istituzione non è tenuto a é tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutodall’Istituto assicuratore.
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Trattamento economico di malattia. In L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di assenza accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’Istituzione il certificato medico di prima visita entro il giorno successivo alla data del rilascio nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorepotrà essere prorogata, nei primi 3 a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire calendario alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dalla lavoratrice e dal 4° giorno lavoratore regolari certificati medici;
c) che tale periodo sia considerato di malattia in poi“aspettativa” senza retribuzione. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per Oltre i lavoratori limiti di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, sopra il datore di lavoro dovrà potrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il 7°lavoratore il diritto al T.F.R. e 8all’indennità sostitutiva del preavviso. In presenza di malattia, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto, dal 1° mese: gennaio 2000, il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della retribuzionenormale retribuzione fino al 365° giorno, per restando confermato sino ad allora il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità trattamento economico di cui agli articoli 1 e al CCNL 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33agosto 1995. Le indennità a carico del datore di lavoro dell’Istituzione non sono dovute se l'INPS l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istitutole indennità di cui sopra; se l'indennità stessa l’indennità è corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro l’Istituzione non è tenuto a tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutodall’Istituto assicuratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico di malattia. In caso 1. Durante il periodo di assenza per malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alle normali scadenze dei periodi di paga ad un trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorea carico del datore di lavoro, ad integrazione dell’indennità a carico dell’Inps, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: Per tutti i lavoratori in somministrazione: per i periodi di malattia e nei limiti di scadenza del contratto è liquidato un trattamento economico così determinato: - 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi 3 tre giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento ; - 75% della normale retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire giornaliera netta dal 4° al 20° giorno; - 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di malattia in poinormale svolgimento del rapporto.
2. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbitaDecorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, fino a concorrenzail lavoratore ha diritto, la parte a carico delle aziendenei limiti della conservazione del posto, all’indennità di disponibilità contrattualmente prevista.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps vengono anticipate dall’ApL unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
4. Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inps, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzioneai commi precedenti. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità L’integrazione a carico del datore di lavoro non sono dovute è dovuta se l'INPS l’Inps non corrisponde corrisponde, per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutomotivo, l’indennità prevista dalla legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico di malattia. In caso Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: per i primi tre giorni di assenza per malattia dal lavoro, non compensati dall’INPS, un trattamento economico pari a complessivi giorni 1,5 così articolati: 1° giorno nessuna retribuzione, 2° giorno una retribuzione corrispondente al 50% della retribuzione giornaliera, 3° giorno la retribuzione giornaliera al 100%. Per i giorni dal 4° al 180° il 75% della retribuzione mensile, comprensiva del trattamento economico erogato dall’istituto assicuratoredall’INPS. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto – ai sensi dell’art.2, nei primi 3 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni di dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento malattia. Al momento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo risoluzione del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1rapporto, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il 7°e 8° mese: 100% della retribuzionenumero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore dell’anno di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istitutol’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta ridotta, il datore di lavoro non è tenuto a ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutodall’istituto. L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Analogamente, nel caso in cui iI lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
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Trattamento economico di malattia. In caso 1. Durante il periodo di assenza per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorelavoratore, nei primi 3 giorni non in prova, ha diritto, alle normali scadenze dei periodi di malattiapaga, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte una integrazione dell’indennità a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati dell’INPS da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità corrispondersi a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde lavoro, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
a) Lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato. Per i periodi di malattia e nei limiti di scadenza del contratto è liquidato un trattamento economico così determinato: - 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno; - 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
b) Lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato Sono previsti gli stessi trattamenti economici stabiliti al precedente punto a) per qualsiasi motivo l'indennità i periodi di malattia intervenuta nel corso della missione.
2. Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, il lavoratore ha diritto, nei limiti della conservazione del posto, all’indennità di disponibilità contrattualmente prevista.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS tempo determinato che indeterminato, in misura ridotta il datore presenza dei requisiti di lavoro non è tenuto a integrare la parte accesso al trattamento economico di malattia, le indennità non corrisposta dall'istitutoINPS vengono anticipate dall’Agenzia unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
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Samples: CCNL 24/7/2008
Trattamento economico di malattia. In caso Durante il periodo di assenza malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: ➢100% (cento per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento cento) della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 di fatto per cento i primi tre giorni (periodi di carenza); ➢75% (settantacinque per cento) della retribuzione ordinaria a partire di fatto dal 4° al 20° giorno; ➢100% (cento per cento) delta retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità a carico dell'Istituto; dell’Istituto, se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutodall’Istituto. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
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Trattamento economico di malattia. In caso 1. Durante il periodo di assenza per malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alle normali scadenze dei periodi di paga ad un trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorea carico del datore di lavoro, ad integrazione dell'indennità a carico dell'Inps, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: Per tutti i lavoratori in somministrazione: per i periodi di malattia e nei limiti di scadenza del contratto è liquidato un trattamento economico così determinato: - 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi 3 tre giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento ; - 75% della normale retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire giornaliera netta dal 4° al 20° giorno; - 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di malattia in poinormale svolgimento del rapporto.
2. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbitaDecorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, fino a concorrenzail lavoratore ha diritto, la parte a carico delle aziendenei limiti della conservazione del posto, all'indennità di disponibilità contrattualmente prevista.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps vengono anticipate dall'ApL unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
4. Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, l'Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell'Inps, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzioneai commi precedenti. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità L'integrazione a carico del datore di lavoro non sono dovute è dovuta se l'INPS l'Inps non corrisponde corrisponde, per qualsiasi motivo motivo, l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutoprevista dalla legge.
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Trattamento economico di malattia. In caso di assenza malattia, all’operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali, ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto assicuratore, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: – dal primo al terzo giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto; – dal quarto al centottantesimo giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale di fatto. Per malattia superiore a 28 giorni, il 100% della retribuzione netta normale di fatto verrà corrisposto dal primo giorno fino al sesto mese di malattia: – per il periodo di malattia eccedente il sesto mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto il 50% della retribuzione normale di fatto. L’azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l’indennità economica a carico dell’INPS. Il diritto a percepire il trattamento economico erogato dall’istituto previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell’Istituto assicuratore, nonchè alla presentazione dei certificati medici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. I conteggi finali della integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dall’Istituto assicuratore. Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 60 anche in caso di TBC. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS. Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la corrispondente azione; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’azienda ogni informazione utile al riguardo. – dal primo al terzo giorno di malattia: 50%; – dal quarto al ventesimo giorno di malattia: 46%; – dal ventunesimo al centottottantesimo giorno di malattia: 29%; – per la malattia di durata superiore a 28 giorni, il trattamento per i primi 3 giorni sarà ragguagliato al 100%; – per i periodi di malattia, è garantito dalle aziende sino al malattia eccedenti il sesto mese compiuto: 50 per cento della cento. terzisti si intendono comprensive di retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbitadiretta, fino a concorrenzaindiretta, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°differita e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutocontributi.
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