Common use of Tredicesima mensilità Clause in Contracts

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

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Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, all'art. 74 comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del CCNL del 14.9.2000presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso e nell’ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’annodi lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 6. Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. 7. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 78. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art. 45 (Congedi dei genitori), comma 4 del presente CCNL. 9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. 10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 9.05.2006.

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Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dirigenti una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo della Qualora le Amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successiviil pagamento deve avvenire il giorno 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il giorno feriale precedente. 2. L'importo della tredicesima mensilità è pari: a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 057, e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre; b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 055 (Struttura della retribuzione), ove acquisito; c) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 54. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al giorni, dell'importo derivante dall'applicazione del comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio2. 65. I ratei della tredicesima tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinarifatte salve le specifiche discipline legislative vigenti. 76. Per i periodi temporali che comportino la durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, mensilità relativo ai medesimi periodi, a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economicoeconomico fatte salve le specifiche discipline legislative vigenti.

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Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. Qualora le amministrazioni effettuino la corresponsione contestuale di stipendio e tredicesima mensilità nel mese di dicembre, il pagamento deve avvenire il giorno 19. Nel caso in cui la suddetta data cada in giorno festivo o considerato non lavorativo, l'erogazione delle competenze avverrà il giorno feriale precedente. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52al precedente art. 127, comma 2, lett. lettera c) del CCNL del 14.9.2000), spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, anche a seguito di passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 2, dell'art. 127 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

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Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono L'Amministrazione corrisponde ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito dall’Amministrazione ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52all'art. 81, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, lettera b spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 54. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo nel mese di serviziocontiguo a servizio intero. 65. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinarieconomico. 76. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 23 trova applicazione la medesima disciplina del presente articolo. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal D.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una L’importo della tredicesima mensilità è pari: a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare, della retribuzione individuale d’anzianità e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento; b) al rateo della I.I.S. per i dirigenti di prima fascia e i dirigenti generali. 2. Ai dirigenti di prima fascia e ai dirigenti generali la tredicesima mensilità viene corrisposta in dodicesimi contestualmente al trattamento economico mensile. Ai dirigenti di seconda e terza fascia la tredicesima mensilità viene corrisposta in un’unica soluzione nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio e per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo per ogni giorno di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al nel mese, dell’importo derivante dall’applicazione del comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio1. 64. I ratei della tredicesima tredicesima, ai sensi del comma 3, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinarieconomico. 75. Per i periodi temporali che comportino la durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, mensilità relativo ai medesimi periodi, a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le disposizioni speciali in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, all'art. 74 comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del CCNL del 14.9.2000presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso e nell’ipotesi di cessazione del rapporto nel corso dell’annodi lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 6. Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. 7. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 78. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell’art. 45 (Congedi dei genitori), commi 3 e 4 del presente CCNL. 9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. 10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 9.05.2006.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1i lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Gli enti corrispondono ai lavoratori con Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre non ha avuto la durata di ogni anno. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per un intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annoanno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata. a) Se il rapporto di lavoro si è dovuta protratto per tutto l’anno civile, i lavo- ratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 per cento in ragione più del salario determinante riscosso nell’anno considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio men- sile (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza. 17 DOG in vigore dal 1° giugno 2017 (DCF del 9 maggio 2017); modifica conforme all’allegato della Convenzione per la proroga del CCL costruzioni ferroviarie del 14 dicembre 2015, in vigo- re dal 1° gennaio 2016 18 Modifica conforme all’allegato della Convenzione per la proroga del CCL costruzioni ferrovia- rie del 14 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 CCL costruzioni ferroviarie 2019 DOG 23 b) Pagamento pro rata: se un dodicesimo rapporto di lavoro non si è protratto per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante tutto l’anno civile, al lavoratore nell’ultimo mese di servizioviene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l’anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell’allegato 1). 6. I ratei della c) Indennità di vacanza: sulla tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o viene versata nessuna indennità di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinarivacanza. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per Le Costruzioni Ferroviarie

Tredicesima mensilità. 1Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro a tempo indeterminato iniziati e/o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto conclusi nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta ai soli fini della determinazione dei ratei della tredicesima, i giorni lavorati – determinati in ragione 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un dodicesimo per ogni mese ugual numero di servizio prestato o frazione 26mi di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile un rateo di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 6tredicesima. I ratei Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non spettano retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i periodi trascorsi soli pubblici esercizi quanto previsto in aspettativa per motivi personali o materia di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7integrazione della indennità di malattia nella relativa parte speciale. Per i periodi temporali che comportino la riduzione di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 131 del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economicopresente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile pari: a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all’art.52all’art.49, comma 24 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre; b) al rateo del maturato economico annuo di cui all’art.35, comma 1, lett. cb) del CCNL del 14.9.200010.4.1996, spettante ove acquisito; c) al lavoratore nel mese rateo della retribuzione individuale di dicembreanzianità, fatto salvo quanto previsto nei commi successiviove acquisita. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 54. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al giorni, dell’importo derivante dall’applicazione del comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio2. 65. I ratei della tredicesima tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti è dovuta al personale dirigente cessato dal servizio per motivi disciplinariai sensi dell’art. 35 comma 4, ultimo periodo. 76. Per i periodi temporali che comportino la durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, mensilità relativo ai medesimi periodi, a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, comprese le assenze per congedi parentali.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una Nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di sono computate tutte le voci costituenti la retribuzione fondamentale con esclusione dell’indennità professionale specifica. Sono in ogni annocaso escluse dalla retribuzione utile tutte le voci della retribuzione accessoria. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annoall’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 quindici giorni ed è calcolata con riferimento alla e va commisurata all’ultima retribuzione individuale mensile utile spettante; il medesimo meccanismo si applica anche in caso di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese periodo di servizio. 6servizio continuativo prestato a cavallo di due mesi, purché complessivamente superiore a quindici giorni. I In caso di passaggio, nel corso dell’anno solare, dal regime di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, o viceversa, i singoli ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi mensilità vengono calcolati distintamente in aspettativa per motivi personali o ragione della percentuale di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato impegno orario settimanale prestato dal servizio per motivi disciplinaridipendente. 73. Per i periodi temporali di assenza o altra posizione di stato che comportino la riduzione del trattamento economico, della retribuzione fondamentale il relativo rateo della di tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze. 4. In caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale all’orario medio prestato. 5. Nel caso di incarichi che comportano l’attribuzione di elementi retributivi utili ai fini della tredicesima mensilità, qualora gli stessi si interrompano in corso d’anno, spetta su tali emolumenti il relativo rateo di tredicesima secondo quanto previsto dal comma 2. 6. La tredicesima mensilità di cui al comma 1 è corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del trattamento economicomese di dicembre.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti Le amministrazioni corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 15 ed il 18 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52all' 37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (F.C. art. 70, comma 2, lett. cb) del CCNL del 14.9.2000, )spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, progressioni economiche trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’annodell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione e, per le frazioni di mese superiore a 15 mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo nell'ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tredicesima mensilità. 1. Gli enti corrispondono L’ente o agenzia corrisponde ai lavoratori dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile pari: a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all’art.52agli artt. 50 e 53 e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante spettanti al lavoratore dirigente nel mese di dicembre; b) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, fatto salvo quanto previsto nei commi successiviove acquisita; c) al rateo del maturato economico, ove spettante. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 54. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile alle voci retributive di cui al comma 2 spettante spettanti al lavoratore nell’ultimo dirigente nel mese di serviziocontiguo a servizio intero. 65. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinaricontrattuali vigenti. 76. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

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