Malattia e infortuni Clausole campione

Malattia e infortuni. Ferme restando le modalità previste per la Parte operai, riguardante l'erogazione della integrazione salariale per malattia e infortunio, agli apprendisti verrà corrisposta nel caso di malattia una indennità sostitutiva pari al 50% dal primo al ventesimo giorno e dal ventunesimo al centoventesimo giorno il 33% della paga tabellare netta. Per gli infortuni all'apprendista dovrà essere garantito il 100% della retribuzione di fatto al netto.
Malattia e infortuni. Occorre prevedere: •l’esclusione dal computo del comporto per infortuni sul lavoro, malattie professionali, cure oncologiche e cure relative a gravi patologie; •l’innalzamento del periodo comporto; •l’innalzamento a due anni (anche non continuativi) dell’aspettativa non retribuita post comporto per malattie oncologiche, infortuni sul lavoro, malattie professionali, gravi patologie certificate, malattie invalidanti ecc.).
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Malattia e infortuni. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l. per i lavoratori qualificati. 13 -
Malattia e infortuni. Sono comunque escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti: a) preesistenti alla data di effetto del presente contratto;
Malattia e infortuni. MALATTIA
Malattia e infortuni. Malattia Art. 80 1. Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del Lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale. 2. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità. 3. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Malattia e infortuni. Malattia
Malattia e infortuni. Modificato e distinto i periodi di comporto, uno per la malattia ed uno per l’infortunio Trasformati i due periodi in giorni: • MALATTIA – 540 giorni di comporto in un quadriennio mobile. Ulteriori 60 giorni in caso di ricaduta con prolungato ricovero ospedaliero in atto al momento della scadenza dei comporto (comporto sale a 600 giorni). Diritto ad ulteriori 90 giorni a titolo di aspettativa non retribuita se, alla scadenza dei 600 giorni, il lavoratore sia ancora in regime di ricovero.
Malattia e infortuni. Art. 86 – Malattia‌ In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore – al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari – deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore – inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestantela malattia o l'infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.