CONSIGLIO NAZIONALE Clausole campione

CONSIGLIO NAZIONALE. Il Consiglio nazionale è composto da rappresentanti : - di RISORSA CITTADINO soc. coop. sociale; - dell’Unità centrale del progetto INVECE DI GIUDICARE; - del MIUR; - delle scuole componenti la rete. Il Consiglio nazionale è convocato dal dirigente della scuola capofila che lo presiede ed è validamente costituito, anche in modalità telematica, in prima convocazione con almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione dal segretario scelto tra i rappresentanti di RISORSA CITTADINO o dell’Unità centrale del progetto INVECE DI GIUDICARE. Il Consiglio nazionale ha il compito di 1. deliberare l’adesione di nuove scuole amiche della mediazione che ne facciano richiesta; 2. predisporre l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea; 3. determinare il contributo annuale che ogni istituto deve corrispondere per il funzionamento della Rete 4. predisporre il Piano annuale delle attività, il bilancio Consuntivo delle Attività e la gestione economica: 5. individuare gli ambiti operativi in cui articolare le attività della Rete e da assegnare eventualmente a gruppi di lavoro 6. favorire i contatti tra le scuole in rete e le singole scuole delle eventuali reti territoriali 7. promuovere convenzioni ed accordi con Università, Enti Pubblici e Privati
CONSIGLIO NAZIONALE. Il Consiglio nazionale è composto dai rappresentanti degli enti e delle scuole di riferimento territoriale individuate sulla base della struttura prevista dall’art. 5 del presente accordo. Il Consiglio nazionale è convocato dal dirigente della scuola capofila che lo presiede ed è validamente costituito in prima convocazione con almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione. Ha il compito, anche articolandosi in gruppi di lavoro, di a) Individuare i componenti la Cabina di Regia b) predisporre le riunioni dell’Assemblea c) determinare il contributo annuale che ogni istituto deve corrispondere per il funzionamento della Rete d) predisporre il Piano annuale delle attività, il bilancio Consuntivo delle Attività e la gestione economica: e) definire l’articolazione territoriale ed operativa della rete f) individuare gli ambiti operativi in cui articolare le attività della Rete e da assegnare a gruppi di lavoro g) favorire i contatti tra le reti territoriali h) monitorare le attività delle reti territoriali i) escludere dalla rete i partecipanti che non ottemperino agli impegni sottoscritti con il presente accordo
CONSIGLIO NAZIONALE. 1. Il Consiglio nazionale è composto da: a) il Presidente del CONI, che lo presiede; b) i Presidenti delle federazioni sportive nazionali, fra i quali è ricompreso il Presidente del Centro universitario sportivo italiano (CUSI); c) i membri italiani del CIO, anche onorari, questi ultimi senza diritto di voto; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; f) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; g) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. h) un rappresentante eletto dei gruppi sportivi militari e un rappresentante eletto dei corpi sportivi civili. 2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), e g), nonché il procedimento di designazione dei componenti di cui alla lettera h) da parte dei gruppi sportivi militari e dei corpi sportivi civili, nel rispetto dei criteri di rotazione fra i responsabili, rispettivamente, di tutti i gruppi sportivi militari e di tutti i corpi sportivi civili. 3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. 4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l’equa rappresentanza di atlete e atleti. 5. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. 6. Lo statuto può prevedere la partec...
CONSIGLIO NAZIONALE. 18.1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Confederale, dai membri della Giunta Esecutiva, dai Presidenti pro-tempore delle Federazioni Regionali, dal Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, dal Delegato Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, dalla Responsabile di Coldiretti Xxxxx Xxxxxxx, dai tre rappresentanti dei Direttori designati ai sensi dell’art. 17. 18.2. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell’Associazione Nazionale “Terranostra” nonché i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti. 18.3. Il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, provvede alla sostituzione, nei rispettivi ambiti territoriali, dei rappresentanti dei Direttori cessati, a qualsiasi titolo dalla carica ovvero trasferiti in ambiti territoriali diversi da quelli in cui sono stati eletti, sino alla prima successiva Assemblea. 18.4. Il Segretario Generale è segretario del Consiglio Nazionale. 18.5. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei suoi componenti. 18.6. La convocazione è effettuata, a cura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, mediante avvisi scritti diramati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni. 18.7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. 18.8. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, possono aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti. 18.9. Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Confederale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente. 18.10. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. 18.11. Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari

  • Assicurazioni 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilità della Conduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrà la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro ; b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrà la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrà espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in caso di esistenza di analoga assicurazione stipulata da Structu- re; 13.2) Entrambe le polizze dovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. 24 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in questo caso, Structure si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia Assicuratrice.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.