Ritardi nei pagamenti. Le imprese del settore subiscono la grave situazione dei ritardi di pagamento da parte degli enti pubblici; tali ritardi hanno raggiunto una dimensione pari ad oltre il 50% del fatturato del settore, con conseguenze particolarmente gravi trattandosi di attività "labour intensive". L'onere di tale situazione pone gravi problemi alle imprese per l'incidenza negativa sui programmi di investimento e sviluppo, per gli impropri oneri finanziari, spesso in dimensione ben superiore al preventivato rischio d'impresa, di cui vengono ad essere gravate. Fermo restando comunque l'obbligo delle imprese di corrispondere regolarmente ai lavoratori la retribuzione, le parti sociali si danno reciprocamente atto che tale problematica riveste interesse comune, e che la ricerca di soluzioni, anche attraverso azioni comuni, è obiettivo condiviso. Si dovranno pertanto prevedere misure in grado di realizzare, decorso un arco di tempo definito di morosità accertata, il pagamento di quanto dovuto all'impresa. In difetto, le imprese creditrici dovranno poter essere tutelate, fino alla liquidazione del credito certo, per il tramite di interventi, ad esempio, di corrispondente compensazione temporanea fiscale, previdenziale.
Ritardi nei pagamenti la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei clienti, ma solo se l'Assicurato abbia ricevuto incarico scritto da cliente di effettuare tali pagamenti.
Ritardi nei pagamenti. Nel caso in cui il pagamento avvenga con ritardo rispetto al termine sopra pattuito, al Professionista spettano, dietro sua formale richiesta, gli interessi legali da valutarsi in relazione ai giorni di ritardo che la Regione avrà accumulato per soddisfare economicamente la prestazione professionale. Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte della Regione.
Ritardi nei pagamenti. 45.1 Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso entro i termini di cui all’articolo precedente, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente imputabile al Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e per i primi sessanta giorni successivi, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulle somme ad esso dovute per i lavori eseguiti.
45.2 Qualora tale emissione ritardi oltre sessanta giorni, dal sessantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
45.3 Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di “entrata merci” di cui al precedente art. 44. Il pagamento delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data emissione fattura.
45.4 Qualora il pagamento a favore dell’Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito al comma 3 del presente articolo, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, per i primi novanta giorni, spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.
45.5 Qualora il pagamento ritardi oltre novanta giorni, dal novantunesimo giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
45.6 Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Ritardi nei pagamenti. 1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile alla Committente sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.
Ritardi nei pagamenti. Per ritardati pagamenti il COMUNE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.
Ritardi nei pagamenti. Nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del del D. Lgs. 231/2002. Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo pagamento. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell’Acquirente, ELETTRICA 101si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi ELETTRICA 101 può sospendere ogni e qualsiasi fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali. Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso. In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 CC, ELETTRICA 101 può risolvere il rapporto in essere. L'acquirente non potrà opporre alcuna eccezione, con i soli limiti disposti dall'art. 1462 C.C, per evitare o ritardare il pagamento, che dovrà quindi essere sempre effettuato nel termine pattuito. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza del beneficio del termine stabilito a favore dell'acquirente.
Ritardi nei pagamenti. Per ritardati pagamenti l’ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.
Ritardi nei pagamenti. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Transfluid Spa il diritto, dietro semplice comunicazione, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo nei pagamenti attribuisce altresì a Transfluid Spa il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 4 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il Compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Transfluid Spa se non è in regola con i pagamenti. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa alcuna compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Transfluid Spa.
Ritardi nei pagamenti. In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi al pagamento spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero di agire per la risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 108 – del D. L.vo n. 50/2016.