Ritardi nei pagamenti Clausole campione

Ritardi nei pagamenti. Le imprese del settore subiscono la grave situazione dei ritardi di pagamento da parte degli enti pubblici; tali ritardi hanno raggiunto una dimensione pari ad oltre il 50% del fatturato del settore, con conseguenze particolarmente gravi trattandosi di attività "labour intensive". L'onere di tale situazione pone gravi problemi alle imprese per l'incidenza negativa sui programmi di investimento e sviluppo, per gli impropri oneri finanziari, spesso in dimensione ben superiore al preventivato rischio d'impresa, di cui vengono ad essere gravate. Fermo restando comunque l'obbligo delle imprese di corrispondere regolarmente ai lavoratori la retribuzione, le parti sociali si danno reciprocamente atto che tale problematica riveste interesse comune, e che la ricerca di soluzioni, anche attraverso azioni comuni, è obiettivo condiviso. Si dovranno pertanto prevedere misure in grado di realizzare, decorso un arco di tempo definito di morosità accertata, il pagamento di quanto dovuto all'impresa. In difetto, le imprese creditrici dovranno poter essere tutelate, fino alla liquidazione del credito certo, per il tramite di interventi, ad esempio, di corrispondente compensazione temporanea fiscale, previdenziale.
Ritardi nei pagamenti la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei Clienti, ma solo se l’Assicurato abbia ricevuto incarico scritto da parte del Cliente medesimo di effettuare tali pagamenti. Ferme restando tutte le garanzie, limiti ed esclusioni contenuti dalla presente polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Ritardi nei pagamenti la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei clienti, ma solo se l'Assicurato abbia ricevuto incarico scritto da cliente di effettuare tali pagamenti. La garanzia tiene indenne l’Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di atti di negligenza in relazione all’attività di assistenza fiscale svolta dall’Assicurato per conto dei centri di assistenza fiscale (Caf). Ferme restando tutte le garanzie, limiti ed esclusioni contenuti dalla presente polizza l’Assicuratore si obblig a tenere indenne l’Assicurato di quanto debba rispondere, per la responsabilità amministrativa e civile per perdite patrimoniali cagionate (in relazione al rapporto di servizio), allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da errori e/o omissioni commessi nello svolgimento delle proprie funzioni e per colpa grave, con esclusione del dolo. La presente estensione, includendo le spese legali e i costi eventualmente sostenuti dall’Assicurato, è operante esclusivamente se la responsabilità sia accertata con provvedimento definitivo delle autorità competenti. Ferme restando tutte le garanzie, limiti ed esclusioni contenuti dalla presente polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Ritardi nei pagamenti. Nel caso in cui il pagamento avvenga con ritardo rispetto al termine sopra pattuito, al Professionista spettano, dietro sua formale richiesta, gli interessi legali da valutarsi in relazione ai giorni di ritardo che la Regione avrà accumulato per soddisfare economicamente la prestazione professionale. Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte della Regione.
Ritardi nei pagamenti. Per i ritardati pagamenti il comune si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 09.10.2002 n.231
Ritardi nei pagamenti. 1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile al Committente, sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Ritardi nei pagamenti. Per ritardati pagamenti il COMUNE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.
Ritardi nei pagamenti. In caso di ritardi nei pagamenti si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163 del 2006 e dal d.P.R. n. 207 del 2010.
Ritardi nei pagamenti. Nel caso in cui l’Utente non paghi le somme dovute per la Prestazione nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni generali di vendita, verranno applicate delle penalità per il ritardo. Queste saranno determinate dal tasso legale in vigore nella data di emissione della fattura e segnalato sulla stessa fattura indirizzata de Partakus. Le suddette penalità sono da considerarsi acquisite a pieno titolo da parte de PARTAKUS senza che questa debba obbligatoriamente ricorrere a delle formalità o ad una costituzione in mora. In caso di mancato rispetto da parte dell’Utente delle condizioni di pagamento enunciate nell’articolo 6 delle presenti Condizioni generali di vendita, PARTAKUS si riserva il diritto di sospendere la fornitura della Prestazione, di sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi e di annullare eventuali sconti precedentemente negoziati con l’Utente.
Ritardi nei pagamenti. 1. Il Gestore deve integralmente rimborsare all’Ente tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamento, imputabili a omissione dello stesso Gestore.