Tutela dei licenziamenti individuali Clausole campione

Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti in attuazione della L. 108 dell’11.5.90 (Disciplina del licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall’Accordo Interconfederale-Intercategoriale del 21.7.88 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione delle specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale­intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni, nonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti, in attuazione della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale­intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Le condizioni di confronto e le modalità di attuazione dei temi di cui al 1° comma, saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria di II livello. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione.
Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 16 - Lavoratori studenti
Tutela dei licenziamenti individuali. Stesura prevista dal CCNL 16.6.2011
Tutela dei licenziamenti individuali. Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale­intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale. Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, accordi di concertazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per gli eventuali adeguamenti e/o modifiche. Sicurezza specifica del lavoratore Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa Processo produttivo e principali prodotti usati Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo Applicazioni tecniche di primo soccorso Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale Psicologia Comunicazione Elementi di dermatologia, chimica e cosmetologia, tricologia non curativa, ed applicazione prodotti Esecuzione delle varie tecniche di taglio, colorazione e acconciatura Rimessa in tensione, confezionamento protesi, prontamento delle trame, tinte su protesi e lavorazione dei capelli Massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto Normativa relativa alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici Sicurezza specifica del lavoratore Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa Processo produttivo e principali prodotti usati Elementi fondamental...
Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 11 - Ambiente
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Tutela dei licenziamenti individuali. Art. 80 Norme particolari per i quadri per il Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro Art. 81 Trattamento di fine rapporto per il Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro