Sospensione del lavoro. In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.
Sospensione del lavoro. (Sospensione)
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l’intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposi- zione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remu- nerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d’opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permes- so la raccolta del prodotto in campagna;
b) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell’attività gior- naliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro per cause dipendenti dall’azienda e indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione globale per tutto il periodo della sospensione stessa.
Sospensione del lavoro. 1) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto per tutto il periodo della sospensione.
2) La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all' art. 36, per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Sospensione del lavoro. In caso di sospensione del lavoro, dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla ordinaria retribuzione per l'intera giornata anche se la prestazione abbia durata minore salvo che la sospensione del lavoro non sia stata comunicata preventivamente al lavoratore dalla impresa entro la precedente giornata lavorativa, anche verbalmente; in tale seconda ipotesi, nel caso in cui l’azienda richieda che il personale rimanga a disposizione in azienda nell’attesa della ripresa del lavoro, la prima ora sarà remunerata al 50% e le ore successive per intero. La suddetta comunicazione potrà essere data anche attraverso il capo settore, capo banco e/o capolinea; in quest'ultimo caso, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione al responsabile, nella forma scritta. Quando la sospensione del lavoro è del tutto indipendente dalla volontà del datore di lavoro, il prestatore d'opera ha diritto alla corresponsione delle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Fra le cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro vanno anche comprese:
a) le eccezionali ed avverse condizioni atmosferiche che non hanno permesso la raccolta del prodotto in campagna;
c) la sospensione, il ritardo la protrazione o mancato inizio dell'attività giornaliera conseguente a causa imprevista ed incidentale non riconducibile alla volontà del datore di lavoro.
Sospensione del lavoro. Art. 50 In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Sospensione del lavoro. Art. 189 - Sospensione