Disciplina dei licenziamenti individuali Clausole campione

Disciplina dei licenziamenti individuali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo, alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato motivo. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Disciplina dei licenziamenti individuali. 1) Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo. La scuola deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. 2) Il lavoratore può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3) L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. 4) Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento di una delle OOSS firmataria del presente contratto diretta ad impugnare il licenziamento stesso. 5) Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. 6) Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. 7) Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Disciplina dei licenziamenti individuali. Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo inde- terminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento de- gli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue: Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rappor- to senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio: 1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori; 2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave; 3) il furto in azienda; 4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
Disciplina dei licenziamenti individuali. L'lstituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il licenziamento del dipendente non puo’ che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo. Il lavoratore puo’ chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l'intervento delI'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi quando richiesti nei termini di legge ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti e’ inefficace. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Disciplina dei licenziamenti individuali. Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
Disciplina dei licenziamenti individuali. Nel rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato il licenziamento dei lavoratori non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo secondo le disposizioni contenute nelle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, quest’ultima come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo. L’ente deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento può essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione nelle forme e modalità previste dalla normativa in vigore. Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di licenziamenti individuali.
Disciplina dei licenziamenti individuali. Art. 43 – Dimissioni per giusta causa
Disciplina dei licenziamenti individuali. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo
Disciplina dei licenziamenti individuali. 1. L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. 2. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che han- no determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla ri- chiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace. 4. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giu- stificato motivo. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato mo- tivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. 6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'in- tervento dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 7. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licen- ziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia conte- stuale a quella del licenziamento. 8. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali rias- sunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in ma- teria.