Ufficio di Conciliazione Clausole campione

Ufficio di Conciliazione. Se la procedura ai sensi dell’art. 44 non sfocia in un accordo, le rappresen­ tanze degli impiegati o i partner sociali degli impiegati possono sottoporre la fattispecie all’ufficio di conciliazione comune. L’ufficio di conciliazione è composto da quattro membri eletti per un periodo di carica di quattro anni e da un/una presidente. I medesimi non sono autorizzati a prender parte alle trattative sociali. L’Associazione svizzera degli impiegati di banca e la Società svizzera degli impiegati di commercio designano congiuntamente due membri e un/una sostituto/a, così pure come l’Associazione padronale delle banche in Svizzera. I membri nominano a loro volta il/la presidente e il/la loro sostituto/a. L’ufficio di conciliazione presenta una proposta d’accordo. Le disposizioni inerenti la procedura di conciliazione contemplate dalla Legge federale con­ cernente l’ufficio federale di conciliazione (art. 3 e 4) si applicano per analogia.
Ufficio di Conciliazione. 2.1. Presso la sede legale dell’AQP è istituito l’Ufficio di Conciliazione al quale fanno capo tutte le attività previste e disciplinate dal presente Regolamento.
Ufficio di Conciliazione. 2.1 Presso UniAcque S.p.A. è istituito l’Ufficio di Conciliazione al quale fanno capo le attività disciplinate dal presente Regolamento, compresa la segreteria di conciliazione.
Ufficio di Conciliazione. 1. La Società Autostrade istituirà presso la sede Centrale di Roma, via Bergamini,50 un Ufficio di Conciliazione (di seguito, “Ufficio”), con competenze in ordine alle attività disciplinate nel Regolamento. Le predette informazioni sono rese disponibili presso tutti i Punto Blu di Autostrade per l’Italia e sul sito intenet xxx.xxxxxxxxxx.xx nonché sui siti internet delle associazioni dei consumatori che aderiscono alla presente Procedura di Conciliazione.
Ufficio di Conciliazione. 1. Presso le sedi di Telecom Italia, elencate nell’Allegato A, è istituito un Ufficio di conciliazione, al quale fanno capo le attività disciplinate nel presente Regolamento.
Ufficio di Conciliazione. 1. 3 istituisce il proprio ufficio di conciliazione presso la sede di 3 di Roma, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 246,– 00145. All’Ufficio di conciliazione fanno capo le attività disciplinate nel presente Regolamento e nel Bando del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 13 febbraio 2013 e successive modifiche
Ufficio di Conciliazione. Presso gli uffici di Sky di Milano, in Xxx Xxxxx Xxxxxx x 0, è istituita una postazione dedicata alla procedura di conciliazione paritetica (Ufficio di conciliazione), cui fanno capo le attività disciplinate dal presente Regolamento L’Ufficio di conciliazione svolge le seguenti attività: • Riceve le domande di attivazione della procedura di conciliazione rispetto alle quali sia stata precedentemente verificata l’ammissibilità da parte delle Associazioni dei consumatori aderenti al protocollo d’intesa e al presente regolamento. In ogni caso, la domanda di conciliazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: - se non si conforma a quanto disposto dall'art.1 del presente Regolamento; - se non è preceduta da un reclamo del consumatore; -se è già pendente un procedimento davanti agli organi giudiziari. • Trasmette ai conciliatori accreditati la documentazione necessaria per la trattazione e risoluzione bonaria della controversia; • Predispone l’avviso della convocazione, secondo un calendario concordato entro il quinto giorno di ogni mese, con le Associazioni dei consumatori, e lo trasmette ai componenti della commissione di conciliazione; • Conserva copia dei Verbali di conciliazione che provvede a consegnare alle parti alla conclusione della procedura; • Cura l’elenco dei conciliatori accreditati e lo aggiorna sulla base delle comunicazioni fornite da Sky e dalle Associazioni dei consumatori.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).