Conclusione della procedura Clausole campione

Conclusione della procedura. 1. La procedura porta alla redazione di un verbale sottoscritto dai conciliatori. a) Nel caso di accettazione della proposta conciliativa, come previsto all’art. 3, comma 2.a), il cliente sottoscrive il verbale e lo trasmette all’Ufficio di Segreteria di Conciliazione ed al conciliatore dell’Associazione entro 20 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il conciliatore sia fornito di mandato rilasciato dal consumatore avente ad oggetto non solo l’individuazione di una transazione ma anche l’accettazione della stessa, la Segreteria di Conciliazione invia al conciliatore dell’Associazione la proposta concordata tra i conciliatori per la sua accettazione, che avverrà tramite sottoscrizione del verbale. Lo stesso verbale sarà poi re-inviato dal conciliatore dell’Associazione all’Ufficio di Segreteria per la sua esecuzione ed al cliente per conoscenza. b) In caso di mancato accordo la Commissione redige verbale e lo sottoscrive. La Segreteria trasmette il verbale di mancato accordo al cliente e al conciliatore dell’Associazione. c) In caso di rifiuto della proposta conciliativa da parte del cliente o di mancata risposta nel termine di cui all’art. 6, comma 1, del presente Regolamento, la Segreteria ne prende atto, redige un verbale di mancato accordo che, sottoscritto dalla Commissione, invia al cliente e al conciliatore dell’Associazione. 2. Tutti i verbali redatti devono contenere i seguenti requisiti: 3. Xxxxx restando i termini e la procedura qui descritti, resta la facoltà da parte del cliente di conferire all’Associazione un mandato a transigere presso H3G, regolato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero secondo modalità e termini specificati nella domanda di conciliazione.
Conclusione della procedura. Quando ritiene che le parti abbiano avuto ragionevoli pos- sibilità di presentare le proprie tesi in merito alle questioni sottoposte al tribunale arbitrale, quest’ultimo può dichiarare concluso il procedimento, con riferimento a tali questioni.
Conclusione della proceduraDopo aver esaminato il caso, la Commissione di conciliazione individua una proposta risolutiva della controversia, che sarà poi comunicata dai conciliatori alle Parti interessate. Nella individuazione della proposta risolutiva della controversia, la Commissione paritetica terrà conto dei criteri di equità e dell’esigenza di garantire la reciproca soddisfazione delle parti. Ciascuna delle parti può accettare o meno la proposta di risoluzione stragiudiziale della controversia formulata dalla Commissione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
Conclusione della procedura. 1. La procedura ADR si conclude in ognuna delle seguenti ipotesi: a. nel caso in cui la parte invitata non accetti di partecipare alla procedura; b. trascorsi 15 giorni dal contatto con la parte invitata senza che l’accettazione sia pervenuta alla Segreteria; c. quando una parte decida di abbandonare la procedura; d. quando sia trascorso il termine di cui all’art. 5 comma 9 del presente Regolamento, eventualmente prorogato; e. quando viene raggiunto un accordo fra le parti; f. quando le proposte di soluzione redatte dal Conciliatore vengono inviate alle parti. 2. L’eventuale accordo conciliativo raggiunto dalle parti a seguito dell’azione facilitatrice del Conciliatore o tramite recepimento di una proposta di soluzione conciliativa formulata dal Conciliatore, riportante la sottoscrizione delle parti, ha valore di contratto. 3. Alla conclusione della procedura ADR il Conciliatore redige un verbale che dà atto dell’esito della procedura e lo deposita nella Segreteria, che ne trasmetterà copia alle parti e lo allegherà agli atti della procedura. 4. Il verbale redatto dal Conciliatore non dovrà contenere alcun riferimento a dichiarazioni delle parti, se non dietro loro concorde richiesta. 5. Le parti potranno esprimere le proprie opinioni e valutazioni in merito alla procedura compilando e inviando per posta ordinaria o per posta elettronica l’apposito modulo messo a disposizione di ciascuna parte al termine della procedura e comunque scaricabile in ogni momento dal sito xxx.xxxxxxxx.xx. 6. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono a carico delle parti.
Conclusione della proceduraLe Parti dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti le operazioni di cui alla già citata informativa inviata l’11 ottobre 2019, si danno atto di aver definito e concluso, con la sottoscrizione del presente accordo che rinnova e sostituisce interamente l’accordo sindacale del 14 novembre 2018, le relative procedure di legge.
Conclusione della procedura. − A conclusione dell’espletamento della procedura del summenzionato Art. 27-bis, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell’Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della “Proposta di aggiudicazione”, riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l’ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara. − Successivamente, verificati tutti requisiti di Xxxxx e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l’Aggiudicatario e l’Autorità concedente, del “Disciplinare di concessione” che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.
Conclusione della procedura. Per ciascuna procedura di mediazione per la conciliazione gestita da “Concordia Management srl” il termine massimo di durata è di giorni novanta; il termine decorre dal giorno della comunicazione di avvio di cui all’art. 8. Xxxxxxxx parte può rifiutarsi di proseguire nella procedura di mediazione per la conciliazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore e alla controparte; la mancata partecipazione, senza un giustificabile motivo, ad uno degli incontri con tutte le parti fissati dal mediatore o concordati, è considerata come rifiuto di proseguire nella partecipazione alla procedura. La procedura, salvi comunque i casi si cui all’ultimo comma dell’art. 8 e di cui al comma 2 dell’art. 12, si considera conclusa nel caso e nella data in cui: al termine del primo incontro programmatico le parti o una delle parti manifestano la volontà di non iniziare la procedura di mediazione; tutte le parti, successivamente al primo incontro, manifestano al mediatore la volontà di non proseguire la procedura; una parte si rifiuta, a termini del presente Regolamento, di proseguire la procedura; in tal caso la procedura, se utilmente proseguibile nei confronti delle altre parti, si considera conclusa nei soli confronti della parte che ha rifiutato; le parti raggiungono un accordo amichevole, del quale danno comunicazione per iscritto al mediatore dichiarando concordemente di voler ritenere conclusa la procedura; è raggiunto un accordo dinanzi al mediatore, il cui testo, se non già predisposto dalle parti, viene redatto dal mediatore con l’assistenza delle parti stesse e delle persone che le rappresentano od assistono, e viene sottoscritto dalle parti stesse e dal mediatore, dandosene atto nel relativo verbale di composizione amichevole e di contestuale chiusura della procedura; è accettata da tutte le parti la proposta di accordo redatta dal mediatore, per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata; la proposta si intende rifiutata se ciascuna delle parti non ha fatto pervenire al mediatore, entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione, la propria accettazione incondizionata; la proposta del mediatore è rifiutata anche da una soltanto delle parti, a termini dell’articolo 9; decorsi quaranta giorni dalla comunicazione di avvio di cui all’art. 8, senza che siano intervenuti l’accordo amichevole o la proposta di accordo, una delle parti dichiara che intende avvalersi del detto termine di durata della procedura. Della con...
Conclusione della procedura. La Procedura si conclude: 1. con la sottoscrizione – nei termini di cui al precedente art.7 punto 6 – da parte del Cliente di un verbale di Conciliazione avente efficacia di accordo transattivi ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile . 2. Nel caso in cui la Commissione non riesca ad individuare alcuna ipotesi/proposta di soluzione, ovvero nel caso in cui l’ipotesi/soluzione avanzata della Commissione venga respinta dal cliente – secondo quanto previsto al precedente art.7 punto 6 – , viene redatto un Verbale di mancata conciliazione e di conclusione della Procedura. 3. Il Verbale di avvenuta conciliazione, ovvero di mancata conciliazione, va redatto in triplice copia, due delle quali da consegnare od inviare ad ognuna delle parti, a cura della Segreteria. Qualora il cliente sia presente all’adunanza della Commissione, sarà invitato a sottoscrivere il Verbale di avvenuta conciliazione, ovvero di mancata conciliazione.
Conclusione della procedura. 1. La Mediazione si intende conclusa in tutti i seguenti casi: a) qualora vi sia impossibilità al raggiungimento di una conciliazione; b) quando le parti hanno raggiunto la conciliazione della controversia; c) quando sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’Istanza di Mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo tra CONCILIA e le parti. 2. Della conclusione della Mediazione di cui ai punti precedenti il mediatore dà atto in apposito processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. 3. Al termine di ogni Mediazione ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, che verrà trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione della proceduraIl Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla comunicazione dell’esito della procedura nelle forme previste dalle vigenti norme, quindi curerà il perfezionamento degli atti amministrativi. Solo l’intervenuta adozione dell’atto di concessione in locazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Xxx Xxxxxxx x. 00, censito al N.C.E.U. Foglio 10 e n. 3423, Mappale 1060, costituirà impegno per il Comune di Senigallia nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario. La stipulazione del contratto di locazione da effettuarsi a cura dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Senigallia, avrà luogo entro il termine massimo del 31.12.2017.